Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica concernente l’individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’art. 38 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.

Ai comuni interessati è attribuito il gettito dell’IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti dovranno inviare, tramite pec al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle Tabelle di cui all’articolo 2.
A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunicherà al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune, nell’ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Allegati

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione della TARI in caso di autosmaltimento dei rifiuti

In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo. È quanto ha evidenziato la CTR per la Campania, con sentenza del 31/03/2022, n. 3036/17, aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tre ordinanze del 2020 (nn. 17334, 14907 e 9109). La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che la tassa in questione è volta a consentire all’amministrazione di soddisfare un bisogno primario di tutta la collettività e non, secondo una logica commutativa, del singolo individuo. Pertanto, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta nella zona dove è collocato l’immobile a disposizione del contribuente non determina l’esenzione dalla tassa, bensì una riduzione della stessa, a condizione che il soggetto fornisca la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiarne.
Nel caso di specie il collegio ha ritenuto assolto l’onere probatorio e, alla luce della distanza tra il punto di raccolta più vicino e i locali oggetto di tassazione, nonché della tipologia di attività espletata dalla società appellante, ha quantificato la riduzione della TARI nella misura del 40%.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, approvato il modello di dichiarazione

È stato firmato il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. Si precisa che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare. La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni  le specifiche tecniche allegate al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Guida operativa

Il Dipartimento delle Finanze, in relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, come sostituito dall’art. 1, comma 10, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, recante l’individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.

Si rammenta, peraltro, che, come precisato con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, nonché di quelli relativi alla firma elettronica e al formato dei file parimenti previsti dalle specifiche tecniche, non costituisce un impedimento alla pubblicazione della delibera sul sito internet www.finanze.gov.it e alla conseguente acquisizione di efficacia. Nel caso in cui, pertanto, la ricevuta generata automaticamente dal sistema riporti l’esito negativo dei controlli inerenti i suddetti requisiti, non è dovuto – e anzi nemmeno consentito – un ulteriore inserimento della delibera, che, ove eseguito, verrà cancellato d’ufficio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Accordo quadro Anci-Conai. Il bando per i contributi sulle attività di comunicazione locale 2022

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è, come noto, lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali valide dal 1° gennaio 2020 (Accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024), e dagli Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso.
Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono gli oneri della raccolta differenziata.
Anci ricorda che l’accordo quadro 2020-2024 riserva particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale. Per contribuire a questa importante attività di supporto al servizio di raccolta differenziata il sistema Conai/Consorzi di filiera conferma anche per il 2022 l’individuazione di un budget (scarica il bando) di un milione e cinquecentomila euro da dedicare alle attività di comunicazione nei territori.
La struttura tecnica Anci-Conai è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo dedicato strutturatecnica@anci.it. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA: raccolta dati, tariffe impianti di trattamento – PEF 2022-2025

A partire dal 27 aprile 2022 è aperta ai soggetti competenti l’edizione 2022-2025 – denominata “PEF 2022-2025” – della raccolta “Tariffe impianti di trattamento”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione i sopra menzionati soggetti competenti, ovvero la Regione o altro Ente dalla medesima individuato, previa iscrizione allAnagrafica Operatori dell’Autorità come “soggetti competenti di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/rif“.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di una maschera in cui il soggetto competente procede al caricamento di tante cartelle compresse (in formato .zip) quanti sono gli impianti per cui è tenuto a trasmettere la relativa predisposizione tariffaria. I dati relativi al PEF dell’impianto, così come la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione degli schemi (excel e word) di cui, rispettivamente, all’Allegato 1, all’Allegato 2 e all’Allegato 3 alla determina 22 aprile 2022 n. 1/2022 – DRIF. Tali schemi sono scaricabili anche sul portale della raccolta dati. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione della maschera e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

DL Aiuti, Rinvio PEF TARI al 31 maggio 2022

I Comuni avranno più tempo per approvare le tariffe della Tari: lo dice il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio. Con il decreto aiuti, assicura, arriverà la risposta alla richieste dei sindaci: “Da quest’anno, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile”, nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato”. Si introduce “un automatismo, allineando le scadenze e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”, evitando così di dovere riapprovare i bilanci”.
Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri per l’inizio della prossima settimana, lunedì con grande probabilità.

Bozza della norma che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto:
All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

La disposizione consentirebbe ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.
Con riferimento all’ipotesi in cui l’approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all’adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l’onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l’ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2022 – 2025

Arera comunica che dal 12 aprile è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2022-2025 – denominata “PEF 2022-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif. Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 7, della deliberazione 363/2021/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.6, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Compilazione moduli – Istruzioni per la compilazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riscossione IMU, obbligatoria l’iscrizione all’Albo Concessionari

L’iscrizione all’Albo dei gestori per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, anche se provvisoria, è un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, ed è obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate. È quanto stabilito dall’Anac con la delibera n.149 del 30 marzo 2022.
L’Anac ricorda che l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. E la lex specialis della gara in questione ha omesso di prevedere tra i requisiti l’iscrizione all’albo dei concessionari. Dunque l’operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU sull´abitazione principale: dubbi della Consulta sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta – far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?
Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell’articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. L’ordinanza n. 94/2022 spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».
La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».
Ha poi concluso che, sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto». Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION