Enti dissestati: Riparto dell’anticipazione di liquidità per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del Ministero dell’interno, del 14 maggio 2025, recante  il riparto dell’anticipazione di liquidità destinata ai comuni con popolazione inferire a mille abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l’anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUEL.

L’anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. Gli enti imputano l’entrata derivante dall’anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali”).

L’ente locale beneficiario dell’anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. L’organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità semplificate previste dall’articolo 258 del TUEL e nei limiti delle somme ricevute.

L’anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION