Affidamento di servizi di ingegneria e architettura: ANAC avvia la Consultazioni del Bando tipo

Predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 – “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nella redazione del documento di consultazione sono emerse numerose questioni problematiche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative. Nel documento di consultazione l’Anac ha inserito specifiche indicazioni per cercare soluzioni interpretative a tali criticità, pur ritenendo che in alcuni casi siano necessari interventi normativi. Oltre al documento in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario.

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 seguendo le istruzioni della Consultazione on line. La consultazione è stata predisposta in ottemperanza all’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto e contributo Anac, gli importi per l’anno 2024

È stata pubblicata in G.U. n. 9 del 12.01.2024 la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, che definisce l’importo del contributo dovuto all’Autorità da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo , il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità.  È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre
    2024.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.  Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

 

 

La redazione  PERK SOLUTION

SPL a rilevanza economica, Le indicazioni di ANAC per la compilazione delle relazioni annuali

ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per la predisposizione e l’invio delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Le indicazioni sono rivolte ai comuni o alle loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle città metropolitane, alle province, agli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Compilazione della relazione annuale
Per la compilazione della relazione annuale non è previsto uno specifico modello; è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI. Tale schema può essere altresì utilizzato, nelle parti compatibili e applicabili, anche dalle altre tipologie di enti indicati nell’art. 30, comma 1.
Per i servizi affidati a società in house, la relazione annuale in oggetto costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, solo tale appendice deve essere oggetto di invio ad ANAC secondo le modalità qui indicate.
La relazione deve essere necessariamente contenuta in un singolo file in formato pdf.
È richiesto, contestualmente, la compilazione di una tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull’ente e sugli affidamenti da esso disposti, disponibile al seguente link.

Modalità e tempistica per l’invio dei documenti
In sede di prima applicazione, i due documenti – relazione e tabella di sintesi in formato pdf – devono essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it entro la data del 31/12/2023.
Nell’oggetto della PEC, occorre specificare “Relazione annuale SPL” seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell’ente (ad es. “Relazione annuale SPL, Comune di ________, c.f”).

Consultazione delle relazioni annuali
Le relazioni annuali saranno pubblicate sul sito ANAC, all’interno della sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” in una pagina dedicata raggiungibile al seguente link.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti giustificandolo con ragioni di urgenza

Derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. E’ quanto ha ribadito Anac di fronte alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente “poiché – visti i tempi di realizzazione del progetto – non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”. Con il parere in funzione consultiva n. 58/2023, l’Autorità ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup -, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.

Anac spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.

La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornamento 2023 del Piano nazionale Anticorruzione 2022, aperta la consultazione online

È aperta la consultazione pubblica sull’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 predisposto da Anac. Sarà possibile inviare le proprie osservazioni esclusivamente tramite il questionario pubblicato sul sito dell’Autorità entro il 30 novembre 2023 alle ore 23.59.

L’aggiornamento 2023 è stato circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all’area dei contratti pubblici per adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

  • nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, si è intervenuti solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.)
  • alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del format accessibile al seguente link: questionario Aggiornamento 2023 PNA. I contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti PNRR, Sul sito ANAC nuovi dati aperti

Sono consultabili e scaricabili sul sito Anac i dati sugli appalti finanziati con le risorse Pnrr e del Pnc. L’Autorità, infatti, ha pubblicato due nuovi dataset, che saranno aggiornati ogni mese, nel portale dei dati aperti sui contratti pubblici in Italia.

Il primo dataset “Indicatori Pnrr/Pnc”  riporta, per i bandi di gara che utilizzano fondi PNRR/PNC, quote di inclusione ed eventuali deroghe alla norma sulle pari opportunità. Sarà possibile sapere in quali casi viene rispettata la clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30% di giovani under 36 e donne e per quali appalti invece vengono chieste, come consentito dalla legge, deroghe e perché.

Il secondo dataset Misure premiali Pnrr/Pnc contiene gli aggiornamenti sulle misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato: con questo strumento, ad esempio, si possono individuare gli appalti che premiano le imprese che si impegnano ad assumere donne e giovani oltre la soglia minima prevista come requisito di partecipazione, o quelle che nei tre anni che precedono la scadenza della gara non abbiano ricevuto accertamenti per comportamenti discriminatori, o ancora quelle che utilizzano strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti.

Novità anche nella sezione “Analytics” del Portale dati aperti Anac: sarà possibile effettuare una ricerca inserendo il flag “Pnrr” e ottenere così l’importo, il numero delle procedure, il numero delle stazioni appaltanti e degli operatori economici aggiudicanti degli appalti finanziati con le risorse del Piano. Con il nuovo filtro di ricerca, si possono evidenziare, ad esempio, le prime dieci stazioni appaltanti per numero di procedure e per valore, la distribuzione delle procedure sul territorio, i primi dieci operatori economici per numero e per valore di procedure. Incrociando i nuovi dataset con le informazioni della banca dati, di ogni bando Pnrr si possono consultare tutti i dettagli dell’appalto: il cig, l’oggetto, l’amministrazione appaltante, la data di pubblicazione e quella di aggiudicazione, il valore a base d’asta e il valore di aggiudicazione, la localizzazione, la tipologia di contratto. L’Autorità raccoglie i dati sugli appalti Pnrr e Pnc dal luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Collocare piante e opere di verde pubblico non costituisce appalto di lavori ma di forniture

Se un affidamento ha ad oggetto la fornitura e collocazione di piante con allestimento degli impianti di irrigazione, non si tratta di un appalto di lavori ma è un appalto di forniture, anche se ci sono lavori funzionali all’installazione. Lo ha precisato l’ANAC con il parere di precontenzioso N. 389 del 6 settembre 2023.

Di fronte a un’impresa che contestava l’operato della stazione appaltante, l’Autorità ha ribadito la legittimità del bando di gara per l’affidamento della fornitura con posa in opera di verde pubblico e relativa installazione di impianti di irrigazione, arredi e attrezzature per parchi gioco. Nel bando erano richiesti requisiti tarati sulle sole forniture analoghe eseguite nel triennio precedente. La motivazione risiedeva nella prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture. L’impresa esclusa sosteneva, invece, che la stazione appaltante dovesse richiedere ai fini della partecipazione il possesso della qualificazione Soa (società organismo di attestazione) nella categoria adeguata.

Per Anac, al contrario, lavori richiesti erano finalizzati esclusivamente alla collocazione delle forniture al fine di renderle fruibili secondo la loro destinazione d’uso. Nei casi in cui i lavori costituiscano opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato dalla stazione appaltante e la causa del contratto di appalto sia inequivocabilmente diretta a consentire alla stazione appaltante di disporre del bene e a servirsene al meglio, l’appalto è qualificabile come appalto di fornitura con posa in opera. Viceversa, laddove la causa del contratto è costituita dalla realizzazione di una nuova opera pubblica, prevale la configurazione del contratto come appalto di lavori (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, inconferibilità e incompatibilità: La legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale

I decreti attuativi della legge Severino, come il n. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome. E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 13 settembre 2023. La richiesta di parere era giunta da Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac – non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano, invece, ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Affidamento servizi mensa: l’amministrazione deve indicare l’iter logico con cui determina il prezzo del pasto

Con il Parere di precontenzioso n. 415 del 13 settembre 2023, ANAC ha evidenziato che nell’ affidamento del servizio di mensa per le scuole, la Stazione appaltante ha la discrezionalità tecnica di individuare il prezzo a base di gara per il singolo pasto. L’Amministrazione, però, ha il dovere di rendere noto l’iter logico seguito per la determinazione del prezzo. La determinazione del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

 

La redazione PERK SOLUTION