Contratti pubblici, da ANAC nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale

Con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’attività di vigilanza dell’Autorità sui contratti pubblici. L’intervento regolamentare dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 222, comma 3, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, attribuendo all’ANAC il potere sanzionatorio in relazione a irregolarità verificatesi nella fase esecutiva dei contratti. Tali irregolarità sono ora esplicitamente individuate e classificate nel nuovo testo regolamentare, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni contrattuali.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità di contestazione delle violazioni, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il relativo procedimento sanzionatorio, condotto in contraddittorio secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, può essere avviato d’ufficio o a seguito di segnalazione. In presenza dei presupposti normativi, il procedimento può concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice.

In allegato al regolamento aggiornato è stato inserito un elenco esemplificativo delle condotte sanzionabili, che comprende omissioni, inadempienze, carenze, ritardi, violazioni di obblighi o divieti, situazioni di inerzia o comportamenti illegittimi. Alcune di queste violazioni si aggiungono a quelle già previste dalla precedente Delibera n. 270 del 20 giugno 2023. L’entità della sanzione sarà determinata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • la gravità dell’infrazione;

  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa);

  • le iniziative assunte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

  • il valore economico del contratto interessato;

  • gli effetti dannosi prodotti;

  • le eventuali giustificazioni fornite;

  • l’eventuale recidiva del comportamento.

È inoltre prevista una riduzione dell’importo sanzionatorio qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione: in tal caso si applica il minimo edittale, o il doppio del minimo se vengono contestate più violazioni. Le sanzioni saranno irrogate nei confronti dei responsabili individuati, ferma restando la responsabilità solidale dell’ente di appartenenza. Infine, le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano esclusivamente ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento aggiornato, incluse quelle mediante affidamento diretto.

Regolamento aggiornato e il relativo Allegato

La redazione PERK SOLUTION

Costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che in fase di procedura di gara la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (articolo 110, comma 1).

Risulta così vanificata – ha osservato la Corte – la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

La Corte ha osservato, altresì, che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che il legislatore provinciale deve rispettare – in forza del richiamo fatto dall’articolo 8 dello statuto speciale al precedente articolo 4 – nell’esercizio delle sue competenze legislative primarie. Di conseguenza, il contrasto della disposizione impugnata con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici determina il superamento dei limiti posti da tali norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», ex articolo 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, ANAC pubblica la relazione illustrativa del Bando tipo, focus sui contratti collettivi

ANAC ha pubblicato la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   Il documento accompagna il Bando tipo e illustra compiutamente le indicazioni contenute nel disciplinare, al fine di agevolarne l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.
Il documento si compone di 34 paragrafi corrispondenti ai vari articoli del bando tipo. Oltre alla sommaria descrizione, per ogni paragrafo, delle pertinenti clausole del disciplinare, nel documento sono state affrontate alcune questioni particolarmente delicate, sia per la novità, sia per l’impatto atteso sul mercato.

Data la complessità e la novità della materia, particolare attenzione è stata dedicata alle indicazioni relative all’individuazione del CCNL di riferimento da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e alla valutazione di equivalenza delle tutele, per il caso di utilizzo, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

Le indicazioni sono state elaborate grazie ad una proficua sinergia, nell’ambito di un tavolo tecnico istituito con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il CNEL, la CGIL, la CISL e la UIL. In particolare, sono stati offerti elementi utili alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per individuare il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante l’utilizzo di informazioni agevolmente rinvenibili nell’Archivio dei CCNL gestito dal CNEL, e sono stati individuati gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra diversi contratti. Tale intervento si prefigge l’obiettivo di agevolare le complesse valutazioni rimesse alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, favorendo la corretta e uniforme applicazione della normativa.

Nella relazione illustrativa sono state segnalate, altresì, alcune problematiche interpretative relative alle disposizioni del nuovo codice, in relazione alle quali l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una segnalazione ai competenti organi, sollecitando il relativo intervento. Si tratta, in particolare, delle disposizioni volte a favorire la parità di genere e generazionale e alle cause di esclusione conseguenti all’emanazione di sentenze penali di condanna.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota Anci sulle nuove norme e modifiche in materia di appalti

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento inerente le “Nuove norme e modifiche in materia di appalti introdotte dai recenti provvedimenti normativi”. Il documento fa un’ampia rassegna sulle norme contenute nei seguenti provvedimenti:
1) decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
2) decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3) decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (AC 3653 in fase di conversione in legge).

 

La redazione PERK SOLUTION

Delega contratti pubblici, vai libera dal Senato

Con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un’astensione, il Senato, martedì 14 giugno 2022, ha approvato in via definitiva il ddl di delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330-B).

Il provvedimento, nel testo originariamente presentato dall’Esecutivo, si componeva di un unico articolo recante una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante una clausola di salvaguardia. In base a quanto previsto dall’articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa e dal documento di accompagnamento di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegati al disegno di legge iniziale, l’intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture.

L’obiettivo della riforma, pertanto, in base a quanto illustrato anche nella relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. L’adozione di questa riforma rientra, tra l’altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Anac comunica il lancio del Portale dei dati aperti dell’Anac dove è possibile accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC sono disponibili i cruscotti per l’analisi self service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici.

È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara – CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati.

Nella Banca dati Analytics possono essere consultati i dati su:

  • il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • il valore a base d’asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti;
  • le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

E’ possibile inoltre consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. Tra le altre sezioni si può consultare l’elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l’elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità.

Circolare Mims con istruzioni operative su compensazioni a imprese per variazione prezzi materiali

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è stata pubblicata il 25 novembre, la Circolare relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di cui allo specifico decreto di rilevazione dei prezzi, recentemente emanato. La nota chiarisce le procedure da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni degli extra-costi dovuti al caro materiali e ricorda la prima scadenza del 9 dicembre per l’invio della richiesta delle imprese alle SA.

Viene evidenziato che la misura della «compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi» con riferimento alla data dell’offerta, «eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni».

La circolare contiene anche alcuni esempi per il calcolo dell’ammontare della compensazione. L’istanza avanzata dall’impresa dovrà essere indirizzata al direttore dei lavori e contenere «l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto». Il direttore dei lavori dovrà accertare le quantità del singolo materiale usate nell’appalto determinando l’ammontare della compensazione «sia per le opere contabilizzate a misura sia per quelle contabilizzate a corpo», presentandole poi al Responsabile del procedimento (RUP) della stazione appaltante.

E’ specificato che «La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate». Ricevuti i calcoli dal direttore dei lavori, il RUP verifica l’esistenza di somme a disposizione nel quadro economico dell’opera e dispone i pagamenti. In caso di mancanza di risorse, invece, il RUP potrà presentare istanza di accesso al Fondo di compensazione di 100 milioni istituito presso il MIMS secondo la procedura di cui al Dm 30.9.2021 (GU 258 del 28.10.21) inerente le modalità di utilizzo del fondo di compensazione.

Contratti pubblici: la proroga tecnica reiterata viola i principi comunitari di libera concorrenza

La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto
esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
È il principio ribadito dall’ANAC, con delibera n. 576 del 28 luglio 2021, all’esito delle attività di vigilanza e controllo in merito al  servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà ed in uso presso i presidi ospedalieri e territoriali dell’Asl di Foggia. L’Autorità ha riscontrato come le proroghe tecniche disposte dall’Asl risultassero effettuate in carenza di una specifica previsione contrattuale, nonché in forma retroattiva, ad affidamento già scaduto. Inoltre le proroghe di fatto erano riconducibili al prolungarsi dei tempi per la gara, e le attività di controllo di appalto effettuate dall’Asl risultavano limitate e non sufficienti ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione prevista dal contratto e dai capitolati.
L’Autorità ha ribadito che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Ad oggi la proroga cd. tecnica è codificata dall’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016; tuttavia, anche prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, cioè nella vigenza del d.lgs. 163/2006 che disciplina la fattispecie in esame, sia l’Autorità che la giurisprudenza ne hanno individuato i limiti di applicabilità.
L proroga tecnica ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

 

Autore: La redazione PEKR SOLUTION

ANAC, contratti pubblici: chiarimenti in merito alle modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia

L’Autorità ha adottato il Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021 in risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dell’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ritenute meritevoli di chiarimenti al fine di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della disposizione in esame. In particolare, il Comunicato chiarisce che la disposizione in argomento è volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto. L’articolo in esame non può, quindi, essere inteso come ipotesi autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporto ANAC sul mercato dei contratti pubblici

L’ANAC ha pubblicato il secondo rapporto quadrimestrale 2020 sul mercato dei contratti pubblici. Dopo la flessione del 1° quadrimestre dovuta all’emergenza sanitaria, e lo fa superando persino i numeri del periodo precedente la pandemia, sia come numero di gare che come valore economico, nel 2° quadrimestre 2020 il mercato dei contratti pubblici ritorna a crescere.  “L’analisi congiunturale del mercato dei contratti pubblici dimostra che dopo il calo del primo quadrimestre 2020 dovuto alla prima ondata di COVID-19 vi sia stata una ripresa del settore, – ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac – ripresa che l’Autorità ha sostenuto ed accompagnato sia con i provvedimenti ad hoc, sia fornendo continuamente alle pubbliche amministrazione indicazioni su come operare nell’emergenza utilizzando al meglio le norme già contenute nel Codice dei contratti.
Ora dobbiamo e possiamo fare di più – conclude il Presidente dell’Autorità – per rendere tutta la filiera degli appalti più snella e trasparente, efficiente ed efficace soprattutto in vista del Recovery plan, semplificandola con la digitalizzazione ed una valorizzazione e condivisione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Un investimento per le future generazioni”. Nel periodo in esame, sono state registrate nel nostro Paese 52.808 procedure di gara pubbliche (ognuna identificata da un Codice Identificativo Gara-CIG) per un importo complessivo posto a base d’asta pari a 65,4 miliardi euro, con un aumento sullo stesso quadrimestre del 2019 pari al 4,1% come numero di gare, ed un incremento del 2,8% come valore economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION