La gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica

Con la deliberazione n. 336/2025, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel fornire riscontro alla richiesta di in un Comune, in merito alla qualificazione del servizio svolto da una società mista che gestisce la farmacia comunale, ha confermato l’orientamento per cui la gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica, assoggettato alle regole generali in tema di concorrenza, finanza pubblica e governance delle partecipate.

Il quesito nasce a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (causa C-715/23), che avrebbe, secondo l’amministrazione istante, qualificato la gestione di una farmacia come servizio sociale. L’ente locale ha chiesto se tale qualificazione incida sui criteri di sostenibilità finanziaria e programmazione economica applicabili ai piani economico-finanziari del servizio; sugli obblighi di bilancio e di controllo derivanti per il Comune socio della società mista; e, infine, sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, in relazione agli strumenti di vigilanza e ai piani di razionalizzazione delle partecipate.

Richiamando l’art. 9 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 362 del 1991, la Corte ha ricordato che le farmacie comunali possono essere gestite:

  • in economia;
  • tramite azienda speciale;
  • mediante consorzio tra comuni;
  • o attraverso società di capitali miste tra il comune e farmacisti dipendenti della farmacia comunale.

In questo contesto, è ammesso anche l’affidamento a terzi mediante gara pubblica o procedura a doppio oggetto, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). La Sezione ha chiarito che la pronuncia europea del 10 luglio 2025 non ha qualificato la gestione delle farmacie come servizio sociale, ma si è limitata a stabilire che tale attività rientra, ai fini delle concessioni, tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” di cui all’art. 19 della direttiva 2014/23/UE.

La Corte di giustizia ha anzi ribadito che la gestione di una farmacia, consistente principalmente nella vendita retribuita di medicinali e nella consulenza professionale, non rientra tra i servizi non economici di interesse generale.

Ne deriva che il servizio farmaceutico comunale mantiene natura di servizio pubblico di rilevanza economica, come da costante giurisprudenza amministrativa e contabile, e non può essere assimilato ai servizi sociali di cui alla legge quadro n. 328/2000, che non include le farmacie tra le prestazioni sociali. Pertanto, le società, anche miste, che gestiscono farmacie comunali restano soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) in materia di partecipazioni pubbliche; al d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali e al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo i rispettivi ambiti di competenza.

La Corte dei conti ha richiamato la propria deliberazione n. 348/2017/PAR, ribadendo che la gestione delle farmacie comunali, pur caratterizzata da una finalità sociale, non è esente dai vincoli di finanza pubblica e deve osservare le regole sulla razionalizzazione e sul controllo delle partecipate. La specificità del servizio, anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione, non può giustificare deroghe ai principi di equilibrio economico-finanziario e di sostenibilità della gestione.

La funzione sociale del servizio, pur rilevante sul piano costituzionale, non ne muta la natura economica, né incide sugli obblighi contabili o sui poteri di controllo dell’ente locale e della magistratura contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Società pubbliche, dai commercialisti focus sui processi di aggregazione

È stato pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti un documento dal titolo “Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica”, che analizza i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica, fenomeno attuato con sempre maggior frequenza poiché consente sia di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, come auspicato dal Decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022) sia di attuare quei processi di razionalizzazione delle società pubbliche che sono richiesti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L’analisi prende avvio da una ricognizione normativa, per poi evidenziare le principali criticità che ostacolano l’attuazione delle operazioni aggregative. In particolare, viene sottolineato come il favore espresso dal legislatore e la valenza strategica delle aggregazioni non trovino adeguato sostegno nell’attuale quadro normativo, caratterizzato da disposizioni frammentarie e non sempre coerenti.

I processi di aggregazione si realizzano prevalentemente tramite operazioni straordinarie di natura societaria disciplinate dal Codice civile, senza un corrispondente riferimento né nel Tusp né nel decreto di riordino, né tantomeno nelle normative settoriali sui servizi pubblici. Tale lacuna ha prodotto interpretazioni amministrative eterogenee, che in molti casi hanno complicato e rallentato i percorsi di attuazione. Inoltre, la presenza di regimi vincolistici pensati per altre finalità incide negativamente sui tempi e sulla fattibilità delle operazioni, laddove invece servirebbe un quadro incentivante.

Da qui l’esigenza, emersa con chiarezza nel documento, di una disciplina specifica e semplificata per i processi aggregativi, capace di riconoscere la natura unitaria del fenomeno, pur articolato in singole operazioni straordinarie. Un approccio normativo più mirato consentirebbe istruttorie più snelle e coerenti con la logica di medio-lungo periodo che sottende le scelte strategiche di aggregazione. Infine, viene sottolineato come, nei casi di aggregazioni che coinvolgano società a partecipazione pubblica con presenza di soci privati e gestione di servizi pubblici, sarebbe opportuno prevedere un quadro normativo semplificato che, oltre a garantire efficienza, assicuri la continuità e la stabilità dei servizi affidati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi Pubblici Locali non a rete: pubblicato il decreto schemi bando gara e contratto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato il decreto direttoriale del 16 maggio 2025, che definisce gli schemi di bando di gara e di contratto tipo per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Questi servizi comprendono impianti sportivi (esclusi quelli a fune), parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e trasporto scolastico.

L’adozione di tali provvedimenti completa l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022, che prevede che i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi e contratti, siano definiti dal MIMIT.

Sulla base degli atti e degli indicatori predisposti dal MIMIT, gli Enti locali potranno organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione sui servizi pubblici locali: on line la piattaforma ANAC

È stata rilasciata sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la nuova versione della piattaforma della Trasparenza dei servizi pubblici locali, disponibile ora nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Tale versione rappresenta un’evoluzione della piattaforma avviata dal 2023, e implementa le funzionalità per la trasmissione ad Anac delle Relazioni annuali come da decreto legislativo 201/22 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

La piattaforma unica per la trasparenza rappresenta lo strumento esclusivo di trasmissione delle Relazioni ad Anac che provvederà, contestualmente all’acquisizione, a renderle disponibili nella sezione ad accesso libero dove è possibile effettuare ricerche per Regione e tipologia di Ente.
Le Relazioni già trasmesse all’Autorità via Pec saranno progressivamente rese disponibili nella piattaforma e nella suddetta sezione ad accesso libero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione periodica SPL: cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali

Con comunicato del 30 dicembre 2024, l’ANAC informa che gli Enti individuati dal dlgs 201/22 art. 30 non sono più tenuti ad inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite Pec o protocollo le relazioni annuali in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

La nuova Piattaforma Unica della Trasparenza consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ANAC gli Enti procedono alla pubblicazione della relazione sui servizi pubblici 2024 sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi pubblici locali, Anac competente a vigilare su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell’Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei servizi.
E’ quanto viene evidenziato dall’Autorità con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, richiamando anche le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024).

Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto che a soggetti con specifici ruoli, anche per il periodo di un anno successivo alla loro conclusione, non possano essere conferiti “incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio”. Il divieto riguarda in particolare: i componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio. A chi ottenga quindi un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario, o inerente alla gestione del servizio, la norma impone di presentare la dichiarazione relativa al fatto che non sussistano queste ipotesi previste come incompatibili.

Alla luce anche del rinvio normativo operato dal decreto e per la coerenza con il quadro normativo generale sulla prevenzione della corruzione, il Consiglio di Stato – ricorda Anac – ha ritenuto che in questo ambito sussistano sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che può anche espletare attività ispettive e di accertamento, eventualmente sospendere le procedure di conferimento e segnalarle.

Per quanto riguarda poi i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, secondo il nuovo Codice degli appalti, la commissione giudicatrice possa essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni. Sono stabilite però anche in questo caso specifiche ipotesi di inconferibilità della nomina a membro di una commissione, facendo riferimento anche a quanto previsto per i casi di conflitti di interessi, rispetto ai quali lo stesso decreto legislativo n. 201/2022 richiama l’obbligo di astensione.

Anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste per i componenti delle commissioni giudicatrici, spiega il comunicato del Presidente Anac, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo, al fine di prevenire illegalità e corruzione, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice degli appalti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici.

ANAC: Piattaforma Unica della Trasparenza per gli enti locali

Con comunicato del 3 dicembre 2024, Anac ricorda l’importanza della Piattaforma Unica della Trasparenza, all’interno della quale si posiziona il servizio dedicato alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
Gli enti locali, nel caso in cui debbano procedere all’affidamento di un servizio pubblico locale, pubblicano senza perdita di tempo una serie di atti sul proprio sito istituzionale e li trasmettano contestualmente all’Anac affinché li renda disponibili in una specifica sezione del proprio portale ed accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Al fine di supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli stessi Enti sono chiamati ad effettuare nell’affidamento dei servizi pubblici locali, è stata avviata una proficua interlocuzione tra l’Anac la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ambito di tale attività sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti: relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3; motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

È in corso da parte dell’Autorità l’implementazione di ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso. Per la compilazione della relazione annuale, è attualmente disponibile, nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del portale istituzionale di Anac, lo schema, oggetto del Quaderno n.46 di Anci, da utilizzare come modello di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica periodica sui servizi pubblici locali: il quaderno operativo di ANCI

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo su “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”.
È passato un anno dalla prima attuazione dell’adempimento previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che riguarda i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, e che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di offrire un quadro giuridico quanto più possibile esaustivo e puntuale sul tema, ANCI ha ritenuto opportuno aggiornare il Quaderno operativo, che già nella sua prima edizione voleva affrontare gli aspetti giuridici e pratici della Relazione de qua, ma che oggi viene arricchito grazie alle informazioni che nascono dall’esperienza sul campo dei Comuni interessati e dai pareri espressi da ACGM, a partire dall’AS1999 – Ricognizione SPL 2023, datato 17 giugno 2024.
Il Quaderno Operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento in oggetto e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene, inoltre, anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

Si ricorda che i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono esclusi dall’adempimento ma, al pari degli altri enti locali, ai sensi dell’art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 201/2022, devono comunque condurre una propria riflessione in merito all’andamento degli affidamenti in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION