Rimborso minori gettiti IMU primo semestre 2022 per i Comuni colpite dagli eventi sismici del 2016

È stato firmato il 20 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 7.936.425,27 euro – riferito alla prima rata semestrale dell’anno 2022 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.728.622,10 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 207.803,17 ai Comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2022 sarà disposto con successivo provvedimento.

 

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Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

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IMU: L’area a verde attrezzato non esclude il carattere edificabile

La Corte di Cassazione, Sez. 5, con ordinanza n. 21351 del 26/07/2021, ha ribadito che l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.

Invero un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria e, conseguentemente, anche un valore venale minore, e tuttavia non è equiparabile ad un terreno non edificabile, attesa la differenza tra vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, e vincoli di destinazione.

 

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Certificazione perdita di gettito canone unico I^ sem. 2022 per i soggetti che esercitano attività di spettacolo e viaggiante

Com’è noto, la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello I semestre 2022
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.

Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. È quanto evidenziato dalla CRT Lombardia, con sentenza n. 2828/2022, che ha accolto il ricorso di un Comune e riformato la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il Comune, con avviso di accertamento, contestava ad Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER il pagamento parziale dell’IMU anno 2014 ed accertava un maggiore tributo, oltre sanzioni e interessi. In particolare l’ente rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale Imu per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di €. 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La CTP accoglieva il ricorso di ALER ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n° 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto, inoltre, che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune.

Il Comune, sin dal primo grado, ha sottolineato come l’ALER non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22.4.2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.

La CTR ha evidenziato che l’ALER non abbia fornito la prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Tra l’altro, non risulta neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale. A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011.

Anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali – precisano i giudici – non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n° 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata”. La CTR ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che per gli alloggi assegnati dall’ALER si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.

 

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Transazione fiscale esclusa per i crediti gestiti autonomamente dal Comune

Con la deliberazione n. 64/2022 la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha affermato che per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
Nel caso di specie, il Comune istante risulta creditore nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata in liquidazione, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati da IMU, l’Ente ha chiesto di sapere, qualora venisse presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.
Con riguardo agli istituti regolati dagli articoli 182 bis e 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge Fallimentare, la Corte osserva che secondo l’articolo 182 bis, “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 6 stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”. L’articolo 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 disciplina, invece, l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva. Con particolare riguardo ai debiti tributari, la disposizione fa espressa menzione “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre non contiene alcun riferimento ai crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali. Tali crediti risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’istituto in parola e assoggettabili esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti del citato R.D. n. 267/1942 o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del richiamato art. 182 bis del medesimo testo normativo.
Per la Sezione, non è possibile per il Comune ridurre i crediti tributari, gestiti direttamente, tramite transazione fiscale, prevista tassativamente solo nel caso “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”. È possibile, invece, per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

 

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Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – Comunicazione del riparto del gettito spettante ai Comuni per l’anno 2020 e 2021

Al fine di consentire ai Comuni interessati l’inserimento della quota di gettito IMPi ad essi spettante nel bilancio di previsione 2022, IFEL ha pubblicato l’ammontare della quota di gettito IMPi per le annualità 2020 e 2021, spettante ai Comuni beneficiari del gettito IMPi, indicati nell’articolo 2 del DM del 28 aprile 2022.

Come noto, il gettito complessivamente spettante ai Comuni (pari al 3 per mille dell’intero ammontare) è stato definito sulla base dei versamenti e delle informazioni inerenti alle basi imponibili ed all’imposta versat

a in riferimento a ciascuna piattaforma/terminale di rigassificazione comunicate dai soggetti passivi al Dipartimento delle Finanze.
Dalla documentazione trasmessa dai soggetti passivi del tributo, non risulta indicata alcuna base imponibile, né è stato effettuato alcun versamento, per le seguenti piattaforme: Benedetta 1 (Comune di Bellaria-Igea Marina), Ada 3 (Comune di Chioggia), San Giorgio Mare C (Comune di Porto San Giorgio); si ritiene pertanto opportuno che i Comuni interessati dovranno verificare tale situazione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti passivi.

Alla luce di quanto indicato, il gettito da ripartire complessivamente ai Comuni è risultato pari a 6.296.882 euro per l’anno 2020 e pari a 6.958.543 per l’anno 2021. Gli importi in questione sono stati determinati per ciascun Comune sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti passivi del tributo e considerando l’anno di versamento delle somme; pertanto, eventuali versamenti relativi all’anno 2020 ma effettuati nell’anno 2021 sono considerati nell’ambito delle risorse riassegnate per l’anno 2021. Il riparto delle somme spettanti a ciascun Comune è riportato nell’allegato A alla comunicazione in commento, che pubblichiamo in allegato alla presente informativa.

 

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Minori entrate canone unico per sisma, in G.U. il decreto

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il decreto del MEF del 9 giugno 2022 concernente “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

I comuni interessati comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 816, e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell’Area riservata del portale del federalismo fiscale.

 

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TARI: Per l’esenzione degli edifici di culto non rileva l’accatastamento dei locali in cat. E/7

Ai fini della esenzione Tari, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e pertanto non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18137 del 6-6-2022.
È necessario che si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali siano destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione, e che tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; con la precisazione che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021; Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).
Nel caso di specie, è risultato che in difetto di regolare denuncia da parte della Associazione religioso – dal momento che la denuncia D.Lgs. n. 503 del 1997, ex art. 70, era stata compilata da un soggetto non avente titolo e senza indicare la destinazione d’uso dei locali – il Comune abbia proceduto ad accertare sulla base di rilievi planimetrici quali fossero i locali effettivamente adibiti al culto. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere posto in discussione e che non possa neppure essere contrastato in virtù del rilievo che l’intero edificio sia stato accatastato in E/7, perché una interpretazione coerente con le Direttive Europee impone di accertare se in concreto i locali sono adibiti ad un uso incompatibile con la produzione di rifiuti.
Ciò non interferisce in alcun modo con il diritto fondamentale al libero esercizio del culto, posto che non si vuole mettere in discussione la libertà religiosa, tutelata dalla nostra Costituzione nonché dalle norme sovranazionali e convenzionali, quanto ribadire il diverso principio che chi intende beneficiare di una esenzione fiscale deve offrire la prova della sussistenza dei suoi presupposti (Cass. 04/10/2017, n. 23228); e in particolare per quanto attiene alla Tarsu, ribadire che chi richiede l’esenzione deve anche assolvere all’onere della preventiva specifica indicazione, in una regolare denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1997, artt. 62 e 70, di quali sono le superfici non tassabili.
Per i giudici, la denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono – secondo il contribuente – i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

 

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TARI – B&B: Legittimità tariffe più alte rispetto a quelle residenziali

Con ordinanza del 16/05/2022 n. 15545, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i Comuni possono stabilire particolari tariffe, nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione, per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast anche differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, per il fatto che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast, mentre non è necessaria la denuncia di variazione in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d’uso.

 

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