Incentivi IMU e TARI nel rispetto di termini ordinari o differiti per l’approvazione dei documenti contabili

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 120/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi destinabili al personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, ha ribadito la possibilità, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie (del. n. 19/2021), di erogare i compensi incentivanti di cui trattasi anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore, escludendo invece un ulteriore ampliamento degli ambiti applicativi della norma, sino al riconoscimento del compenso incentivante anche nell’ipotesi in cui l’approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore termine concesso dalla normativa emergenziale, ma entro l’esercizio in cui cade l’obbligo della rendicontazione.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2021, ha chiarito che “appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, d.lgs. 267/2000. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato”.

L’attività esegetica sollecitata dal Comune istante circa un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento, si risolve, invero, nella richiesta di un’interpretazione contra legem, che, come tale, non può essere accolta con il favore del Collegio, in quanto imperniata sulla forzatura delle chiare espressioni letterali utilizzate all’interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all’ente locale il rispetto di termini perentori per l’approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all’evidente manipolazione dell’enunciato linguistico.

Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della predetta circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

Prescrizione decennale per i tributi erariali

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella. In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la CTR Toscana con sentenza n. 807 del 15/06/2022 ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent. 9214/2021). Inoltre, si afferma che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni ex art. 2953 c.c. (c.d.”actio iudicati”); diversamente, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (da ultimo Cass. ord. n. 20955/2020). Viceversa, quanto agli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, c.c. Tanto premesso, i giudici toscani, accolgono parzialmente l’appello incidentale del contribuente, in considerazione del decorso dei termini di prescrizione per taluni crediti oggetto di cartelle di pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvata la riforma della giustizia tributaria

Nella seduta del 9 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” (C. 3703). Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR. Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l’obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

Queste le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario tributario:

  • sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado;
  • è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata rafforzata la conciliazione giudiziale e superato il divieto di prova testimoniale.
Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria ha comportato anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPI

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 29 luglio 2022 che approva il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Anche in questo caso la dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.

Più in dettaglio, dal prossimo 7 settembre 2022, per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). A partire dalla stessa data, sarà dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso.

Qualora all’interno dell’applicativo “Desktop Telematico” sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D. M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D. M. 28 aprile 2022.

Allegati:

 

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In GU il regolamento per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali

Pubblicato in G.U. n. 174 del 27-7-2022 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 aprile 2022. n. 101, recante “Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.

Il regolamento, la cui entrata in vigore è prevista per l’11 agosto 2022,  dispone che presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l’albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali.
In apposita sezione dell’albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi participate.
La domanda per l’iscrizione nell’albo è presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le varie dichiarazioni.

La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso minori gettiti IMU primo semestre 2022 per i Comuni colpite dagli eventi sismici del 2016

È stato firmato il 20 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 7.936.425,27 euro – riferito alla prima rata semestrale dell’anno 2022 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.728.622,10 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 207.803,17 ai Comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2022 sarà disposto con successivo provvedimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU: L’area a verde attrezzato non esclude il carattere edificabile

La Corte di Cassazione, Sez. 5, con ordinanza n. 21351 del 26/07/2021, ha ribadito che l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.

Invero un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria e, conseguentemente, anche un valore venale minore, e tuttavia non è equiparabile ad un terreno non edificabile, attesa la differenza tra vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, e vincoli di destinazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione perdita di gettito canone unico I^ sem. 2022 per i soggetti che esercitano attività di spettacolo e viaggiante

Com’è noto, la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello I semestre 2022
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.

Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. È quanto evidenziato dalla CRT Lombardia, con sentenza n. 2828/2022, che ha accolto il ricorso di un Comune e riformato la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il Comune, con avviso di accertamento, contestava ad Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER il pagamento parziale dell’IMU anno 2014 ed accertava un maggiore tributo, oltre sanzioni e interessi. In particolare l’ente rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale Imu per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di €. 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La CTP accoglieva il ricorso di ALER ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n° 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto, inoltre, che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune.

Il Comune, sin dal primo grado, ha sottolineato come l’ALER non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22.4.2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.

La CTR ha evidenziato che l’ALER non abbia fornito la prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Tra l’altro, non risulta neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale. A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011.

Anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali – precisano i giudici – non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n° 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata”. La CTR ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che per gli alloggi assegnati dall’ALER si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.

 

La redazione PERK SOLUTION