Con la circolare n. 22 del 19 settembre 2025, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), fornisce indicazioni operative puntuali per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il dispositivo mira a coniugare la necessità di accelerare la spesa, in vista della chiusura operativa del programma entro il 2026, con gli obblighi di tracciabilità, controllo e tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei.
La circolare muove in un contesto normativo e temporale molto serrato: da un lato, le recenti modifiche legislative italiane che hanno ridefinito le procedure di attivazione dei fondi NGEU e le modalità di erogazione ai soggetti attuatori; dall’altro, l’indirizzo comunitario definito dalla Comunicazione “NextGenerationEU-The road to 2026”, che invita gli Stati membri a revisionare i piani e a predisporre con anticipo la documentazione per la domanda di pagamento finale.
Per quanto riguarda le procedure di attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –IGPNRR, la circolare ricorda che sono intervenute nel tempo alcune modifiche normative, tra cui si segnala l’articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che ha stabilito modalità e tempistiche di erogazione delle risorse. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede, di norma, ad anticipare alle amministrazioni titolari delle misure le risorse occorrenti entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste via ReGiS, e consente alle amministrazioni di acquisire provvista anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste dei soggetti attuatori. Questa previsione è pensata per limitare tensioni di cassa e velocizzare i trasferimenti ai livelli operativi. Ai fini dell’attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EUItalia non è necessario che le amministrazioni centrali abbiano già ricevuto le corrispondenti richieste di pagamento da parte dei soggetti attuatori, in quanto l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, abilita le PA centrali ad acquisire la provvista di liquidità presso il Ministero dell’economia e delle finanze anche “antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
La circolare chiarisce che la quota FOI è aggiuntiva rispetto ai finanziamenti ordinari, che la sua attribuzione è definitiva solo a consuntivo e che le amministrazioni devono dare evidenza separata dei trasferimenti FOI nelle richieste a ReGiS, con comunicazioni trimestrali al MEF. L’allocazione definitiva della FOI avverrà sulla base dei dati di spesa effettivi; eventuali eccedenze saranno recuperate.
Si ribadisce la misura ordinaria delle anticipazioni al 30% del contributo assegnato (con riferimento all’art. 11 del d.l. n.19/2024), e recepisce la possibilità introdotta dalla normativa successiva di erogare, a fronte di attestazioni di avanzamento e controlli ordinari, fino al 90% della quota PNRR quando lo stato di avanzamento è almeno del 50% del costo complessivo dell’intervento. Questa combinazione di strumenti mira a conciliare accelerazione dei lavori e affidamento sulla responsabilità degli attuatori.
Viene richiamato, inoltre, l’obbligo di aggiornamento mensile del sistema ReGiS con dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica, e sollecitando la tempestiva predisposizione della documentazione di supporto per la domanda di pagamento finale, considerando i termini fissati dalla Commissione: risultati completati entro 31 agosto 2026; domanda finale entro 30 settembre 2026; valutazione della Commissione entro 30 novembre 2026; pagamento ultima rata entro 31 dicembre 2026.
La redazione PERK SOLUTION