IMU, Esenzioni covid e obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2021

I soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con le nuove Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Discorso diverse per gli enti commerciali, i quali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno ai sensi del comma 770 della legge 160/2019.
Il Dipartimento, ribadisce, altresì la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Agevolazioni TARI non domestiche 2021. Le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

A seguito delle richieste di molti operatori e nell’approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno pv), l’IFEL ha pubblicato una stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del dl “Sostegni bis” (dl 25 maggio 2021, n. 73).
La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni” (quindi entro il 24 giugno p.v.).
I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione). Gli importi dell’assegnazione per ciascun Comune, pur necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia del tutto affidabili. Si è infatti proceduto al semplice riproporzionamento dei 600 mln. resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1. Tale elaborato, pur descritto nel DM Certificazione con un certo dettaglio, anche nelle sue due componenti (agevolazioni relative a utenze domestiche e non domestiche), è stato pubblicato con riferimento al solo importo totale.
L’articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Importo agevolazioni TARI

 

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Tari è dovuta per gli immobili dello Stato Pontificio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13375 del 18/5/2021, ha riconosciuto l’assoggettabilità degli immobili dello Stato pontificio al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, poiché non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nell’art. 16 del Trattato lateranense. L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sono assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla predetta norma, ha stabilito, ad esempio, l’esenzione per gli immobili in questione per l’imposta locale sui redditi, per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), ma non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Già la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA, dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta immobiliare su piattaforme marine, Anci scrive al Mef per sollecitare emanazione decreto

Il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra scrive al Ministero dell’Economia e delle Finanze per sollecitare l’emanazione del decreto di individuazione dei Comuni beneficiari dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.
“Confidiamo nell’intervento del Dipartimento finanze – scrive Nicotra – affinché le decisioni di territorializzazione ed attribuzione delle basi imponibili consentano di salvaguardare le situazioni dei Comuni già definite con atti formali delle diverse Capitanerie di porto o, in loro assenza, da pronunciamenti giurisprudenziali. Tali provvedimenti, infatti, in assenza di un’indicazione normativa chiara, hanno costituito l’unico punto di riferimento in base al quale diverse tra le amministrazioni locali interessate hanno determinato le proprie entrate e definito le proprie politiche di bilancio” (fonte Anci).

PNPR: Questionario sulle misure di previsione attuate dai Comuni

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) individua alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti. Il Programma stabilisce che ai fini della raccolta, elaborazione e popolamento degli indicatori il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell’ISPRA.
In tale ambito è disponibile sul portale ISPRA uno specifico questionario rivolto ai Comuni articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari. La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ISTAT, i nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti

L’ISTAT ha pubblicato l’aggiornamento al 2020 degli indici annuali dei costi di gestione dei rifiuti con base di riferimento 2015=100.
Gli indici dei costi di gestione dei rifiuti si riferiscono alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali (divisione 38 dell’Ateco 2007). Sono calcolati con la formulazione di Laspeyres e sistema di ponderazione fisso, riferito all’anno 2015.
Tali indici misurano l’andamento nel tempo dei costi di produzione delle attività di gestione dei rifiuti, con riferimento all’acquisto di beni e servizi, al costo del personale dipendente e al costo d’uso del capitale.
Tra il 2019 e il 2020 l’indice di costo della gestione dei rifiuti mostra una riduzione dello 0,4% che è il risultato dalla diminuzione del prezzo degli acquisti di beni e servizi (-0,6%), della stazionarietà delle spese del personale (0,0%) e dell’aumento del costo d’uso del capitale (+0,8%).
Rispetto ai due sotto-settori economici che compongono l’indice totale, l’andamento dei costi nel 2020 è molto simile nel settore delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (-,4%) e in quello del recupero dei materiali (-0,3%).
Le serie dal 2010 al 2020 dei livelli degli indici in base 2015=100, totali e dettagliate distintamente per componenti di costo e per sotto-settore economico, sono disponibili nell’Appendice Statistica allegata alla presente Nota Informativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION