Bonus sociale rifiuti Gestori tariffe e rapporto con gli utenti Gtru

Con la Delibera 355/2025/R/rif l’Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

In tale contesto, Anci ha elaborato un documento che definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.

In particolare, definisce:

  • Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;
  • Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;
  • Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:
    • I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;
    • Il formato e i tracciati dei file.

Allegati:

Sisma: Rimborsi IMU riferiti alla seconda rata 2025 derivante dall’esenzione per i fabbricati

A seguito delle sedute della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 27 novembre 2025 e del 18 dicembre 2025, su richiesta di Anci e nelle more del perfezionamento dei relativi decreti attuativi, il Ministero dell’interno ha reso disponibili i dati provvisori relativi all’anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Allegato A – IMU sisma 2026

 

La redazione PERK SOLUTION

CSEA: Chiarimenti dichiarazione componenti perequative Rifiuti 2025

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha fornito importanti chiarimenti operativi rivolti a tutti gli operatori del settore rifiuti, in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalla regolazione ARERA.
Di seguito riepiloghiamo le principali indicazioni, con particolare attenzione alle scadenze e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni attraverso il Portale DataEntry Rifiuti.

Rendicontazione delle componenti UR1 e UR2 – Documenti emessi nel 2025
Ai sensi dell’art. 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif e s.m.i., gli operatori del settore rifiuti sono tenuti a trasmettere alla CSEA la dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2.
In particolare, tutti i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio 2026, inviando la dichiarazione riferita all’“Anno di fatturazione” 2025 tramite il Portale DataEntry Rifiuti.
Il Portale è accessibile all’indirizzo:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

Gestione di documenti riferiti a più annualità di competenza
Qualora, nel corso del 2025, siano stati emessi:
• documenti di competenza 2024 e
• documenti di competenza 2025,
sarà necessario compilare un Modello Unico UR distinto per ciascuna annualità di competenza.
Operativamente:
• per entrambi i modelli dovrà essere selezionato come Anno di fatturazione: 2025;
• per ciascun modello dovrà essere indicata la Delibera ARERA corrispondente all’annualità di competenza dei documenti emessi.
I modelli così compilati confluiranno automaticamente:
• nel Riepilogativo dell’anno di fatturazione 2025;
• nella Dichiarazione relativa al 2025.
Da tale riepilogo saranno determinati gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2. Qualora tali importi risultino a debito, il versamento dovrà essere effettuato tramite IUV alla CSEA entro il 15 marzo 2026.

Componente UR3 e bonus sociale rifiuti
La CSEA precisa inoltre che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025.
La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:
• unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
• con riferimento ai documenti emessi nel 2026;
• attraverso la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026,
che dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.

Recupero delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti
Infine, per gli operatori che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti, la CSEA ricorda che è possibile creare o modificare la password consultando il Capitolo 1 del

Manuale DataEntry Rifiuti.
Il Manuale è disponibile nella sezione Manuali del Portale, accessibile dal seguente link:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

 

IFEL, Progetto Riscossione: pubblicati due nuovi strumenti operativi per l’organizzazione e gestione delle entrate

IFEL ha pubblicato due nuovi strumenti operativi realizzati nell’ambito del Progetto Riscossione e rivolti ad amministratori, funzionari, responsabili e operatori degli uffici tributi alle prese con la (ri)organizzazione degli uffici entrate.

Il Vademecum sull’organizzazione delle entrate offre ai Comuni un quadro organico per valutare in modo consapevole le diverse modalità di gestione del ciclo delle entrate, dalla gestione interna all’esternalizzazione. Attraverso una metodologia di analisi ispirata alla logica del “make or buy”, il volume aiuta gli enti a individuare quali attività possano essere svolte con risorse proprie e quali richiedano competenze esterne. Una parte centrale è dedicata alle forme di esternalizzazione, con una ricostruzione giuridica e funzionale delle differenze tra servizi di supporto e concessione, evidenziando gli effetti sul rischio operativo, sul riparto delle funzioni e sulla disciplina procedurale. Il Vademecum approfondisce inoltre la progettazione degli affidamenti – dalla definizione dell’oggetto alla costruzione del capitolato, dagli standard qualitativi agli obblighi informativi – al fine di garantire correttezza, trasparenza e un adeguato controllo pubblico sul processo. Ampio spazio è dedicato anche al tema del controllo, concepito non come verifica formale, ma come presidio sostanziale e concomitante che accompagna l’esecuzione del servizio, consente indirizzi operativi e permette di intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Nel suo complesso, il Vademecum rappresenta uno strumento di orientamento strategico e operativo volto a supportare gli enti nella costruzione di assetti gestionali coerenti, sostenibili e capaci di garantire una governance integrata e continuativa dell’intero ciclo delle entrate.
Il documento recante Indicazioni per la redazione dei capitolati fornisce invece linee guida pratiche per strutturare disciplinari e capitolati tecnici relativi ai servizi di accertamento e riscossione coattiva. Frutto dell’analisi di un campione di trenta capitolati e disciplinari di gara individua i principali ambiti critici e le possibili tutele da considerare nella progettazione degli affidamenti allo scopo di garantire l’adozione di soluzioni consapevoli, efficaci e coerenti con le esigenze organizzative dell’ente.
La redazione PERK SOLUTION

ARERA dà avvio al nuovo periodo regolatorio: approvati i documenti attuativi del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029

Con la Determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA compie il passo decisivo per l’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario MTR-3, aprendo ufficialmente il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento mette a disposizione degli enti locali e dei gestori l’intero set di strumenti necessari per predisporre in modo uniforme e trasparente le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari del prossimo quadriennio.

La Determinazione introduce infatti gli schemi tipo degli atti che compongono la proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione all’Autorità, nonché gli schemi tipo del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA). A questi si aggiungono una serie di allegati tecnici, inclusi il tool di calcolo, la guida alla compilazione e le dichiarazioni di veridicità, che hanno l’obiettivo di uniformare la raccolta dei dati, aumentare la qualità delle informazioni trasmesse e favorire la comparabilità tra territori.

L’impianto complessivo rafforza il livello di rigore della regolazione, spingendo verso una gestione più strutturata e verificabile dei costi del servizio. Tuttavia comporta anche un maggiore impegno operativo per Comuni, enti d’ambito e gestori, chiamati a organizzarsi tempestivamente per rispettare scadenze e requisiti documentali. La qualità e la coerenza dei dati diventeranno elementi centrali, così come la capacità di tradurre gli indirizzi del MTR-3 in piani economici realistici e sostenibili.

Con la Delibera n. 480/2025, emanata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (recante l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR-3), si procede alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, completando il quadro normativo necessario affinché Comuni, gestori e affidanti possano predisporre le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari sulla base di parametri economico-finanziari definiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Prospetto aliquote IMU 2026: aperta l’applicazione informatica

È stata aperta ai Comuni l’applicazione informatica per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU relativo all’anno d’imposta 2026, disponibile nella sezione “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, accompagnato dalle linee guida aggiornate, a partire dal 12 novembre 2025.

Durante il primo anno in cui il Prospetto è diventato obbligatorio (anno d’imposta 2025) sono emerse diverse esigenze operative. Per questo motivo è stato adottato il decreto 6 novembre 2025, che integra quello del 6 settembre 2024, che a sua volta aveva aggiornato il decreto 7 luglio 2023 sulle fattispecie IMU che consentono ai Comuni di diversificare le aliquote previste dalla legge 160/2019.

Con il decreto del 6 novembre 2025 è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce completamente il precedente. Il nuovo Allegato modifica e amplia le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno delle fattispecie già previste.

Si ricorda che, secondo l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e l’art. 1, comma 767, della legge 160/2019:

  • se il Prospetto non viene approvato e pubblicato nei termini stabiliti, restano valide le aliquote dell’anno precedente;
  • per i Comuni che non hanno approvato un Prospetto per il 2025, continuano ad applicarsi le aliquote di base, finché non approveranno e pubblicheranno il loro primo Prospetto secondo la procedura prevista.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI e attività agrituristiche: legittima l’assimilazione agli esercizi alberghieri se basata sulla capacità di produrre rifiuti

Con la sentenza n. 7614 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello del Comune di Ercolano, riformando la decisione del TAR Campania (Sez. VI, n. 171/2025) che aveva annullato la delibera comunale n. 33/2021 nella parte in cui equiparava l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della TARI.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima tale assimilazione, valorizzando la diversità strutturale e funzionale tra agriturismo e impresa alberghiera, nonché la natura accessoria dell’attività ricettiva rispetto a quella agricola.

Il Consiglio di Stato, ribaltando tale impostazione, ha chiarito che il criterio determinante per la classificazione tariffaria non risiede nella natura giuridica o nella disciplina di settore delle attività, bensì nella loro effettiva capacità di produrre rifiuti urbani. La TARI, infatti, trova il proprio presupposto impositivo nella potenzialità di generare rifiuti delle superfici tassabili, come stabilito dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Di conseguenza, l’assimilazione tra agriturismi e strutture alberghiere risulta legittima se fondata su criteri oggettivi di produttività dei rifiuti, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano la tariffazione del servizio. Resta fermo che, in sede applicativa, il soggetto passivo dovrà distinguere le superfici destinate ad attività agricola da quelle destinate a ospitalità, applicando a ciascuna la tariffa corrispondente.

La decisione, oltre a ribadire l’ampia discrezionalità dei comuni nella determinazione delle categorie tariffarie, riafferma una lettura funzionale della TARI, ancorata alla reale capacità inquinante e non alla qualificazione formale dell’attività economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento delle regole per la differenziazione delle aliquote IMU

È stato approvato dalla Conferenza Stato-città il nuovo schema di decreto del Vice-Ministro dell’economia e delle finanze che aggiorna le condizioni in base alle quali i Comuni potranno differenziare le aliquote IMU.
Le novità, che decorrono dall’anno di imposta 2026, tengono conto delle esigenze emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025.

Si ricorda che con con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie dell’imposta municipale propria (IMU) che consentono ai comuni di differenziare le aliquote previste dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il medesimo decreto ha inoltre definito le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del “Prospetto IMU” di cui al comma 757 del citato articolo.

L’art. 7 del decreto 7 luglio 2023 aveva previsto che l’obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote tramite l’applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale decorresse dall’anno d’imposta 2024. Tuttavia, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato tale termine all’anno d’imposta 2025, a seguito delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione.

All’esito di tale fase, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024, che ha integrato e riapprovato l’Allegato A al decreto 7 luglio 2023. In considerazione delle ulteriori esigenze emerse nel primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto (2025), il nuovo decreto ministeriale provvede a riapprovare l’Allegato A, sostituendolo integralmente e introducendo ulteriori condizioni che consentono ai comuni di differenziare le aliquote nell’ambito delle fattispecie individuate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

Allegati:

Chiarimenti del MEF in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto

Con la Risoluzione n. 1/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto su un tema di particolare interesse per enti locali, amministrazioni e comunità religiose: l’assoggettabilità alla TARI dei locali destinati esclusivamente al culto. Il documento prende le mosse da quesiti sorti in diversi Comuni circa l’applicazione del tributo ai luoghi di preghiera e raccoglimento, alla luce del principio comunitario del “chi inquina paga” e dei criteri di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI, individuando all’art. 1, comma 659, alcune ipotesi di riduzioni o esenzioni che i Comuni possono introdurre. Tra queste non rientrano i luoghi di culto. Tuttavia, il successivo comma 660 consente alle amministrazioni comunali di prevedere, con regolamento, ulteriori agevolazioni, purché finanziate attraverso risorse della fiscalità generale. Inoltre, l’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, che contiene i coefficienti per la determinazione della tariffa, annovera espressamente i “luoghi di culto” tra le utenze non domestiche, confermandone l’assoggettabilità al tributo.

La Risoluzione richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dalla tassa rifiuti non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell’immobile. Le riduzioni o esclusioni sono ammissibili solo qualora venga accertato che gli spazi, per loro caratteristiche e concreto utilizzo, siano oggettivamente non idonei alla produzione di rifiuti. Tra le più recenti pronunce si ricordano le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, che hanno ribadito la necessità di una valutazione in fatto, fondata su elementi oggettivi e non sulla sola classificazione catastale.

Il Dipartimento delle Finanze ha sottolineato che spetta ai Comuni esercitare la propria potestà regolamentare con attenzione al principio di proporzionalità.
In assenza di specifiche agevolazioni regolamentari, le superfici destinate al culto restano assoggettabili a TARI, ma la tariffa deve essere calibrata sulla ridotta capacità di generare rifiuti, per evitare oneri sproporzionati. Lo stesso principio di proporzionalità si applica anche nell’individuazione dei coefficienti tariffari, che possono variare entro i margini previsti dal D.P.R. 158/1999 (fino al 50% oltre i limiti minimi e massimi). Un esercizio arbitrario di tale discrezionalità potrebbe essere censurato in sede contenziosa.

 

La redazione PERK SOLUTION