Le società di gestione del risparmio non sono soggetti passivi IMU

Le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi IMU, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio. È con riferimento, quindi, a questi ultimi soggetti e non alla SGR spa che dovrebbe essere valutata la sussistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento dell’esenzione normativamente prevista in tema di ICI ed IMU. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17124 del 16.06.2021, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Società di Gestione del Risparmio spa, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2386/02/17, depositata il 13 novembre 2017. La Società di Gestione del Risparmio spa ha impugnato, davanti alla CTP, un avviso di accertamento concernente l’IMU 2013 relativa ad alcuni immobili di sua proprietà siti nel Comune. La CTP, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/01/15, ha respinto il ricorso. La SGR spa ha proposto appello che la CTR della Toscana, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2386/02/17, ha rigettato. La SGR spa ha presentato quindi ricorso per Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Presupposti di esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici

Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, prevista dall’art. 7 co. l lett.i) del Dlgs. n.504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222. È quanto affermato dalla CRT per la Campania, con sentenza del 04/06/2021 n. 4757. Secondo i giudici, il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta dall’Ente Ecclesiastico non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitato l’Ente ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno degli stessi.

 

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Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) – Orientamenti finali

L’ARERA ha messo in consultazione gli orientamenti finali concernenti la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021. Il documento illustra gli orientamenti finali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.  In particolare, si prospettano alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell’efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all’utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali. Tra i primi, possono essere menzionati i seguenti: la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione di una regolazione di accesso agli impianti “minimi” che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe). Tra i secondi si ricordano in particolare i seguenti: la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di sharing riguardante i sistemi collettivi di compliance e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative).I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 19 luglio 2021.

 

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Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo, definito il riparto delle risorse incrementali

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni dell’incremento di 79,1 milioni di euro, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse, per l’ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, destinate per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2021, della prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allegato A – Riparto per singolo Comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

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Fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche, pubblicato il decreto

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Finanza Locale, con comunicato di oggi, 2 luglio 2021, rende noto che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche», il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I comuni possono concedere riduzioni della Tari – in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.  Le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell’anno 2022.

Decreto riparto fondo agevolazioni TARI
ALLEGATO A – Riparto del fondo – importo per ciascun comune

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Cdm al decreto che differisce al 31 luglio i termini della Tari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge (Testo bozza DL) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

TARI, verso una proroga al 31 luglio 2021

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la decisione del Governo di «dare più tempo ai Comuni per approvare le tariffe e i regolamenti» sulla tassa rifiuti. Come Governo – ha continuato il vice Ministro – stiamo lavorando ad una norma che adotteremo entro il 30 giugno, per prorogare il termine al 31 luglio prossimo». La misura, a quanto si apprende, potrebbe essere contenuta nel Decreto atteso in Consiglio dei Ministri in programma la prossima settimana. Ricordiamo la richiesta di pochi giorni fa dell’ANCI di posticipare al 31 luglio il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva. Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso, ricorda l’ANCI, di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis. Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti,  sarebbe risultato impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prevenzione della produzione rifiuti, Anci inviti i Comuni alla compilazione del questionario Ispra

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR), adottato dal Ministero della Transizione Ecologica con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, individua alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti. Il Programma stabilisce che ai fini della raccolta, elaborazione e popolamento degli indicatori il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell’ISPRA. In data 3 dicembre 2018 è stata sottoscritta una convenzione attraverso la quale l’Istituto fornisce il supporto alle attività istituzionali del Ministero, volte a garantire l’attuazione dell’articolo 206 bis del d.lgs. 152/2006.
In tale ambito è stato predisposto un apposito questionario rivolto ai Comuni sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti individuate dal PNPR. Il questionario è articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari.
A tal riguardo, l’ANCI inviata i comuni nel voler procedere alla compilazione del questionario, che può avvenire esclusivamente on line sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti.
Per procedere alla compilazione è necessario, quindi, effettuare il login utilizzando le seguenti credenziali: Codice Istat Comune: inserire codice a sei cifre composto dal codice Istat Provincia (tre cifre) + codice Istat Comune (tre cifre); password che potrà essere richiesta all’indirizzo monitoraggioPNP@isprambiente.it. Una volta effettuato il login si può procedere alla compilazione guidata del questionario. La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasmissione delibere di province e città metropolitane tramite portale del Federalismo Fiscale

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 18.06.2021, informa che a decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell’ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio “Gestione tributi provinciali”, destinato alla trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Le modalità per l’accesso al servizio “Gestione tributi provinciali” sono descritte nell’apposita guida.
La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale è individuata dall’art. 13, commi 15 e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale unica modalità di trasmissione degli atti in questione al Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno, pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, superata la modalità di trasmissione all’indirizzo PEC dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal D. M. del 3 giugno 2011.
Si rammenta che per le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, condizione di efficacia, acquisendo le stesse effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.
La pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali diversi dall’imposta RC Auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) – svolge, invece, una finalità meramente informativa.
La trasmissione delle delibere e dei regolamenti tramite il Portale del federalismo fiscale deve essere effettuata mediante caricamento del testo degli atti e, per le sole delibere in materia di imposta RC auto, anche della misura dell’aliquota nelle stesse stabilita.
Il formato elettronico da utilizzare per l’invio del testo dell’atto sarà definito, ai sensi dell’art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, è sufficiente che il documento sia inserito in formato pdf di dimensione non superiore a 3 MB. La produzione del file pdf attraverso gli appositi convertitori da file di tipo documento, anziché mediante scansione, consente di non superare la dimensione massima consentita e di assicurare una migliore leggibilità del testo dell’atto da parte degli utenti del sito internet.
Il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente della Provincia o Città Metropolitana al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti. Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa all’ente locale mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.
In ordine agli atti relativi alle annualità precedenti al 2021, si precisa che le delibere di variazione dell’imposta RC auto, già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it a decorrere dall’anno 2011 in quanto soggette a pubblicità costitutiva, sono state trasferite a cura del Ministero nella nuova applicazione.
Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto, invece, la pubblicazione avrà ad oggetto solo le delibere tariffarie e i regolamenti relativi alle annualità dal 2021 in avanti.
Per quanto riguarda gli atti concernenti l’anno 2021 che, nelle more dell’attivazione del servizio del Portale del federalismo fiscale in questione, sono stati trasmessi tramite PEC, si fa presente che il Ministero ha proceduto al relativo caricamento nell’applicazione e alla conseguente pubblicazione sul sito internet.

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.