Canone unico patrimoniale: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

Con la Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. Preliminarmente il MEF ricorda che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Con riferimento alla possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria, viene chiarito che sono esclusi dal canone gli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono
al di fuori del campo di applicazione del CUP.

Le stesse considerazioni appena esposte valgono anche per quanto riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art.47 comma 7 del 495/1992. Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario.

Per la determinazione del CUP occorre considerare solo la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

Viene precisato, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

In caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’IMU corrisposta dal nudo proprietario libera il soggetto titolare del diritto di abitazione

Il pagamento dell’IMU effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale. È il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza del 9/6/2023, n. 4939, la quale si è conformata all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33112, del 21 dicembre 2018), che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento (art. 3, co. 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, poiché l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non spetta all’Amministrazione indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento dell’esenzione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza del 10/05/2023, n. 6183/23, ha chiarito che non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass, Sentenza n. 1694 del 24/01/2018). Pertanto, ai fini dell’esenzione IMU (art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992), in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica unicamente in proporzione alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione; con ciò confermando che sia onere del ricorrente, sia pure in assenza di una identificazione catastale, dimostrare in quale parte l’attività sia destinata alla formazione religiosa e in che parte sia meramente ricettiva, come “casa di ferie” per religiosi.

Nella sentenza n. 10754 del 2017 (relativa ad una vicenda nel quale la presenza degli alloggi dei religiosi era strumentale allo svolgimento in loco della prioritaria attività didattica, alla quale può esser equiparata quella di formazione del clero) la Corte ha affermato che, nel caso oggetto di tale giudizio, “l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che l’attività in oggetto, di natura didattica (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fosse svolta con modalità non commerciali”. Laddove, al contrario, nel caso in esame deve ritenersi che essendo emersa la previsione di una retta a carico dei religiosi alloggiati, e non essendo neppure stata concretamente dimostrata la effettuazione effettiva di attività di formazione in parte degli immobili, l’affermata modicità della retta non dimostra certo la natura non commerciale della parte destinata a residenza, il che rende l’attività mista, anche laddove dimostrata, non meritevole di esenzione.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emanato nei confronti di un Collegio Pontificio, al quale non era stato riconosciuto il diritto all’esenzione del tributo su determinati immobili per mancato assolvimento dell’onere della prova.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

Con il documento di consultazione 275/2023/R/rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) illustra i propri orientamenti per l’individuazione delle modalità necessarie a procedere
all’aggiornamento biennale dei piani economico finanziari, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della
deliberazione 363/2021/R/rif recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, MTR-2.

Gli orientamenti presentati sono volti a preservare un quadro di riferimento stabile ed affidabile, tenendo conto
della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:
• definire le regole per aggiornare le determinazioni tariffarie relative al biennio 2024-2025, sulla base dei dati di bilancio dell’anno (𝑎𝑎−2) e della riquantificazione di taluni parametri, in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
• integrare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione, in particolare, della necessità di ridurre il rischio che, in numerosi contesti territoriali, il riconoscimento a consuntivo dei costi – con particolare riferimento all’andamento dei prezzi dei fattori della produzione a partire dal 2022 – possa non trovare copertura nell’ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 4.1 del MTR-2 , identificando meccanismi che assicurino, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all’utenza finale;
• favorire condizioni non discriminatorie a tutela degli utenti finali confermando e aggiornando l’impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

I soggetti interessati possono inviare all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 20 luglio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rottamazione quater: nota di approfondimento dell’IFEL

Come noto, i decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

L’IFEL ha pubblicato una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

  1. lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  2. lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  3. la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In relazione a quest’ultimo strumento, viene pubblicato anche uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal 15 giugno 2023 debutta il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, RenTRi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 , n. 59, recante, “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il decreto che entrerà in vigore il 15 giugno regolamenta il funzionamento di RenTRi, la piattaforma che sarà amministrata direttamente dal Ministero dell’Ambiente e che raccoglierà e renderà disponibili in via telematica i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all’iscrizione.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti
non pericolosi.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione
anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente
ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all’articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale comporta l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione
della documentazione di cui al presente comma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 258,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali
di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Raccolta differenziata, Bandi Anci – Coreve, sale a 15 milioni di euro il finanziamento ai Comuni

ANCI rende noto che CoReVe, Consorzio per il Recupero del Vetro, finanzia con altri 8 milioni di euro nel 2023 i bandi, frutto dell’accordo l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata del vetro in Italia. Considerati i circa 7 milioni di euro erogati ai Comuni nel 2022 per realizzare 122 progetti, il finanziamento erogato in un biennio arriva a 15 milioni.

L’accordo sottoscritto dal Consorzio per il Recupero del Vetro insieme ad ANCI si rivolge ai Comuni convenzionati con CoReVe, direttamente o tramite i propri Delegati. Sarà possibile aderire entro e non oltre il 31 maggio 2024: I Comuni potranno accedere a un finanziamento parziale a fondo perduto erogato da CoReVe, funzionale all’acquisto di attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.), all’implementazione di progetti territoriali e alla realizzazione di progetti di comunicazione a supporto della raccolta differenziata di vetro.
“I bandi lanciati l’anno scorso si sono dimostrati efficaci tanto che abbiamo deciso di lanciarne di nuovi con una dotazione di oltre 8 milioni di euro aggiuntivi”, commenta Gianni Scotti, Presidente di CoReVe. “L’obiettivo era mettere in piedi il più importante intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro, aiutando gli enti locali con azioni a carattere permanente, sostenute da finanziamenti in attrezzature e comunicazione, secondo una visione prioritaristica e di lungo termine, segnando così una svolta rispetto agli interventi precedenti.”.
“Migliorare la raccolta differenziata è un obiettivo centrale delle amministrazioni locali che con questi strumenti riescono a progettare azioni mirate con copertura finanziaria e con il supporto di tecnici specializzati”, evidenzia Carlo Salvemini delegato Energia e Rifiuti Anci.

“Particolare attenzione viene dedicata al superamento delle performance di raccolta tra il Nord ed il Centro Sud del Paese, pur evidenziando che, i grandi sforzi degli ultimi anni, stanno producendo ottimi risultati in termini di raccolta differenziata e riciclo. Queste iniziative – conclude – dimostrano l’impegno concreto di ANCI e COREVE per innovare e migliorare costantemente le performance di riciclo del vetro, in un’ottica di concreta circolarità dell’economia. Esistono, evidentemente, ancora talune criticità, che riguardano, soprattutto, alcuni grandi comuni ed aree metropolitane, rispetto alle quali, sarà assicurato un impegno supplettivo da parte di ANCI e di COREVE”.
Sul sito www.CoReVe.it nella sezione Bandi sarà possibile scaricare i regolamenti e gli allegati, successivamente si potrà registrarsi e inviare la documentazione richiesta.

Per ogni informazione è, altresì, disponibile la struttura tecnica ANCI-CONAI (strutturatecnica@anci.it)

IFEL: Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento e applicativo di simulazione

IFEL, al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363 del 3 agosto 2021.

L’IFEL ricorda che, dall’anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024). Qualora l’Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un’istanza motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, il PEF non deve essere riaperto nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente.

L’applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

NOTA DI AGGIORNAMENTO 2023 SULL’APPLICATIVO

 

La redazione PERK SOLUTION

Definizione agevolata: le risposte dell’Agenzie delle entrate alle domande più frequenti

L’Agenzia delle entrate-Riscossioni ha aggiornato le FAQ relative alla definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023.

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: aggiornate le linee guida fabbisogni standard

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le linee guida quindi forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
– il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
– le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di
una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi
osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia di
quelle del comune – e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’Allegato 1.

Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’ “intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

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