Società in house: Intesa tra Anac e Consiglio nazionale del notariato

L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house: l’intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Non solo. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell’in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, al quale hanno lavorato Anac e Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che oltre l’ottanta per cento del fatturato deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel documento vengono anche delineate le linee operative per l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Modalità digitali per segnalare violazioni all’ANAC

Con un Comunicato del Presidente firmato il 5 aprile 2022, Anac ha introdotto nuove modalità di segnalazione di violazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. D’ora in poi risulterà più facile l’invio attraverso il link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione compilando un modulo digitale, rinvenibile anche nella homepage del sito, cliccando sull’icona “Segnala”. A partire dal 6 giugno 2022, tale modalità digitale diventerà canale esclusivo di segnalazione all’Autorità da parte di terzi.

Il modulo consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni sull’ambito e tipologia della segnalazione, utilizzando e valorizzando le informazioni già in possesso della Banca Dati dell’Autorità. Il modulo consente, inoltre, di specificare l’area a cui è destinata la segnalazione, suddividendo tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e imparzialità e Trasparenza. Al fine di agevolare la progressiva transizione verso la nuova modalità telematica di segnalazione, sino al 5 giugno 2022 resterà parallelamente in vigore la precedente modalità di segnalazione mediante i moduli cartacei reperibili sul sito istituzionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per il CDA dell´Ente in caso di mancata adozione del Piano anticorruzione

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Cda dell’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale un procedimento sanzionatorio da parte di Anac. Con la delibera di sanzione, la numero 124 del 16 marzo 2022, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro agli amministratori e responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori per la mancata adozione e successiva pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale. Il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di Anac del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

“L’organo di indirizzo politico – sottolinea Anac – non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”. “Si evidenzia che il Piano – aggiunge la delibera – è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, vale la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte”.

 

ANAC, l’accesso civico generalizzato non può intralciare il buon funzionamento della P.a.

L’ANAC, con Atto del Presidente 9 marzo 2022, prot. n. 18068, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di RPCT di un Comune in circa il comportamento da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un’associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, ha chiarito che l’accesso civico, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E’ uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria.

Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Con la sentenza del 13 agosto 2019,  il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in base all’art. 1 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.; va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Anac comunica il lancio del Portale dei dati aperti dell’Anac dove è possibile accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC sono disponibili i cruscotti per l’analisi self service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici.

È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara – CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati.

Nella Banca dati Analytics possono essere consultati i dati su:

  • il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • il valore a base d’asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti;
  • le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

E’ possibile inoltre consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. Tra le altre sezioni si può consultare l’elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l’elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità.

ANAC, Indicazione sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici

L’ANAC, con delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, fornisce un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

A) I soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
In tale categoria di soggetti rientrano:
– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
– gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
– gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

B) le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

C) se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all’uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

D) gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell’Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
b) i codici identificativi del conto corrente postale;
c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.

Anac, revisione dei prezzi negli appalti

Il Presidente dell’ANAC ha richiesto al governo e al parlamento un  intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, da inserire nella conversione del decreto-legge n. 4/2022, prevedendo espressamente all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. In sostanza Anac chiede che la compensazione dei prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture.

Anac ha effettuato anche la verifica dei prezzi standard della Guida operativa (espressamente richiamati come riferimento per la revisione dei prezzi), che non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni appaltanti, applicando un’opportuna indicizzazione basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fondamentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, con una rivalutazione oggi di + 6,1 per cento; i servizi di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di + 10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2013; e i servizi di ristorazione, con una rivalutazione di + 4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac a sostegno dei Comuni per accedere ai bandi del PNRR per le scuole

E’ stato firmato oggi 15 febbraio 2022, presso il Ministero dell’Istruzione a Roma, il Protocollo d’Intesa stilato dal Presidente ANAC e dal Ministro dell’Istruzione, con l’obiettivo di sostenere l’azione degli Enti locali e delle scuole, rendendo più rapido il processo di attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza.

L’impegno di ANAC è quello di affiancare le stazioni appaltanti, dei territori nell’accesso ai fondi del Pnrr, in particolare per la costruzione delle scuole, luogo privilegiato di integrazione sociale e coesione territoriale, oltre che di cultura e formazione della persona, anche con la predisposizione dei bandi-tipo al fine di partecipare alle gare, assicurando la vigilanza collaborativa agli enti per poter realizzare al meglio le procedura di gara, e le opere che ne conseguono. Gli enti locali vanno affiancati – ha dichiarato il Presidente ANAC – nella progettazione su scala territoriale degli investimenti”. “Ma soprattutto vanno sostenuti perché non ci sia alcuno sperpero di denaro pubblico, né malaffare, né corruzione nelle gare e negli appalti. Se la corruzione è odiosa sempre, tanto più lo è nel caso di appalti per la realizzazione di scuole, o per la dotazione agli istituti di strumenti e strutture necessari per meglio svolgere il compito, vera e propria missione, dell’educazione. Cioè della costruzione del domani dell’Italia”.

Il Pnrr è un’azione collettiva – ha dichiarato il Ministro Bianchi. “Il Ministero dell’Istruzione si è attivato fin da subito a sostegno degli Enti locali, soggetti attuatori delle misure che riguardano la scuola. Con l’accordo firmato oggi, lavoriamo per essere vicini agli Enti locali e alle scuole, per svolgere un’azione di supporto nella partecipazione ai bandi, accelerando la realizzazione del Piano”. “Vogliamo essere certi che ogni risorsa giunga a destinazione, diventi un tassello della nuova scuola che stiamo costruendo. Proseguiamo, in questo modo, nell’attuazione del PNRR, dopo il via libera dello scorso novembre ai bandi che mettono subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti per il sistema di Istruzione che ammontano, in totale, a 17,59 miliardi”.

 

ANAC, Istituito il registro dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

E’ stato istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct). Questo al fine di rendere rapida ed efficace l’interlocuzione con i vari Rpct, presenti nelle amministrazioni e negli enti.
L’obiettivo è di garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l’incarico di Rpct, e per agevolare l’invio attraverso pec di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.
La costituzione del Registro, oltre a potenziare i canali di comunicazione tra l’Autorità e i responsabili Rpct, è funzionale alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili stessi.

I dati raccolti all’interno del Registro saranno gestiti, in conformità all’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell’Anac, per le finalità istituzionali della stessa Autorità, compresi l’invio di circolari istituzionali e provvedimenti, e la comunicazione di iniziative ed eventi destinati agli Rpct.

L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il Servizio di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità. Tramite questo il Responsabile richiede e ottiene un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità riservati agli Rpct, dichiarando sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di Responsabile. Per tali finalità andranno inseriti nome e cognome, codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, link all’atto di nomina pubblicato sul sito dell’ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.