Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei soppressi Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), in favore dell’Ente regionale (ente pubblico non economico) istituito con la funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli IACP, vale a dire enti che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione, realizzati nell’ambito della razionalizzazione dell’apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, può trovare, applicazione la previsione di favore recata dall’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 279 del 27 agosto 2020. L’Agenzia delle entrate ritiene che nel caso prospettato sia applicabile l’articolo 1, comma 737, della legge n. 147/2013, che ha stabilito un regime di favore in ordine alla tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione prevedendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, “nella misura fissa di 200 euro ciascuna”. Ai fini dell’applicabilità della citata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni:
– avvenga a titolo gratuito;
– venga effettuato nell’ambito di una operazione di riorganizzazione;
– si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION