TARI: approvato emendamento che differisce al 30 giugno termine di approvazione dei PEF, tariffe e regolamenti e clausola di salvaguardia

La commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti, alla legge di conversione del cosiddetto decreto Superbonus (D.L n. 39 del 29 marzo 2024) voluti dall’Anci e relativi al differimento al 30 giugno 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L’emendamento salvaguardia l’efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere approvate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’estensione del termine consentirà quindi ai Comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe relative alla Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

Con la deliberazione 41/2024/R/rif, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche.
Al fine di procedere a raccogliere le informazioni e i primi elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari, è in fase di finalizzazione la raccolta dati di prossima apertura “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, con distinto riferimento sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, rivolta ai gestori che svolgono, alla data di apertura della raccolta, l’attività di “gestione tariffe e rapporto con gli utenti” del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, l’Autorità intende raccogliere, in modalità standardizzata, informazioni in merito ai seguenti principali elementi con riferimento a ciascun ambito tariffario: i. il regime di prelievo applicato; ii. i criteri di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche; iii. il valore puntuale dei parametri necessari per la determinazione della tariffa applicata ai sensi del d.P.R. n. 158/99; iv. le soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti; v. le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale.

Al fine di poter disporre di una base informativa completa e coerente, la trasmissione delle informazioni richieste avverrà esclusivamente tramite raccolta on line su sistema telematico basato sulla compilazione di maschere web, a cui i gestori potranno accedere solo previo accreditamento all’Anagrafica Operatori e previa compilazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), mentre non saranno ammissibili dati forniti su supporti differenti.
Allo scopo di agevolare la raccolta delle informazioni richieste, viene comunque reso disponibile, in anticipo rispetto alla data di effettiva apertura della piattaforma, un template in formato excel esemplificativo del set di dati che dovranno essere successivamente forniti all’Autorità tramite compilazione on line, insieme allo schema tipo di Relazione di accompagnamento (facoltativa):

 

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Corte costituzionale: l’imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria Corte di cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).

Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»: la Corte costituzionale, con la presente sentenza, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.

 

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Arera: approvazione schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 di accesso agli impianti di trattamento

Arera, con determina 16 aprile 2024 n. 2/2024 – DTAC, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.

In attuazione delle previsioni recate dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/RIF, così come confermate dalla deliberazione 72/2024/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a. il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, di cui all’Allegato 1;
b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all’Allegato 3.

I soggetti competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo “minimo” ovvero di impianto “intermedio” da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet sul sito internet dell’Autorità, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.

 

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ARERA, raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con apposito comunicato, Arera informa che a partire dal 15 aprile 2024 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2023, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2023 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 maggio 2024, come riportato nel Comunicato del 28 marzo. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti. Pertanto, al fine di permettere una efficace elaborazione delle informazioni, anche coloro i quali abbiano già provveduto a inviare dei dati secondo altre modalità, dovranno comunque provvedere all’adempimento attraverso la compilazione prevista nell’ambito del sistema telematico di raccolta.

La piattaforma telematica prevede la compilazione di due maschere web attraverso cui, per ciascun ambito tariffario in cui opera, il Gestore comunica lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi), il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2023 e i dati registrati, ove previsti, nonché trasmette l’ulteriore documentazione richiesta tra cui la Dichiarazione di veridicità e la Relazione attestante l’ottemperanza agli obblighi di sevizio prevista per lo Schema I.

I soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

Allegati:
Istruzioni per la compilazione 
Dichiarazione di veridicità 

 

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PEF e Tariffe Tari: slitta al 30 giugno 2024 il termine di approvazione

“E’ stato depositato questo pomeriggio l’emendamento del governo al decreto superbonus, all’esame della
commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento al 30 giugno 2024 del termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari”.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

 

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Imu a carico di soggetto diverso dal proprietario

Con la sentenza del 06/03/2024 n. 307, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha stabilito che l’Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

A proposito del contratto di locazione, la Cassazione conferma la tesi che l’unico soggetto passivo del tributo è il possessore di diritto, vale a dire il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufruttuario, superficiario, usuario). Il titolare di un immobile può sottoscrivere un accordo con l’inquilino, con il quale quest’ultimo si impegna a pagare Ici e Imu. La clausola contrattuale non è illegittima e serve a integrare le somme dovute per il canone di locazione. Questo principio innovativo è stato affermato dalle sezioni unite con la sentenza 6882/2019, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, possano essere ritenuti contra legem. Le imposte locali sugli immobili possono quindi essere pagate anche dal conduttore, se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. L’accordo contrattuale che impone all’affittuario di pagare i tributi locali, secondo le sezioni unite, non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare.

Non c’è alcun dubbio che soggetto obbligato nei confronti dell’amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell’immobile ed in caso di mancato pagamento dell’inquilino, la violazione di omesso pagamento di Ici e Imu deve essere contestata al proprietario, con irrogazione della relativa sanzione.

Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, a dover versare l’imposta.

 

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Arera, raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025

L’Arera, con apposito comunicato, informa che a partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione). Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

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Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 11 marzo 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti. Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024. Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata. Si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

 

La redazione PERK SOLUTION

MUD 2024: scadenza il 1° luglio 2024

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

Inoltre Unioncamere metterà inoltre a disposizione:

  • il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
  • il prodotto informatico per il controllo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  • la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  • la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  • i dati relativi alla raccolta differenziata;
  • le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell’articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006. I Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art.12 del D.Lgs 49/2014. Inoltre, dal 2022, tra i destinatari della compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani e in convenzione, sono inseriti i soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter, punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche.

Il DPCM del 26 gennaio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 apporta le seguenti modifiche alla comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione:

  1. Nella scheda RU sono state inserite delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
  2. La scheda CG è stata modificata ed aggiornata per allineare il contenuto a quanto previsto dalle Delibere ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determina ARERA N.2 DRIF/2021;
  3. È stato chiarito che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato.

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. Il modello allegato al decreto è riportato a scopo esemplificativo e non può essere utilizzato per trasmettere la comunicazione.

– Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
– Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
– Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
– Allegato 4  – Istruzioni per la presentazione telematica

 

La redazione PERK SOLUTION