Con Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29868, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’IMU deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. Ai fini della debenza di tale tributo, ha sostenuto la Corte, rileva il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. Su tali presupposti è stato così affermato che “in tema di ICI, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile, atteso che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorchè vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio”.
Tali principi, d’altra parte, trovano conferma in altro indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell’IMU, allorché si è ritenuto che in tema di “leasing”, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata – cfr. Cass. n. 25249/2019.
ARERA, Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
Con deliberazione n. 459/2021 l’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) ha proceduto alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 7 del MTR-2, individuando:
– il valore del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; –
i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
– il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 380/2020/R/COM, da assoggettare a successivo conguaglio sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’Autorità in esito al suddetto procedimento;
– conseguentemente i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎, e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 , per la remunerazione (𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎) delle immobilizzazioni in corso, 𝐿𝐼𝐶𝑎, anche essi assoggettati a successivo conguaglio.
Viene rinviato a successivo provvedimento la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito associato alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, come definiti al comma 1.1 del MTR-2, da adottare in coerenza con le scadenze previste dagli adempimenti regolatori e in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM.
Iscrizione nella sezione separata per le società nell’attività di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali
Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021, fornisce chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti di società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio nell’albo delle società che svolgono esclusivamente attività di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate locali, come consentito dalla Risoluzione n. 4/DF del 13/04/2021. Il MEF rammenta che quella consentita dalla Risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione. Il MEF attesterà quale mera presa d’atto (che conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara) e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. La verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Inoltre, viene precisato che se la società intende svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata. Se invece la società interessata vuole esercitare anche le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, la stessa dovrà iscriversi alla sezione principale. Se la società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata; quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Rifiuti: dal MiTE 27 milioni di euro per gli eco-compattatori “mangiaplastica”
Ventisette milioni di euro ai Comuni italiani per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la raccolta differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare: è quanto ha stanziato il cosiddetto decreto “Mangiaplastica” firmato nel settembre scorso dal ministro della Transizione ecologica e di cui adesso è stato pubblicato il bando sul sito del ministero.
Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo.
Per il 2021 è prevista una dotazione pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui. Per il 2022 sono previsti 5 milioni di euro, per il 2023 4 milioni di euro e per il 2024 2 milioni di euro.
La scadenza per l’invio dell’istanza volta all’ottenimento del contributo è fissata a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, che contiene le modalità e i criteri per l’attribuzione.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica. Occorre preliminarmente essere in possesso di un’identità Spid e del codice Cup da richiedere al seguente link: http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.
Verrà attivato un call center dedicato all’assistenza tecnica per la compilazione della domanda.
I Comuni si impegnano a mantenere gli eco-compattatori in proprio possesso e in uso in favore dell’utenza per almeno tre anni dal momento dell’attivazione e a fornire al ministero della Transizione ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale “Mangiaplastica”.
TOSAP in caso di lavori in concessione pubblica
L’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato è soggetta al pagamento della TOSAP. È quanto stabilito dalla CTR Toscana, con la sentenza del 24/09/2021 n. 1034, nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. I giudici tributari, anche sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. In particolare, i giudici ricordano che il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dalla sussistenza o meno di un atto di concessione – autorizzazione all’occupazione del soprassuolo comunale. È applicabile nella specie, l’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di cui si controverte, in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità.
Né sussiste l’esenzione ai sensi dell’art. 49, lett. a, del richiamato decreto, “posto che la società A. s.p.a. ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l’esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, le ipotesi di esenzione dalla TOSAP previste dal d.lgs. n. 507 del 1993 art. 49 lett. a) nel bilanciamento tra l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela danno la prevalenza al secondo…. con rimando poi all’ eventuale esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato all’esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte ritiene che l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati (art. 143 comma 2) per la durata di regola_ non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6)…. a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni … ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49 lett. a del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato” (Cass. n. 18385/2019 nonché 28341/2019 e 20974/2020).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ARERA, Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali
L’ARERA ha pubblicato il documento sugli orientamenti finali che intende adottare nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti, sottoponendo a consultazione alcuni ulteriori aspetti attinenti, in particolare, alla durata del periodo regolatorio, all’attivazione, variazione e cessazione del servizio, alla riscossione, ai servizi di ritiro su chiamata, ai flussi informativi fra gestori in caso di assenza di gestore integrato del servizio, alla continuità e alla sicurezza del servizio, agli obblighi di registrazione comunicazione dei dati. Tali aspetti sono stati sviluppati in considerazione degli ulteriori approfondimenti svolti in materia, in esito alle osservazioni pervenute in merito al precedente documento 72/2021/R/RIF per la consultazione e agli elementi raccolti nell’ambito degli incontri tecnici con gli stakeholder del settore.
Viene posto altresì in consultazione lo Schema di provvedimento finale che costituirà il testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Al fine di garantire una graduale implementazione dei nuovi obblighi di qualità e un congruo periodo di tempo per pianificare gli interventi necessari ad uniformarsi alla nuova disciplina in materia e consentire il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti nell’ambito del Piano Economico Finanziario, predisposto ai sensi dell’MTR-2, lo Schema di provvedimento prospetta il posticipo dell’entrata in vigore delle misure fissandone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023 e una durata del primo periodo regolatorio pari a tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esenzione IMU 2021 e rimborso acconto per i proprietari di immobili con sfratto bloccato
Come noto, l’art. 4-ter, del D.L. n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone l’esenzione dal versamento
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore
l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
I medesi soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
Con Decreto del 30 settembre 2021, il MEF definisce le modalità attuative per chiedere il rimborso dell’IMU versata a giugno 2021 e non dovuta.
I proprietari, nel presentare istanza di rimborso al Comune, dovranno indicare, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti
elementi che danno diritto al rimborso:
a) possesso dell’immobile;
b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
e) importo di cui si chiede il rimborso;
f) coordinate bancarie.
I proprietari devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU, che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Gestione dei rifiuti: la Regione non può delegare ai comuni le funzioni ad essa attribuite dal codice dell’ambiente
Nell’attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti – che rientra nella materia della tutela dell’ambiente – le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell’ambiente. Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni – come ha fatto con la legge n. 27/1998 – né l’approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 189, depositata il 7 ottobre 2021, dichiarando incostituzionale l’articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) – quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b) – della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l’articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Nella fattispecie, due società di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al TAR Lazio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione – successiva alla normativa censurata – si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze
disposta dalla legge regionale censurata.
Sanzioni CDS, legittima la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione
Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al RD n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.Igs. n. 44 del 1997. Tale affidamento è consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in tal senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/202q, n. 4501). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26308/2021, con cui ha respinto il ricorso di un privato, ad avviso del quale le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall’art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 446/1997 non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.
I giudici hanno evidenziato, altresì, che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116; Cass. 20/10/2016, n. 21259 e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Agevolazioni IMU spettanti se il Comune conosceva l’inagibilità
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 4005/2021, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex art. 53 d.lgs. 546/92, ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’art. 8 d.lgs. 504/92, il ricorso introduttivo proposto avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’IMU richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. 504/92, la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.
Al riguardo, ricordato che la condizione di inagibilità o di inabitabilità dell’immobile consiste nella particolare condizione di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, si rileva che il riconoscimento del diritto al trattamento agevolativo non consegue in via automatica, ma necessita della presentazione da parte del contribuente di idonea documentazione all’ufficio Tecnico del Comune. La Corte di Cassazione ha affermato il principio che anche in assenza di una specifica richiesta del contribuente sussiste il diritto ad ottenere il trattamento agevolativo, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla Pubblica Amministrazione mediante la avvenuta presentazione di idonea documentazione (in tal senso Cass. Ord. 28921/2017). La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, esclusa la possibilità di separare i diversi settori in cui si esprime la competenza di un Ente locale (ad esempio l’ufficio Tecnico comunale rispetto all’ufficio Tributi), i rapporti con il contribuente devono comunque essere improntati al rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede.









