Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta immobiliare su piattaforme marine, Anci scrive al Mef per sollecitare emanazione decreto

Il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra scrive al Ministero dell’Economia e delle Finanze per sollecitare l’emanazione del decreto di individuazione dei Comuni beneficiari dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.
“Confidiamo nell’intervento del Dipartimento finanze – scrive Nicotra – affinché le decisioni di territorializzazione ed attribuzione delle basi imponibili consentano di salvaguardare le situazioni dei Comuni già definite con atti formali delle diverse Capitanerie di porto o, in loro assenza, da pronunciamenti giurisprudenziali. Tali provvedimenti, infatti, in assenza di un’indicazione normativa chiara, hanno costituito l’unico punto di riferimento in base al quale diverse tra le amministrazioni locali interessate hanno determinato le proprie entrate e definito le proprie politiche di bilancio” (fonte Anci).

PNPR: Questionario sulle misure di previsione attuate dai Comuni

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) individua alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti. Il Programma stabilisce che ai fini della raccolta, elaborazione e popolamento degli indicatori il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell’ISPRA.
In tale ambito è disponibile sul portale ISPRA uno specifico questionario rivolto ai Comuni articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari. La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ISTAT, i nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti

L’ISTAT ha pubblicato l’aggiornamento al 2020 degli indici annuali dei costi di gestione dei rifiuti con base di riferimento 2015=100.
Gli indici dei costi di gestione dei rifiuti si riferiscono alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali (divisione 38 dell’Ateco 2007). Sono calcolati con la formulazione di Laspeyres e sistema di ponderazione fisso, riferito all’anno 2015.
Tali indici misurano l’andamento nel tempo dei costi di produzione delle attività di gestione dei rifiuti, con riferimento all’acquisto di beni e servizi, al costo del personale dipendente e al costo d’uso del capitale.
Tra il 2019 e il 2020 l’indice di costo della gestione dei rifiuti mostra una riduzione dello 0,4% che è il risultato dalla diminuzione del prezzo degli acquisti di beni e servizi (-0,6%), della stazionarietà delle spese del personale (0,0%) e dell’aumento del costo d’uso del capitale (+0,8%).
Rispetto ai due sotto-settori economici che compongono l’indice totale, l’andamento dei costi nel 2020 è molto simile nel settore delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (-,4%) e in quello del recupero dei materiali (-0,3%).
Le serie dal 2010 al 2020 dei livelli degli indici in base 2015=100, totali e dettagliate distintamente per componenti di costo e per sotto-settore economico, sono disponibili nell’Appendice Statistica allegata alla presente Nota Informativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza

Al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata. E’ quanto ha statuito la CTR del Lazio, con sentenza del 1/04/2021 N. 1783/17, che ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D. Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione di un’apposita istanza in tal senso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, riparto del canone unico tra Comuni, Province e Città metropolitane

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento con la quale intende chiarire il riparto del canone unico di cui alla legge 160 del 2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitati.
La nota ricorda, preliminarmente, che in base ai previgenti prelievi convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell’autorizzazione. Con riferimento ai mezzi pubblicitari su strade provinciali, tuttavia, la Provincia poteva pretendere la Tosap, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, mentre il Comune poteva pretendere l’imposta di pubblicità, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, si trattava di pubblicità effettua nel “territorio” del Comune.
Il nuovo prelievo non ha spostato la soggettività attiva da un ente all’altro. Con il nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019. Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Nel caso in cui sia richiesta l’installazione di un impianto che determini contemporaneamente sia l’occupazione di suolo pubblico provinciale che la diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.

L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

L’annullamento con sentenza passata in giudicato della delibera TARSU, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 15 marzo 2021, n. 7188. Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune, secondo cui (Cass. n. 1979 del 2018) “non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della Delibera del 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti”. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrava, non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, Intervento urgente su agevolazioni e disciplina rifiuti

“Riteniamo urgente un intervento, anche normativo, a fronte della grave situazione che si sta profilando sul sistema tariffario e fiscale del servizio rifiuti, che coinvolge in primo luogo l’esigenza di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per una robusta riduzione della Tari o della tariffa corrispettiva, in secondo luogo è altrettanto urgente assicurare stabilità e sostenibilità all’attuazione delle nuove norme che, per ciò che riguarda gli aspetti tariffari e fiscali, sono state inserite nel decreto legislativo 116 del 2020 senza la dovuta concertazione con le Autonomie locali”. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera che il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato a Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze e a Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica. Nella lettera si esprime da parte dell’Anci forte preoccupazione sull’argomento in questione, di qui infatti la richiesta di un intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti. “Purtroppo – scrive Decaro – la Circolare del MITE diffusa nei giorni scorsi non recepisce nessuna delle istanze formulate dall’Anci in modo concorde con gli altri attori del sistema pubblico di gestione dei rifiuti, le aziende e le autorità d’ambito e trasmesse puntualmente nell’ambito del confronto intercorso” (fonte Anci).