Eventuale incompatibilità tra ruolo di revisore e quello di co-redattore del piano di risanamento della società partecipata dall’ente

Vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere con la quale è stato chiesto se sussista incompatibilità fra il ruolo di revisore dei conti del comune e quello di co-redattore del piano di risanamento di una società partecipata del comune, laddove il revisore compare in qualità di componente del gruppo di lavoro della società di consulenza cui è stato affidato, da parte della in-house, l’incarico di redigere il piano di risanamento della stessa.
Considerato che l’incarico del collegio dei revisori è iniziato il primo luglio 2021 e che il piano di risanamento della in-house è datato agosto 2021, anche se l’attività di co-redattore del piano di risanamento non è di carattere “continuativo” e l’incarico non è stato affidato direttamente dalla società al professionista, sarebbe stato quantomeno opportuno, per il Ministero, che il revisore evitasse ogni qualsivoglia situazione che potrebbe mettere in discussione il buon andamento della funzione di revisione economico-finanziaria. Ricorda che secondo il recedente orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’art. 2399, primo comma del c.c., è incompatibile la posizione del revisore con l’esercizio di attività tali da comprometterne l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni di controllo, e in particolare quando il controllore è direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.
A supporto di tale orientamento circa l’indipendenza del revisore dell’ente locale dalla partecipata, sono anche le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 18, del decreto legge n.138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, secondo il quale “In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in-house…, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni”.
Pertanto, sarà cura dell’ente richiedere al revisore interessato di integrare la propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della in-house e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio di previsione 2022-2024, pubblicato lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha definito lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024”. Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2022.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo – pur nell’incertezza dell’attuale quadro normativo in continua evoluzione a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica – tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Scelta del Presidente del collegio dei revisori e rispetto della parità di genere

Il Ministero dell’Interno, con il parere del 10 novembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del principio della equa rappresentanza di genere per la scelta del Presidente del collegio dei revisori.

A parere del Ministero, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e alla legge n.215 del 2012, recante: “Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” non sembrerebbero applicabili nei confronti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali la cui composizione e le relative modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, senza possibili spazi per l’autonomia statutaria o regolamentare dell’ente. Poiché, l’organo di revisione economico-finanziaria, collegiale negli enti di maggiore dimensione, anche se definito organo dell’ente locale non elettivo, è un organo di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, collocato in un ruolo di terzietà verso l’ente, come si rileva dalle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 239 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dal rafforzamento del ruolo ad opera dell’articolo 3, del decreto legge n.174 del 2012, non sembra ravvisarsi un presunto contrasto delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alle norme citate o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa legge.

Laddove il legislatore dovesse ritenere di inserire l’obbligatorietà del rispetto della rappresentanza di genere nell’organo di revisione collegiale si dovrebbe comunque rettificare il sistema di scelta dei revisori, attualmente in uso basato, sull’estrazione a sorte dei nominativi dall’elenco dei revisori degli enti locali, previa valutazione che tale modifica avrebbe in funzione del numero degli iscritti, degli enti locali interessati e anche del limite degli incarichi di cui all’articolo 238 del testo unico 267 del 2000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

CNDCEC, le proposte di modifica al Titolo VII del Tuel

Circoscrivere il perimetro dell’organo monocratico ai soli comuni al di sotto dei 5mila abitanti (oggi la soglia è 15mila) e prevedere l’organo collegiale per tutte le unioni di comuni (e non solo, come è attualmente, per quelle che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte). Sono alcune delle proposte di modifica al Titolo VII del Testo unico degli enti locali contenute in un documento inviato al Ministero dell’Interno dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La categoria propone anche di intervenire sull’art. 241, in modo che questo imponga anche i limiti minimi al compenso, e precisi che questi non possono essere minori al tetto della fascia dimensionale immediatamente inferiore a quella in cui rientra l’ente. Nello stesso senso, i commercialisti propongono anche di ancorare il rimborso delle spese di viaggio alla misura fissata dal decreto previsto dall’art. 84 per le trasferte degli amministratori e di prevedere il rimborso tout court delle spese di soggiorno effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni, senza irragionevoli e aprioristiche limitazioni percentuali.

“Il documento presentato al Ministero – spiega Davide Di Russo, consigliere nazionale delegato agli Enti Locali – racchiude gli interventi che il Consiglio Nazionale ritiene siano in grado di soddisfare l’intento, dichiarato dal legislatore, di favorire la “valorizzazione della revisione economico-finanziaria”.

“Le nostre proposte – prosegue Di Russo – sono infatti calibrate sulla bozza, circolata nei giorni scorsi, dello schema di legge-delega al Governo per la riforma del Testo unico, che dedica l’intero articolo 5 alle modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali. In questa stagione segnata da grandi riforme, non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione, come commercialisti, di sottoporre al legislatore delegato gli interventi che riteniamo in grado di migliorare nel complesso l’istituzione del revisore e l’esercizio della funzione”.

“Il disegno di legge – prosegue Davide Di Russo – sembra davvero andare nella direzione da tempo indicata dai commercialisti, tant’è che la delega già manda al Governo di limitare il divieto di più di due incarichi nello stesso ente, previsto ex art. 235, al solo al caso di incarichi consecutivi, e dimostra la disponibilità del legislatore, considerata l’ampiezza della delega, ad apportare tutti quei correttivi che il Consiglio nazionale ha, nel corso degli ultimi anni, elaborato anche attraverso un continuo dialogo istituzionale con gli interlocutori ministeriali, i rappresentanti degli enti locali e la Corte dei conti”.

“Proprio perché frutto di un costante confronto dialettico con le istituzioni e di un accurato lavoro di limatura, siamo fiduciosi – conclude Di Russo – che le proposte del Consiglio Nazionale, appositamente riformulate proprio per poter essere recepite nel futuro decreto delegato, potranno trovare accoglimento da parte del Governo”.

Conflittualità tra organo di revisione e Consiglio, nessun rapporto di gerarchia

Compete all’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in riferimento alla nota con la quale sono state rappresentate alcune criticità emerse nel rapporto istituzionale tra il comune e l’organo di revisione economico-finanziario. In particolare, il sindaco ha segnalato che il collegio dei revisori dei conti, nominato a seguito di estrazione a sorte dall’apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell’esercizio delle sue funzioni, un comportamento che, a giudizio dell’ente, si appalesa come vero e proprio ostacolo all’attività dell’Amministrazione comunale.
Il Ministero ricorda che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste, laddove la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, l’ente locale dovrebbe valutare la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziaria.
Infine, il ministero evidenzia che la questione è stata affrontata con i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, affinché sensibilizzino i propri iscritti ad una maggiore collaborazione istituzionale con l’ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Profili di incompatibilità della nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente

Il Ministero dell’Interno, con parere del 28 settembre 2021, risponde ad un quesito di un Comune in merito alla sussistenza di cause ostative circa la nomina a revisore dei conti di un dipendente, a tempo pieno, in qualità di Responsabile finanziario del Consorzio partecipato dal medesimo Comune.
Secondo il Ministero, si potrebbe configurare l’ipotesi di incompatibilità, prevista dall’art. 236, comma 3 del TUEL, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che, peraltro, gestisce, anche per conto del comune, l’importante servizio pubblico idrico, di primaria importanza. L’art. 236 stabilisce, infatti, che “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile”, nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che “i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Il primo comma, dell’articolo 2399 del codice civile, alla lettera c) dispone che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Del resto, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all’Organo di revisione dell’ente nuovi compiti di verifica e controllo, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del revisore.
Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell’ambito consortile. Il revisore dei conti, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio consolidato 2020, lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili rende disponibile la bozza di Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020. A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.
Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durata incarico del revisore. Limite del duplice mandato

Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con il parere del 9 luglio 2021, in risposta ad un quesito circa la disposizione contenuta nell’articolo 235, comma 1, del TUEL che prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Nel merito, il Ministero ha ricordato che l’articolo 235, comma 1, primo periodo, del suddetto testo unico, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1-bis, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.” Sulla base della disposizione in esame, il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non può essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In ordine all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, il Ministero è dell’avviso che l’incarico vada, comunque, considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell’ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso. Infine, laddove la disposizione in oggetto fa riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione è da intendersi riferita indistintamente ai tre revisori non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori composto solo da due componenti

Sono legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, con il parere del 7 luglio 2021, in risposta ad un quesito di un Comune in merito all’ipotesi di illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti. Nel precisare che l’organo di revisione dell’Ente, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco, effettuata in base alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 144 e al DM 15 febbraio 2012, n.23, è stato nominato dall’ente con delibera consiliare, il Ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa e dai Regolamenti comunali, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del TUEL il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. La normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell’organo di revisione che, in genere, sono decise autonomamente dall’organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento agli esiti dei controlli effettuati dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. ed alle conseguenti valutazioni e verifiche effettuate dall’Organo di revisione, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 107/2021, ha ricordato che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L. Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del T.U.E.L., l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento. L’eventuale mancata vigilanza da parte dell’Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell’adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION