Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Imposta di soggiorno, nota di commento di IFEL su ordinanza della Cassazione

IFEL ha pubblicato una nota di commento all’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concernente la qualificazione dei gestori delle strutture ricettive nell’imposta di soggiorno.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno definitivamente chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La nota illustra le principali ricadute operative per i Comuni, connesse al venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) e ai conseguenti adeguamenti regolamentari.

TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

Recupero ICI enti non commerciali

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 il MEF ha approvato il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011. Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un’apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai Servizi della Commissione europea.

La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Allegati:

IFEL: La nuova definizione agevolata delle entrate locali. Approfondimento normativo e schema di regolamento

IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento che affronta la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199) circa la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale tuttora in corso di esame, diventa ora immediatamente operante.

Si tratta di uno strumento che arricchisce le possibilità di intervento sulla gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario e coerente con la concreta situazione territoriale e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrata ed annualità definibili. Inoltre, IFEL ha pubblicato uno Schema di Regolamento, suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

Bonus sociale rifiuti Gestori tariffe e rapporto con gli utenti Gtru

Con la Delibera 355/2025/R/rif l’Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

In tale contesto, Anci ha elaborato un documento che definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.

In particolare, definisce:

  • Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;
  • Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;
  • Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:
    • I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;
    • Il formato e i tracciati dei file.

Allegati:

Sisma: Rimborsi IMU riferiti alla seconda rata 2025 derivante dall’esenzione per i fabbricati

A seguito delle sedute della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 27 novembre 2025 e del 18 dicembre 2025, su richiesta di Anci e nelle more del perfezionamento dei relativi decreti attuativi, il Ministero dell’interno ha reso disponibili i dati provvisori relativi all’anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Allegato A – IMU sisma 2026

 

La redazione PERK SOLUTION

CSEA: Chiarimenti dichiarazione componenti perequative Rifiuti 2025

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha fornito importanti chiarimenti operativi rivolti a tutti gli operatori del settore rifiuti, in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalla regolazione ARERA.
Di seguito riepiloghiamo le principali indicazioni, con particolare attenzione alle scadenze e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni attraverso il Portale DataEntry Rifiuti.

Rendicontazione delle componenti UR1 e UR2 – Documenti emessi nel 2025
Ai sensi dell’art. 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif e s.m.i., gli operatori del settore rifiuti sono tenuti a trasmettere alla CSEA la dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2.
In particolare, tutti i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio 2026, inviando la dichiarazione riferita all’“Anno di fatturazione” 2025 tramite il Portale DataEntry Rifiuti.
Il Portale è accessibile all’indirizzo:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

Gestione di documenti riferiti a più annualità di competenza
Qualora, nel corso del 2025, siano stati emessi:
• documenti di competenza 2024 e
• documenti di competenza 2025,
sarà necessario compilare un Modello Unico UR distinto per ciascuna annualità di competenza.
Operativamente:
• per entrambi i modelli dovrà essere selezionato come Anno di fatturazione: 2025;
• per ciascun modello dovrà essere indicata la Delibera ARERA corrispondente all’annualità di competenza dei documenti emessi.
I modelli così compilati confluiranno automaticamente:
• nel Riepilogativo dell’anno di fatturazione 2025;
• nella Dichiarazione relativa al 2025.
Da tale riepilogo saranno determinati gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2. Qualora tali importi risultino a debito, il versamento dovrà essere effettuato tramite IUV alla CSEA entro il 15 marzo 2026.

Componente UR3 e bonus sociale rifiuti
La CSEA precisa inoltre che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025.
La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:
• unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
• con riferimento ai documenti emessi nel 2026;
• attraverso la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026,
che dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.

Recupero delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti
Infine, per gli operatori che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti, la CSEA ricorda che è possibile creare o modificare la password consultando il Capitolo 1 del

Manuale DataEntry Rifiuti.
Il Manuale è disponibile nella sezione Manuali del Portale, accessibile dal seguente link:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

 

IFEL, Progetto Riscossione: pubblicati due nuovi strumenti operativi per l’organizzazione e gestione delle entrate

IFEL ha pubblicato due nuovi strumenti operativi realizzati nell’ambito del Progetto Riscossione e rivolti ad amministratori, funzionari, responsabili e operatori degli uffici tributi alle prese con la (ri)organizzazione degli uffici entrate.

Il Vademecum sull’organizzazione delle entrate offre ai Comuni un quadro organico per valutare in modo consapevole le diverse modalità di gestione del ciclo delle entrate, dalla gestione interna all’esternalizzazione. Attraverso una metodologia di analisi ispirata alla logica del “make or buy”, il volume aiuta gli enti a individuare quali attività possano essere svolte con risorse proprie e quali richiedano competenze esterne. Una parte centrale è dedicata alle forme di esternalizzazione, con una ricostruzione giuridica e funzionale delle differenze tra servizi di supporto e concessione, evidenziando gli effetti sul rischio operativo, sul riparto delle funzioni e sulla disciplina procedurale. Il Vademecum approfondisce inoltre la progettazione degli affidamenti – dalla definizione dell’oggetto alla costruzione del capitolato, dagli standard qualitativi agli obblighi informativi – al fine di garantire correttezza, trasparenza e un adeguato controllo pubblico sul processo. Ampio spazio è dedicato anche al tema del controllo, concepito non come verifica formale, ma come presidio sostanziale e concomitante che accompagna l’esecuzione del servizio, consente indirizzi operativi e permette di intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Nel suo complesso, il Vademecum rappresenta uno strumento di orientamento strategico e operativo volto a supportare gli enti nella costruzione di assetti gestionali coerenti, sostenibili e capaci di garantire una governance integrata e continuativa dell’intero ciclo delle entrate.
Il documento recante Indicazioni per la redazione dei capitolati fornisce invece linee guida pratiche per strutturare disciplinari e capitolati tecnici relativi ai servizi di accertamento e riscossione coattiva. Frutto dell’analisi di un campione di trenta capitolati e disciplinari di gara individua i principali ambiti critici e le possibili tutele da considerare nella progettazione degli affidamenti allo scopo di garantire l’adozione di soluzioni consapevoli, efficaci e coerenti con le esigenze organizzative dell’ente.
La redazione PERK SOLUTION

ARERA dà avvio al nuovo periodo regolatorio: approvati i documenti attuativi del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029

Con la Determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA compie il passo decisivo per l’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario MTR-3, aprendo ufficialmente il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento mette a disposizione degli enti locali e dei gestori l’intero set di strumenti necessari per predisporre in modo uniforme e trasparente le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari del prossimo quadriennio.

La Determinazione introduce infatti gli schemi tipo degli atti che compongono la proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione all’Autorità, nonché gli schemi tipo del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA). A questi si aggiungono una serie di allegati tecnici, inclusi il tool di calcolo, la guida alla compilazione e le dichiarazioni di veridicità, che hanno l’obiettivo di uniformare la raccolta dei dati, aumentare la qualità delle informazioni trasmesse e favorire la comparabilità tra territori.

L’impianto complessivo rafforza il livello di rigore della regolazione, spingendo verso una gestione più strutturata e verificabile dei costi del servizio. Tuttavia comporta anche un maggiore impegno operativo per Comuni, enti d’ambito e gestori, chiamati a organizzarsi tempestivamente per rispettare scadenze e requisiti documentali. La qualità e la coerenza dei dati diventeranno elementi centrali, così come la capacità di tradurre gli indirizzi del MTR-3 in piani economici realistici e sostenibili.

Con la Delibera n. 480/2025, emanata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (recante l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR-3), si procede alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, completando il quadro normativo necessario affinché Comuni, gestori e affidanti possano predisporre le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari sulla base di parametri economico-finanziari definiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION