Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

Allegati:

Chiarimenti del MEF in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto

Con la Risoluzione n. 1/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto su un tema di particolare interesse per enti locali, amministrazioni e comunità religiose: l’assoggettabilità alla TARI dei locali destinati esclusivamente al culto. Il documento prende le mosse da quesiti sorti in diversi Comuni circa l’applicazione del tributo ai luoghi di preghiera e raccoglimento, alla luce del principio comunitario del “chi inquina paga” e dei criteri di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI, individuando all’art. 1, comma 659, alcune ipotesi di riduzioni o esenzioni che i Comuni possono introdurre. Tra queste non rientrano i luoghi di culto. Tuttavia, il successivo comma 660 consente alle amministrazioni comunali di prevedere, con regolamento, ulteriori agevolazioni, purché finanziate attraverso risorse della fiscalità generale. Inoltre, l’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, che contiene i coefficienti per la determinazione della tariffa, annovera espressamente i “luoghi di culto” tra le utenze non domestiche, confermandone l’assoggettabilità al tributo.

La Risoluzione richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dalla tassa rifiuti non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell’immobile. Le riduzioni o esclusioni sono ammissibili solo qualora venga accertato che gli spazi, per loro caratteristiche e concreto utilizzo, siano oggettivamente non idonei alla produzione di rifiuti. Tra le più recenti pronunce si ricordano le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, che hanno ribadito la necessità di una valutazione in fatto, fondata su elementi oggettivi e non sulla sola classificazione catastale.

Il Dipartimento delle Finanze ha sottolineato che spetta ai Comuni esercitare la propria potestà regolamentare con attenzione al principio di proporzionalità.
In assenza di specifiche agevolazioni regolamentari, le superfici destinate al culto restano assoggettabili a TARI, ma la tariffa deve essere calibrata sulla ridotta capacità di generare rifiuti, per evitare oneri sproporzionati. Lo stesso principio di proporzionalità si applica anche nell’individuazione dei coefficienti tariffari, che possono variare entro i margini previsti dal D.P.R. 158/1999 (fino al 50% oltre i limiti minimi e massimi). Un esercizio arbitrario di tale discrezionalità potrebbe essere censurato in sede contenziosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inedificabilità sopravvenuta e rimborso ICI e IMU

Ai fini dell’ICI e dell’IMU, un’area deve considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, anche se mancano strumenti attuativi o l’approvazione regionale.
La giurisprudenza, ormai consolidata, distingue infatti tra ius aedificandi (diritto a edificare, di natura urbanistica) e ius valutandi (criterio di tassazione, di natura fiscale): presupposti distinti, che non possono essere confusi.

In tale ottica, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sent. n. 688/2025) ha parzialmente accolto l’appello di un Comune contro la decisione di primo grado che lo aveva condannato a rimborsare ICI e IMU su un terreno inizialmente edificabile e poi dichiarato inedificabile.

Secondo i giudici toscani:

  • la caducazione dello strumento urbanistico non fa automaticamente venir meno il presupposto impositivo, poiché ai fini fiscali rileva anche la cosiddetta “edificabilità di fatto”;
  • resta quindi imponibile il suolo che, pur in assenza di strumenti urbanistici efficaci, presenti indici obiettivi di vocazione edificatoria.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto comunque il diritto al rimborso limitatamente alle annualità ICI, poiché il regolamento comunale vigente all’epoca prevedeva espressamente tale possibilità in caso di sopravvenuta inedificabilità.

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: determinazione della base imponibile per aree e fabbricati classificati F/3 (unità in corso di costruzione) e F/2 (unità collabenti)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21749, depositata il 29 luglio 2025, chiarisce che gli immobili in costruzione (F/3) sono tassati sul valore dell’area edificabile, mentre le unità collabenti (F/2) non sono tassabili né come fabbricati né come aree, salvo demolizione. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2014-2015, emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti su immobili censiti nel catasto edilizio urbano in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) e F/2 (“unità collabente”).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dei contribuenti affermando quanto segue: “La tassazione, ai fini IMU, di un immobile soggetto a ristrutturazione edilizia (ex art. 3 co.1 lett. d) del c.d. TUE, D.P.R. 380/2001) o collabente, viene disciplinata dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/11, che richiama le regole Ici dell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 504/92. L’Imu va applicata sul valore dell’area di sedime dei lavori di ristrutturazione, considerata a tutti gli effetti come area edificabile. Sono edificabili, quindi, per definizione, le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione”.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Comune, chiarisce che per gli immobili F/2 (unità in corso di costruzione), la qualificazione di “fabbricato” richiede iscrizione (o obbligo di iscrizione) con rendita; l’F/3 è un classamento fittizio (privo di rendita) e non esprime autonoma capacità contributiva. Ne deriva che l’imposta colpisce solo l’area edificabile, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 (valore venale del suolo), senza computare un inesistente “valore del fabbricato in corso d’opera ai fini della rendita.

L’immobile F/2 (unità collabenti) denota un immobile fatiscente e privo di rendita (art. 3, co. 2, lett. b, DM 28/1998): non è imponibile come fabbricato. Non è imponibile neppure come area edificabile, salvo l’ipotesi di demolizione che restituisca autonomia all’area: da quel momento il suolo diventa imponibile come area edificabile, fino alla ricostruzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il MTR-3: nuova regolazione tariffaria per il periodo 2026–2029

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029. Il provvedimento aggiorna e consolida l’impostazione introdotta con MTR-2, rafforzando trasparenza, coerenza contabile e strumenti pro-efficienza.

Il cuore del MTR-3 è la formula che scompone il totale delle entrate tariffarie in componenti variabili e fisse. Tra le principali voci figurano: raccolta/trasporto indifferenziato, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, raccolta differenziata (variabili); spazzamento/lavaggio, costi comuni e costi d’uso del capitale (fisse). Il metodo prevede inoltre componenti previsionali per oneri di potenziamento del servizio (sistematici e non) e meccanismi di conguaglio per annualità pregresse. Un elemento qualificante è il fattore di sharing dei proventi dalla vendita di materiali/energia e dei corrispettivi da sistemi di responsabilità estesa del produttore (ba), che l’ente territorialmente competente può fissare tra 0,2 e 0,9 in funzione del contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Per i costi d’uso del capitale il MTR-3 rinvia a un successivo provvedimento l’indicazione delle modalità applicative e dei parametri alla base del calcolo (in particolare per la tempestiva determinazione delle entrate). Sempre con atto successivo ARERA definirà gli schemi tipizzati per la presentazione dei dati e la redazione degli atti della proposta tariffaria 2026-2029.

Il metodo introduce e calibra stimoli all’efficienza attraverso:

  • un coefficiente di recupero della produttività (Xreg), con valori di riferimento indicati nel testo (range tipico 0,1%–0,3% in funzione del livello di servizio e del contesto), e
  • specifiche componenti COnew/COI (fisse e variabili) per finanziare interventi sistematici o non sistematici di potenziamento del servizio, legati a target misurabili.

In parallelo, MTR-3 coordina la regolazione con i macro-indicatori di qualità (es. R1 su avvio a riciclaggio imballaggi e R2 sull’organico), armonizzandosi con gli sviluppi della qualità tecnica (RQTR).

Per la traduzione delle entrate in corrispettivi a carico dell’utenza finale, MTR-3 si coordina con il nuovo TICSER (Delibera 396/2025), che stabilisce i criteri di articolazione tariffaria verso gli utenti. Fino all’entrata in vigore operativa del TICSER, si applicano regole transitorie previste dal MTR-3. In sintesi: MTR-3 determina il quanto (entrate complessive), TICSER governa il come ripartirlo tra le utenze.

Il provvedimento definisce il quadro regolatorio per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, favorendo trasparenza e parità di condizioni lungo la filiera. È inoltre istituito un perimetro dedicato alle “Infrastrutture per la Circular Economy”, con disposizioni che si innestano nel sistema di qualità e di efficienza complessiva della gestione. MTR-3 si inserisce in un più ampio pacchetto regolatorio 2023-2025 che ha riguardato: schema tipo di contratto di servizio, sistemi di perequazione, monitoraggio e trasparenza su raccolta differenziata/impianti, qualità tecnica e unbundling contabile nel settore rifiuti. L’obiettivo è un ecosistema regolatorio coerente, con dati certi e verificabili a base contabile obbligatoria.

Cosa cambia in pratica (vs MTR-2)

  1. Maggiore integrazione tra metodo tariffario, qualità tecnica (RQTR) e articolazione dei corrispettivi (TICSER).
  2. Proventi da valorizzazione (materiali/energia) e corrispettivi REP gestiti con un fattore di sharing ba flessibile (0,2–0,9) per allineare incentivi e obiettivi UE.
  3. Canali dedicati per finanziare potenziamenti del servizio (componenti COnew/COI) con target espliciti e recupero di produttività graduato.
  4. Chiarezza sui successivi atti per WACC e schemi dati, così da assicurare tempestività e omogeneità nella presentazione delle proposte tariffarie.

Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif

Allegato A

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA approva il TICSER: nuova articolazione tariffaria per il servizio rifiuti urbani

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato, con la delibera 396/2025/R/rif, il Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER), provvedimento destinato a ridisegnare in profondità l’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La riforma entrerà in vigore a partire dal 2028 e si accompagna al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con la delibera gemella 397/2025, che regolerà il periodo 2026-2029.

Una tariffa “pentanomia”: la novità più rilevante

Il TICSER introduce una struttura tariffaria a cinque componenti, che rappresenta un cambio di paradigma rispetto agli attuali schemi. Le voci principali sono:

  1. ∑ 𝑇(𝐷𝐸𝐶) – è la componente tariffaria legata al servizio di “Decoro urbano”, che presenta caratteristiche riconducibili ai c.d. servizi indivisibili di godimento collettivo che non possono essere forniti e remunerati individualmente;
  2. ∑ 𝑇(𝐴𝐶𝑆 ) – è la componente tariffaria di “Accesso al servizio”, messo potenzialmente a disposizione dell’utenza, in termini di mezzi, infrastrutture e organizzazione, consentendone l’effettivo utilizzo qualora ne manifesti l’esigenza;
  3. ∑ 𝑇(𝑅𝐴𝐶) – è la componente tariffaria di “Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani” per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto sia delle frazioni differenziate sia del rifiuto urbano residuo;
  4. ∑ 𝑇(𝑅𝐸𝐶) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Recupero” relativa alle attività finalizzate al conferimento in impianti di riciclaggio per il recupero di materia, nonché, per il rifiuto residuo e gli scarti non riciclabili, in impianti di incenerimento con recupero energetico o presso impianti produttivi, quali cementifici o centrali termoelettriche, per l’utilizzo all’interno del ciclo produttivo in alternativa a combustibili, tenendo conto anche del contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, come definiti ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente, incluse altresì eventuali componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente;
  5. ∑ 𝑇(𝑆𝑀𝐴𝐿) – è la componente tariffaria di “Trattamento e Smaltimento” relativa alle attività volte all’operazione di smaltimento finale in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Questa suddivisione ha una duplice funzione: da un lato rendere più trasparente per cittadini e imprese il collegamento tra costi del servizio e tariffe; dall’altro favorire un monitoraggio più puntuale dell’efficienza gestionale da parte di ARERA e degli enti locali.

Finalità della riforma

L’Autorità inquadra il TICSER in una prospettiva strategica di lungo periodo, con obiettivi chiave:

  • Trasparenza: le componenti consentono di mostrare in maniera chiara come vengono impiegate le risorse tariffarie.
  • Equità: migliorare il bilanciamento della ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche.
  • Efficienza: riconoscimento dei soli costi efficienti, incentivando i gestori a contenere la spesa.
  • Economia circolare: rafforzare le politiche di riduzione, differenziazione e recupero dei rifiuti.
  • Tariffazione puntuale (pay-as-you-throw): spinta progressiva verso sistemi che commisurano la tariffa all’effettiva produzione di rifiuti.

Impatti per i gestori e per gli enti locali

L’implementazione del TICSER richiederà una significativa fase di adattamento organizzativo. I gestori dovranno:

  • adeguare i sistemi di contabilità gestionale per garantire la corretta imputazione dei costi alle cinque componenti;
  • predisporre strumenti di rendicontazione trasparente da rendere accessibili agli utenti e agli enti regolatori;
  • sviluppare campagne informative per famiglie e imprese in vista del 2028;
  • coordinarsi con gli enti locali, che a loro volta dovranno integrare la nuova struttura tariffaria nei PIAO (Piani Integrati di Attività e Organizzazione) e negli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

Dal punto di vista della compliance, il TICSER avrà anche effetti sul fronte della prevenzione dei rischi corruttivi, imponendo maggiore tracciabilità delle scelte tariffarie e delle modalità di affidamento dei servizi collegati al ciclo dei rifiuti.

Il TICSER rappresenta una svolta regolatoria per il settore dei rifiuti urbani. La suddivisione in cinque componenti tariffarie, unita alla cornice del MTR-3, promette maggiore equità, trasparenza e coerenza con i principi di sostenibilità e circolarità. Per amministrazioni e gestori la sfida sarà duplice: da un lato adeguarsi tecnicamente e organizzativamente, dall’altro comunicare in maniera efficace agli utenti finali il senso e i benefici della riforma. Il 2028 appare vicino e la fase di preparazione sarà decisiva per garantire che il nuovo modello tariffario diventi uno strumento di efficienza e di fiducia nel sistema.

Delibera 05 agosto 2025 396/2025/R/rif

Allegato A

Arera: Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani

Con la Delibera 29 luglio 2025 373/2025/R/rif, Arera definisce in dettaglio le disposizioni in tema di obblighi di separazione contabile (unbundling) nel settore dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di garantire la trasparenza economica nella gestione dei servizi e prevenire i sussidi incrociati tra attività regolate e attività svolte in regime di concorrenza, migliorando la qualità della regolazione e il monitoraggio dei costi che incidono sulle tariffe finali.

L’introduzione dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani rientra in un percorso già avviato da ARERA con la Delibera 27/2024/R/rif, che ha dato mandato all’Autorità di elaborare direttive specifiche per la separazione contabile in ambito rifiuti. A ciò è seguita la consultazione pubblica con il Documento 146/2025/R/rif, che ha raccolto contributi da operatori, associazioni e soggetti istituzionali, culminando con la pubblicazione della delibera definitiva. Il provvedimento rappresenta l’ultimo tassello nel completamento del sistema regolatorio dei rifiuti urbani, affiancando la regolazione tariffaria (MTR), la qualità contrattuale (RQRI), la qualità tecnica (TQRIF) e il monitoraggio ambientale e impiantistico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: illegittima la norma sull’esenzione ICI che impone la dimora anche dei familiari

Con la sentenza n. 112 depositata il 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, nella parte in cui subordina l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale anche alla dimora abituale dei familiari del contribuente. La decisione interviene su una norma di lunga data, ritenuta ormai in contrasto con i principi di uguaglianza e tutela della famiglia sanciti dalla Costituzione.

L’art. 8, comma 2, del decreto istitutivo dell’ICI prevedeva che l’esenzione per l’abitazione principale spettasse solo se sia il possessore dell’immobile che i suoi familiari vi  dimorassero abitualmente. Secondo la Consulta, questa duplicazione soggettiva del requisito della dimora introduceva una disparità di trattamento non giustificata. La Corte ha ribadito che sia l’ICI che l’IMU sono imposte reali: esse colpiscono la ricchezza immobiliare in quanto tale, e non le condizioni personali o familiari del soggetto passivo. L’esenzione per l’abitazione principale – fondata sull’uso abitativo diretto da parte del possessore – non può essere condizionata alla residenza o dimora anche di terzi (i familiari). Nel concreto, la norma contestata penalizzava contribuenti coniugati ma non conviventi, una situazione sempre più comune nella società contemporanea, ad esempio: per ragioni di lavoro (coppie con dimore diverse), per motivi di cura familiare (assistenza a genitori o figli in altre città).

Secondo la Consulta, la disposizione censurata viola l’articolo 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza del prelievo tributario, e l’articolo 31, in quanto finisce per penalizzare forme legittime e concrete di vita familiare, che lo Stato dovrebbe invece agevolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento contabile delle componenti perequative TARI

Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 13/2025. La deliberazione interviene su un tema rilevante per gli enti locali: la corretta imputazione contabile delle somme derivanti dalla componente perequativa della TARI, destinate a finanziare servizi energetici e ambientali relativi alla raccolta dei rifiuti in mare.

La Corte è stata chiamata a dirimere due quesiti posti dalla Sezione regionale di controllo per le Marche (su richiesta del Comune di Camerata Picena): a. se il versamento a CSEA debba essere commisurato agli importi incassati o a quelli accertati; b) se le relative somme debbano essere imputate tra le entrate di parte corrente o trattate come partite di giro. Il primo quesito viene dichiarato inammissibile, in quanto la Corte ritiene che la questione attenga al merito dell’obbligazione civilistica, non alla rappresentazione contabile. La competenza a decidere sul “quantum debeatur” deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

In merito al secondo quesito (imputazione contabile), la Sezione rileva che non è possibile un’imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell’Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti evidenze normative. La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”,  per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010). L’onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati). L’obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell’anno successivo.

In definitiva, il credito verso l’utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato “come” la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI. Il credito deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorga privo di termini o condizioni. L’obbligazione di riversamento, invece, è futura in quanto sorgerà nell’anno “a+1” (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l’esito di un procedimento di diritto pubblico. Detto in altri termini, nell’anno “a”,  l’obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l’esigenza di accantonare l’entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione.

La redazione PERK SOLUTION

Delega fiscale – Il documento Anci/IFEL sullo schema di decreto sulla fiscalità degli enti territoriali

In riferimento alla riunione tecnica svolta in Conferenza Unificata la riunione tecnica sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, di attuazione dell’articolo 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. Delega fiscale), l’Anci ha depositato un documento in cui si evidenza che nella bozza presentata non sono stati recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l’autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante una compartecipazione regionale all’IRPEF che impatta sugli enti locali e su cui si è espressa una netta contrarietà.

Peraltro – prosegue il documento Anci – i principi di delega dell’art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema richiedendo, in particolare:

  • un avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;
  • il recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;
  • l’ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.

Principi che non hanno trovato la loro definizione nello schema di d.lgs proposto, e ampiamente motivati nello stesso documento Anci. Infine, nella bozza in esame, non sono state considerate alcune disposizioni di “sistema” che troverebbero nello schema in esame il loro naturale veicolo normativo, e che sarebbe necessario recepire nell’emanando provvedimento.

Il provvedimento è sottoposto ad intesa, che sarà difficile da raggiungere in assenza della soluzione delle principali questioni poste nel documento, in particolare riguardanti la compartecipazione dei Comuni al gettito dei tributi statali e la fiscalizzazione a favore dei Comuni delle risorse che finanziano funzioni fondamentali comunali, assicurando così i principi di autonomia e di responsabilità alla base della riforma del Titolo V della Costituzione.

 

La redazione PERK SOLUTION