Bozza del ddl di bilancio 2021, le prime novità in materia contabile per gli enti locali

Dopo giorni di attesa è disponibile la bozza del testo del disegno di legge di bilancio 2021. Il testo, non ancora definitivo, è composto da 243 articoli e contiene misure volte ad accelerare la ripresa dell’economia e aumentare il potenziale del Paese, mediante un modello di sviluppo nazionale basato su innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità ed equità. Il provvedimento rappresenta la traduzione sul piano contabile degli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2021, che è stato trasmesso alla Commissione europea, all’Eurogruppo e al Parlamento. Il DPB 2021 riporta, come noto, le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del Governo, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma – con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea – e la manovra di finanza pubblica per il 2021 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del PIL). Nel merito, è previsto un piano di investimenti nazionali, accompagnato dai fondi europei previsti dal Recovery Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie dell’Unione Europea. Le misure che impegneranno il Governo nei prossimi mesi guarderanno sia al sostegno delle famiglie e delle imprese nei settori più impattati dalla crisi sia alla realizzazione delle quattro sfide definite nelle Linee Guida per la redazione del PNRR (Programma di Ripresa e Resilienza): il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell’Italia, la riduzione dell’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, il sostegno alla transizione verde e digitale, l’innalzamento del potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione.
Per quanto riguarda la bozza del ddl bilancio 2021, tra le diverse disposizioni di interessi per gli enti  locali evidenziamo:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) del termine entro il quale i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica; poteri che riguarderanno anche la possibilità di variare, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Inoltre, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, sono autorizzati per l’anno 2021 ad iscrivere in bilancio i finanziamenti relativi all’edilizia scolastica, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 79);
  • l’incremento di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del DL n. 104/2020 finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, da ripartire tra i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima (art. 134);
  • la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l’istituzione a decorrere dall’anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l’importo complessivo degli stessi che resta invariato (art. 135);
  • la proroga al 2021 della facoltà, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di svincolare – in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (2020) da parte dell’organo esecutivo – quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID (art. 136, c. 1, lett. a);
  • la proroga al 2021 della facoltà – prevista per il 2020 dall’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 1, lett. b);
  • la proroga al 2021 della facoltà, per sole Regioni e Province autonome, di variare il bilancio di previsione mediante atto dall’organo esecutivo, adottato in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (art. 136, c. 1, lett. c);
  • la possibilità di utilizzare le somme ricevute dall’ente locale, in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID (art. 136, c. 2, lett. b);
  • l’istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e delle regioni e province autonome, al fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 3);
  • l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020 (art. 137);
  • l’incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. L’incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo dei servizi sociali è pari complessivamente ad euro 3.188.384.000,00 per il periodo 2021-2029 e ad euro 650.923.000,00 a decorrere dal 2030. L’incremento del fondo relativo al potenziamento degli asili nido è pari complessivamente ad euro 700 milioni di euro per il periodo 2022-2025 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2026. Si introducono, di conseguenza, le modifiche al comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell’ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente (art. 138);
  • il ristoro, a decorrere dal 2021, della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, per 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del concorso alla finanza pubblica (art. 139);
  • l’incremento delle risorse, da assegnare alle regioni a statuto ordinario, per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, etc.. L’incremento è pari complessivamente a euro 4.279.500.000 per gli anni 2021-2034. Tra le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, rientrano anche l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. Viene aggiunto il comma 135-bis all’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019” (art. 140);
  • il rinvio, al 2022, della disciplina in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (art. 142);
  • l’incremento delle risorse per il rifinanziamento del trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico (art. 143);
  • l’incremento di 500 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse a valere sul Fondo, di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020 e all’art. 39 del DL n. 104/2020, c.d. “Fondone Covid”, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Il riparto verrà effettuato con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Le risorse del Fondo sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del DL n. 18/2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato. Gli enti locali destinatari delle risorse sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la certificazione attestante la perdita di gettito dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni (art. 145, c. 1-8);
  • il rinvio al 31 maggio 2021 del termine previsto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali, concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 145, c. 9);
  • il contributo alla finanza pubblica (spending review) da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni (pari a 100 milioni di euro), province e città metropolitane (50 milioni di euro) è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 146);
  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 147).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, ridefinizione delle attività indifferibili dopo il DPCM del 3 novembre

ANCI ha pubblicato la nota operativa sulla ridefinizione delle attività indifferibili ai fini dell’applicazione del lavoro agile in applicazione del DPCM 3 novembre 2020. Il documento analizza le disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 che maggiormente impattano sul personale ridefinendo i contorni dell’utilizzo di modalità di lavoro agile negli Enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato la ricognizione delle vigenti graduatorie concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020 esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota prot. n. 71057 del 6.11.2020 da trasmettere all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo PEC: ripam@pec.governo.it con l’oggetto: “Ricognizione graduatorie vigenti”.
Anche le amministrazioni che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del portale del lavoro pubblico sono invitate a trasmettere la predetta tabella con le modalità sopra descritte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Gazzetta il decreto correttivo

È stato pubblicato in G.U. n. 276 del 5 novembre 2020, il decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019, con la quale il Governo è delegato a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.
Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:
• il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
• l’introduzione di una fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;
• la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un’eventuale opposizione da parte dei creditori;
• la facilitazione, nello stesso quadro, all’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
• le modifiche alla normativa sulle crisi da sovra-indebitamento;
• il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; – le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
• il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Lo schema reca diverse disposizioni innovative con le quali tra l’altro:
• specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lett. a);
• ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
• rimodula, con riguardo all’obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
• ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b);
• ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);
• rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 01/09/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40 che entrano in vigore il 20/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: emanato il DM 15 settembre 2020, n.106

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, informa che è  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020,  n.106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).

In attuazione del CTS sono stati emanati:

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spid: Ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell’identità digitale

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 468 del 30 settembre 2020, dà il via libera alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall’Agid non prevede più la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.
In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. In più, per   evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un’apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall’operatore di back-office che procederà al rilascio dell’identità digitale.
Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l’affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l’audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di queste verifiche, così da valutare l’efficacia del controllo di secondo livello.
L’Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione fabbisogni standard prorogata al 31 dicembre 2020

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per la restituzione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216, destinati ai Comuni (FC50U) e alle Province e Città Metropolitane (FP20U). Lo prevede l’art. 17, comma 4-bis del D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.

Il questionario FC50U fa riferimento all’annualità 2018 ed è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010.

ll questionario FP20U raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio per il 2018 e per il 2010. Richiede inoltre informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascuna funzione/servizio e alcune voci di entrata e di spesa corrente per ciascuna funzione/servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro minori entrate Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni per un importo complessivo di 114,75 milioni di euro.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convocazione comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili dei consigli comunali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica. La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali.
Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, le prossime elezioni amministrative.
Come noto, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del TUEL, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La disposizione è specifica per i consigli comunale e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci (T.A.R. Calabria n.1558 del 29/08/2018).
La ratio della norma è quella di prevenire ogni interferenza dell’orga­no in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale” giacché “la scelta degli elettori potrebbe invero restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni, che in alcuni casi potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (Consiglio di Stato, I Sez., 2955/2003).
In base al principio di continuità dell’ordinamento che ha ispirato il legislatore, per “elezione” debba intendersi il momento della proclamazione degli eletti e non la data di svolgimento delle consultazioni medesime” (Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, parere 16 marzo 2005).
Il divieto previsto dall’art. 38, comma 5, opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
La disposizione si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente; sicché in questo periodo di transizione l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l’interesse pubblico perseguito” (T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 314 del 21 marzo 2014).
Con riferimento al presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del   2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 7 dicembre 2006, l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Oltre all’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto di gestione), si ritiene che tra gli atti urgenti e improrogabili vi possano rientrare:

  • la ratifica delle variazioni di bilancio;
  • la nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
  • il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
  • l’approvazione del regolamento urbanistico;
  • la contrazione di mutui per la cui deliberazione sia stabilito un termine entro i 45 giorni;
  • le variazioni del programma delle opere pubbliche quale presupposto per l’approvazione di progetti urgenti (es. per scadenza finanziamenti, etc.);
  • l’adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;
  • ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale, che con decisione motivata dello stesso consiglio ritenga urgente e non prorogabile oltre la data di proclamazione del consiglio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION