Consultazioni elettorali 2021, Riparto fondo sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che con decreto del 30 ottobre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo con dotazione di 11.438.910 euro istituito dall’articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144, per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2021, specificati nell’allegato 1 “nota metodologica“, secondo gli importi indicati nell’allegato 2 “riparto del fondo”.

Ai fini del riparto del fondo, si è attribuito a ciascun comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento. Si è inoltre, tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) per i comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio sono state raddoppiate il numero delle sezioni;
b) per i comuni fino a 5 sezioni si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per due sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni).
c) si è, infine, attribuito un importo minimo di euro 2.500 per i comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultavano avere, considerati i criteri sopra
descritti, un contributo inferiore a tale importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni 2021, Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici

Con la Circolare n. 43/2021 del 19/07/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 23- bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:
• Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
• Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari a euro 30.200. (30*15/7850 -70*550/26.500 = 0,057+1 ,453= 1, 51 O- 2.000.000*1, 51 0%).
Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l’importo del contributo concedibile. Il contributo sarà erogato previa attestazione dell’avvenuto trasferimento dei seggi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION