PNRR; Le indicazioni operative del MEF su gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo

Con la circolare n. 22 del 19 settembre 2025, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), fornisce indicazioni operative puntuali per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il dispositivo mira a coniugare la necessità di accelerare la spesa, in vista della chiusura operativa del programma entro il 2026, con gli obblighi di tracciabilità, controllo e tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei.

La circolare muove in un contesto normativo e temporale molto serrato: da un lato, le recenti modifiche legislative italiane che hanno ridefinito le procedure di attivazione dei fondi NGEU e le modalità di erogazione ai soggetti attuatori; dall’altro, l’indirizzo comunitario definito dalla Comunicazione “NextGenerationEU-The road to 2026”, che invita gli Stati membri a revisionare i piani e a predisporre con anticipo la documentazione per la domanda di pagamento finale.

Per quanto riguarda le procedure di attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –IGPNRR, la circolare ricorda che sono intervenute nel tempo alcune modifiche normative, tra cui si segnala l’articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che ha stabilito modalità e tempistiche di erogazione delle risorse. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede, di norma, ad anticipare alle amministrazioni titolari delle misure le risorse occorrenti entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste via ReGiS, e consente alle amministrazioni di acquisire provvista anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste dei soggetti attuatori. Questa previsione è pensata per limitare tensioni di cassa e velocizzare i trasferimenti ai livelli operativi. Ai fini dell’attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EUItalia non è necessario che le amministrazioni centrali abbiano già ricevuto le corrispondenti richieste di pagamento da parte dei soggetti attuatori, in quanto l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, abilita le PA centrali ad acquisire la provvista di liquidità presso il Ministero dell’economia e delle finanze anche “antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

La circolare chiarisce che la quota FOI è aggiuntiva rispetto ai finanziamenti ordinari, che la sua attribuzione è definitiva solo a consuntivo e che le amministrazioni devono dare evidenza separata dei trasferimenti FOI nelle richieste a ReGiS, con comunicazioni trimestrali al MEF. L’allocazione definitiva della FOI avverrà sulla base dei dati di spesa effettivi; eventuali eccedenze saranno recuperate.

Si ribadisce la misura ordinaria delle anticipazioni al 30% del contributo assegnato (con riferimento all’art. 11 del d.l. n.19/2024), e recepisce la possibilità introdotta dalla normativa successiva di erogare, a fronte di attestazioni di avanzamento e controlli ordinari, fino al 90% della quota PNRR quando lo stato di avanzamento è almeno del 50% del costo complessivo dell’intervento. Questa combinazione di strumenti mira a conciliare accelerazione dei lavori e affidamento sulla responsabilità degli attuatori.

Viene richiamato, inoltre, l’obbligo di aggiornamento mensile del sistema ReGiS con dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica, e sollecitando la tempestiva predisposizione della documentazione di supporto per la domanda di pagamento finale, considerando i termini fissati dalla Commissione: risultati completati entro 31 agosto 2026; domanda finale entro 30 settembre 2026; valutazione della Commissione entro 30 novembre 2026; pagamento ultima rata entro 31 dicembre 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercizi 2020-2022

Nella relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2020-2022, approvata dalla Corte dei conti – Sezione delle autonomie – con delibera n. 12/SEZAUT/2023/FRG, la magistratura contabile nell’esaminare i rendiconti di 7.336 enti (di cui 7.244 Comuni) ha evidenziato come nel 2022 il trascinamento degli effetti della pandemia sulla situazione della finanza locale si riduce ampiamente e i risultati di finanza pubblica registrano un miglioramento anche per l’apporto fornito alla riduzione del disavanzo da parte degli enti locali.

Le entrate proprie degli enti locali danno segnali di ripresa e le esigenze di spesa legate al periodo emergenziale si riducono, con il reindirizzamento degli interventi statali compensativi della perdita di gettito e a sostegno alla spesa, verso il contrasto degli effetti legati ai rincari energetici. I dati di cassa 2022 evidenziano una tenuta dei bilanci dei Comuni malgrado il calo dei finanziamenti, che restano elevati ma in discesa sul 2021. Il permanere dei trasferimenti correnti e il riavvio delle riscossioni determinano il miglioramento delle entrate tributarie, contributive e di natura perequativa, con un saldo positivo di cassa che conferma l’impulso alla ripresa.

Sul versante pagamenti, i tempi di liquidazione delle fatture per debiti commerciali si riducono, pur non avendo ancora raggiunto l’obiettivo specifico del PNRR. Sono in miglioramento anche i saldi complessivi dei rendiconti 2021. Il risultato d’amministrazione dei Comuni è ampiamente positivo (52,09 miliardi di euro) anche se insufficiente ad assicurare l’integrale copertura ai fondi accantonati, vincolati e destinati, al netto dei quali il disavanzo (3,56 miliardi circa) è in calo del 36% sull’anno precedente.

Cessati, infine, gli effetti degli interventi emergenziali, il progressivo ritorno a un contesto ordinario potrebbe evidenziare ulteriori criticità, soprattutto quando saranno reintrodotti vincoli di finanza pubblica, a seguito del ripristino delle misure europee.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in GU il decreto del MEF sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse

È stato pubblicato in G.U. n. 279 del 23 novembre 2021 il decreto del MEF dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In particolare, il Decreto riguarda:
– la gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
– la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
– i trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali;
– le risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri;
– il flusso degli accrediti UE per l’iniziativa Next Generation EU;
– il sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo;
– la richiesta di pagamento alla Commissione europea;
– le irregolarità e i recuperi;
– i controlli di regolarità amministrativo contabile;
– le modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali.

Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia assegnate a ciascun intervento del PNRR  fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi obiettivi quantitativi e qualitativi.

L’erogazione delle risorse avverrà con le seguenti modalità:

  • anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa, nel limite della disponibilità di cassa. L’importo dell’anticipazione potrà essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento;
  • una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni;
  • una quota a saldo pari al 10 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento.

Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali. Le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all’esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Gli enti territoriali che provvedono all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Agli interventi realizzati nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION