Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato la ricognizione delle vigenti graduatorie concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020 esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota prot. n. 71057 del 6.11.2020 da trasmettere all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo PEC: ripam@pec.governo.it con l’oggetto: “Ricognizione graduatorie vigenti”.
Anche le amministrazioni che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del portale del lavoro pubblico sono invitate a trasmettere la predetta tabella con le modalità sopra descritte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Gazzetta il decreto correttivo

È stato pubblicato in G.U. n. 276 del 5 novembre 2020, il decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019, con la quale il Governo è delegato a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.
Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:
• il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
• l’introduzione di una fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;
• la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un’eventuale opposizione da parte dei creditori;
• la facilitazione, nello stesso quadro, all’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
• le modifiche alla normativa sulle crisi da sovra-indebitamento;
• il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; – le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
• il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Lo schema reca diverse disposizioni innovative con le quali tra l’altro:
• specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lett. a);
• ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
• rimodula, con riguardo all’obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
• ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b);
• ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);
• rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 01/09/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40 che entrano in vigore il 20/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: emanato il DM 15 settembre 2020, n.106

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, informa che è  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020,  n.106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).

In attuazione del CTS sono stati emanati:

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spid: Ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell’identità digitale

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 468 del 30 settembre 2020, dà il via libera alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall’Agid non prevede più la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.
In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. In più, per   evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un’apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall’operatore di back-office che procederà al rilascio dell’identità digitale.
Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l’affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l’audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di queste verifiche, così da valutare l’efficacia del controllo di secondo livello.
L’Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione fabbisogni standard prorogata al 31 dicembre 2020

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per la restituzione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216, destinati ai Comuni (FC50U) e alle Province e Città Metropolitane (FP20U). Lo prevede l’art. 17, comma 4-bis del D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.

Il questionario FC50U fa riferimento all’annualità 2018 ed è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010.

ll questionario FP20U raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio per il 2018 e per il 2010. Richiede inoltre informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascuna funzione/servizio e alcune voci di entrata e di spesa corrente per ciascuna funzione/servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro minori entrate Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni per un importo complessivo di 114,75 milioni di euro.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convocazione comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili dei consigli comunali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica. La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali.
Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le prossime elezioni amministrative.
Come noto, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del TUEL, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La disposizione è specifica per i consigli comunale e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci (T.A.R. Calabria n.1558 del 29/08/2018).
La ratio della norma è quella di prevenire ogni interferenza dell’orga­no in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale” giacché “la scelta degli elettori potrebbe invero restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni, che in alcuni casi potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (Consiglio di Stato, I Sez., 2955/2003).
In base al principio di continuità dell’ordinamento che ha ispirato il legislatore, per “elezione” debba intendersi il momento della proclamazione degli eletti e non la data di svolgimento delle consultazioni medesime” (Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, parere 16 marzo 2005).
Il divieto previsto dall’art. 38, comma 5, opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
La disposizione si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente; sicché in questo periodo di transizione l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l’interesse pubblico perseguito” (T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 314 del 21 marzo 2014).
Con riferimento al presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del   2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 7 dicembre 2006, l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Oltre all’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto di gestione), si ritiene che tra gli atti urgenti e improrogabili vi possano rientrare:

  • la ratifica delle variazioni di bilancio;
  • la nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
  • il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
  • l’approvazione del regolamento urbanistico;
  • la contrazione di mutui per la cui deliberazione sia stabilito un termine entro i 45 giorni;
  • le variazioni del programma delle opere pubbliche quale presupposto per l’approvazione di progetti urgenti (es. per scadenza finanziamenti, etc.);
  • l’adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
  • ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale, che con decisione motivata dello stesso consiglio ritenga urgente e non prorogabile oltre la data di proclamazione del consiglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finalità sottesa allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Il potere di scioglimento del Consiglio comune deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione. Detta misura, ai sensi dell’art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato (Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2019, n. 6918; id. 10 gennaio 2018, n. 96; id. 7 dicembre 2017, n. 5782).
La misura dello scioglimento risponde, dunque, ad un’esigenza di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando il valore indiziario dei dati non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale. L’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni”, nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: perciò, anche per “situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l’avvio dell’azione penale o, almeno, per l’applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156). E’ stato ripetutamente affermato che, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’Amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che diano attendibilità alle ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole, per i legittimi interessi della comunità locale, il permanere alla sua guida degli organi elettivi. Ciò in quanto l’art. 143 del TUEL precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento.
È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4074 del 24 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Circolare INPS su bonus baby-sitting e centri estivi

L’art. 72 del D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha modificato le precedenti disposizioni del decreto Cura Italia, prevedendo, in alternativa alla misura per servizi di baby-sitting, un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
Il bonus è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e di lavoratori autonomi.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’importo arriva fino a 2.000 euro.
Con la circolare INPS 17 giugno 2020, n. 73, l’Istituto fornisce indicazioni sui criteri e le modalità di erogazione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Il bonus baby-sitting, non spetta a tutti i dipendenti pubblici ma solo a quelli di determinati settori, in particolare alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020; bonus baby-sitting a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e il bonus centri estivi per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Tutorial Bonus servizi di baby sitting

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION