Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

Impianti sportivi, Anac: I casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce i confini entro cui un’amministrazione può procedere all’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo, derogando alla regola dell’evidenza pubblica.

La possibilità esiste, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso soltanto quando una unica associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti di propria iniziativa al Comune una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo non più funzionale.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Sul piano della trasparenza, l’ente locale è tenuto a pubblicare il progetto sul proprio sito istituzionale, assicurando la conoscibilità dell’iniziativa.

L’Anac sottolinea che la norma ha carattere eccezionale e comporta una deroga motivata all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza delle circostanze previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, da esplicitare in modo puntuale nell’atto di affidamento.

Il presidente di Anac, Giuseppe Busìa, ha ricordato che l’intento dell’Autorità è andare incontro alle piccole realtà sportive di valore comunitario, senza sacrificare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, preannunciando ulteriori iniziative interpretative per armonizzare la disciplina con il D.Lgs. 36/2023 e le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Un Comune non può affidare il trasporto scolastico in modo autonomo se c’è una gara centralizzata

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

Il Comune non ha verificato concretamente la possibilità di giungere alla stipula con il Consorzio…, non fornendo il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio ad un altro operatore economico, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico.

“Il Comune  – aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il Consorzio Ecos European Consortium services, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il Consorzio, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso Consorzio alla procedura indetta autonomamente dal Comune. Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

È vietato l’affidamento diretto degli spazi comunali a fini pubblicitari

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 8311 del 13 settembre 2023, ha confermato che lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all’esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall’esercizio di quella determinata attività di impresa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criticità concorrenziali negli affidamenti esternalizzati dei servizi legali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 aprile 2023, ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti da previsioni contenute in avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali.

In generale, sia in ipotesi di conferimento di singolo incarico sia in ipotesi di attribuzione di incarico di rappresentanza/difesa/consulenza esteso a un determinato periodo di tempo sia in ipotesi di costituzione di un albo fornitori, da cui attingere in caso di necessità di natura legale da parte dell’Ente pubblico aggiudicatore, l’Autorità osserva la presenza del requisito di partecipazione (che, in alcuni casi, diviene anche criterio di valutazione della componente tecnico-professionale dell’offerta) consistente nell’aver maturato una qualificata attività pregressa, nelle materie oggetto del bando, esclusivamente con riferimento a soggetti di natura pubblica/pubblicistica (Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Asl, ecc.). In altri casi si osserva invece la presenza di vincoli di partecipazione relativi a requisiti impostati su base territoriale (iscrizione all’Albo di un determinato  Foro geografico, localizzazione dello studio legale del professionista in una certa area geografica, ecc.). Si tratta di restrizioni concorrenziali che non risultano proporzionate né, comunque, giustificate e necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico che deve porsi la stazione appaltante.

L’Autorità ha più volte censurato, in numerosi interventi di advocacy, previsioni di atti pubblici che introducevano ingiustificati e anacronistici requisiti di accesso/esercizio su base territoriale, evidenziando come la previsione di requisiti di residenza per accedere o esercitare attività economiche (o per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ove prescritta) introducesse un criterio ingiustificatamente gravoso per l’effettivo svolgimento delle diverse attività economiche, lesivo di un corretto svolgimento del gioco concorrenziale in quanto idoneo a limitare sensibilmente la possibilità di accesso di operatori concorrenti.

L’Autorità ha anche osservato che l’eventuale giustificazione di siffatte previsioni, consistente nell’esigenza della stazione appaltante di poter disporre di un’assistenza immediata del proprio consulente legale, può essere pienamente soddisfatta con modalità alternative (videoconferenze, telefonate, domiciliazioni, ecc.) o anche con l’appoggio presso altri studi o spazi. La seconda restrizione concorrenziale che emerge dall’analisi condotta è relativa alla formulazione di requisiti di partecipazione alle procedure (che, come evidenziato, in tre casi divengono anche criteri di valutazione della parte tecnica dell’offerta presentata dal concorrente-avvocato), i quali, nel richiedere, legittimamente, la dimostrazione di una qualificata competenza sotto forma di esperienza pregressa nelle materie interessate, prevedono che la stessa possa valere solo qualora maturata con Pubbliche amministrazioni o soggetti comunque di natura pubblica/pubblicistica.

Ciò si traduce in una evidente e indebita penalizzazione di potenziali concorrenti che, pur disponendo della qualificazione necessaria per poter eseguire l’incarico legale eventualmente affidato loro, abbiano in precedenza lavorato esclusivamente, o anche prevalentemente, difendendo gli interessi giuridici di soggetti privati o di natura privatistica. Si tratta quindi di un requisito di partecipazione non giustificato né necessario, atteso che la pregressa qualificata esperienza nelle materie oggetto dei bandi può evidentemente essere maturata nel passato anche in assenza di patrocini prestati in favore di soggetti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Vademecum affidamento servizi sociali

Anci ha pubblicato la seconda edizione del “Vademecum sull’affidamento dei Servizi sociali tra codice dei contratti pubblici e codice del Terzo settore” realizzato nell’ambito di “Co-progetta – Un’amministrazione condivisa, percorso formativo finanziato del PON Inclusione 2014-2020 e realizzato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali e Anci. 
Il Vademecum, pensato come uno strumento operativo a disposizione degli operatori della pubblica amministrazione ma anche del Terzo settore, descrive gli istituti di riferimento per l’affidamento dei servizi sociali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice del Terzo settore provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva di integrazione.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva: affidamenti entro il 6 febbraio 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 novembre 2022, facendo seguito al precedente comunicato n. 2 del 28 ottobre 2022, comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 259 del 5 novembre 2022 è stato pubblicato l’avviso riguardante l’avvenuta adozione del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, datato 28 ottobre 2022, relativo alla seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Ai sensi del comma 53-ter del citato articolo 1, della legge n.160 del 2019 (come modificato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.142) gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione, e quindi entro il 6 febbraio 2023 (considerato che il 5 febbraio 2023 cade in un giorno festivo).

In caso di mancato rispetto del predetto termine di affidamento, si evidenzia che l’ente locale interessato sarà escluso dalla graduatoria e dal conseguente pagamento delle risorse assegnate.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Affidamento con gara del servizio illuminazione pubblica

Un Comune non può affidare in concessione il servizio di illuminazione votiva del cimitero in maniera diretta e senza gara, procedendo semplicemente con un rinnovo tacito, sulla falsariga di una convenzione scaduta. Tale modo di amministrare è illegittimo e in contrasto con le disposizioni del Codice degli Appalti. È quanto evidenziato da ANAC, con una nota del 7 settembre 2022, richiamando un Ente “a indire, nei termini strettamente necessari, una nuova procedura di gara per i servizi in questione, o di affidare direttamente tali servizi a diversi operatori economici, nel rispetto della legge”.

Dall’istruttoria condotta da Anac sono emerse diverse criticità nell’affidamento dei servizi da parte del Comune. Innanzitutto, nel caso dell’illuminazione votiva, anche dopo la scadenza della convenzione nel 2018 la ditta ha continuato a erogare il servizio per anni, come se nulla fosse, traducendosi di fatto in un “affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici”, come sottolinea l’Autorità, ignorando del tutto il Codice degli Appalti.

La legge impedisce il rinnovo tacito degli affidamenti. La stessa proroga è uno strumento del tutto eccezionale, per consentire temporaneamente l’espletamento della nuova procedura di selezione. Non può esserci un affidamento diretto, senza gara, in maniera tacita, alla stessa ditta, per anni. La legge non lo consente.

“Risultano completamente disattesi dal Comune di T. – evidenzia Anac – i presupposti di legittimità della proroga, che non è mai stata contemplata nei documenti di gara, né disposta formalmente alla scadenza del primo rapporto. Semplicemente si è continuato con un implicito assenso allo svolgimento del servizio di fatto”.

Irregolarità sono state riscontrate anche nel servizio di car sharing, scaduto a dicembre del 2016. Dopo sei anni in cui il servizio era stato sospeso, il Comune ha deciso di riattivarlo, rinnovando alla stessa dita tale servizio fino al 2024, senza svolgere una gara aperta, in regime di concorrenza e di libero mercato.

 

La redazione PERK SOLUTION

La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse

Nell’assegnare un appalto la stazione appaltante deve sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento dei contratti pubblici, compresa la realizzazione dell’esecuzione. E’ necessario procedere costantemente ad un’attenta vigilanza, e verifica delle dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere. E’ quanto ricorda Anac con la Delibera n. 273 del 7 giugno 2022 intervenendo nel caso di un Comune del Friuli Venezia Giulia, in cui l’Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell’ambito degli affidamenti pubblici.

La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro. L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale generici

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION