Skip to content

Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli