Relazione periodica SPL: cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali

Con comunicato del 30 dicembre 2024, l’ANAC informa che gli Enti individuati dal dlgs 201/22 art. 30 non sono più tenuti ad inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite Pec o protocollo le relazioni annuali in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

La nuova Piattaforma Unica della Trasparenza consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ANAC gli Enti procedono alla pubblicazione della relazione sui servizi pubblici 2024 sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi pubblici locali, Anac competente a vigilare su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell’Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei servizi.
E’ quanto viene evidenziato dall’Autorità con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, richiamando anche le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024).

Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto che a soggetti con specifici ruoli, anche per il periodo di un anno successivo alla loro conclusione, non possano essere conferiti “incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio”. Il divieto riguarda in particolare: i componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio. A chi ottenga quindi un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario, o inerente alla gestione del servizio, la norma impone di presentare la dichiarazione relativa al fatto che non sussistano queste ipotesi previste come incompatibili.

Alla luce anche del rinvio normativo operato dal decreto e per la coerenza con il quadro normativo generale sulla prevenzione della corruzione, il Consiglio di Stato – ricorda Anac – ha ritenuto che in questo ambito sussistano sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che può anche espletare attività ispettive e di accertamento, eventualmente sospendere le procedure di conferimento e segnalarle.

Per quanto riguarda poi i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, secondo il nuovo Codice degli appalti, la commissione giudicatrice possa essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni. Sono stabilite però anche in questo caso specifiche ipotesi di inconferibilità della nomina a membro di una commissione, facendo riferimento anche a quanto previsto per i casi di conflitti di interessi, rispetto ai quali lo stesso decreto legislativo n. 201/2022 richiama l’obbligo di astensione.

Anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste per i componenti delle commissioni giudicatrici, spiega il comunicato del Presidente Anac, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo, al fine di prevenire illegalità e corruzione, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice degli appalti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici.

ANAC: Piattaforma Unica della Trasparenza per gli enti locali

Con comunicato del 3 dicembre 2024, Anac ricorda l’importanza della Piattaforma Unica della Trasparenza, all’interno della quale si posiziona il servizio dedicato alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
Gli enti locali, nel caso in cui debbano procedere all’affidamento di un servizio pubblico locale, pubblicano senza perdita di tempo una serie di atti sul proprio sito istituzionale e li trasmettano contestualmente all’Anac affinché li renda disponibili in una specifica sezione del proprio portale ed accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Al fine di supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli stessi Enti sono chiamati ad effettuare nell’affidamento dei servizi pubblici locali, è stata avviata una proficua interlocuzione tra l’Anac la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ambito di tale attività sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti: relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3; motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

È in corso da parte dell’Autorità l’implementazione di ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso. Per la compilazione della relazione annuale, è attualmente disponibile, nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del portale istituzionale di Anac, lo schema, oggetto del Quaderno n.46 di Anci, da utilizzare come modello di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica periodica sui servizi pubblici locali: il quaderno operativo di ANCI

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo su “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”.
È passato un anno dalla prima attuazione dell’adempimento previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che riguarda i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, e che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di offrire un quadro giuridico quanto più possibile esaustivo e puntuale sul tema, ANCI ha ritenuto opportuno aggiornare il Quaderno operativo, che già nella sua prima edizione voleva affrontare gli aspetti giuridici e pratici della Relazione de qua, ma che oggi viene arricchito grazie alle informazioni che nascono dall’esperienza sul campo dei Comuni interessati e dai pareri espressi da ACGM, a partire dall’AS1999 – Ricognizione SPL 2023, datato 17 giugno 2024.
Il Quaderno Operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento in oggetto e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene, inoltre, anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

Si ricorda che i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono esclusi dall’adempimento ma, al pari degli altri enti locali, ai sensi dell’art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 201/2022, devono comunque condurre una propria riflessione in merito all’andamento degli affidamenti in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Distribuzione del gas, Arera approva Testo Integrato con nuove disposizioni su gare d’ambito

Anci segnala che l’ARERA ha approvato e pubblicato il 18/7 u.s., il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale” – previste dal regolamento di cui al decreto 226/2011 – come riportato in Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/GAS che abroga e sostituisce le precedenti deliberazioni ed i relativi Allegati (Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS; Allegati A e B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).
Il provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 36/2024/R/gas, nel quale l’Autorità aveva espresso i propri orientamenti in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.
Il nuovo Testo Integrato, contiene elementi per la valutazione dello scostamento VIR-RAB e di analisi della documentazione di gara ed è applicabile sia ai procedimenti in corso sia ai procedimenti avviati dopo il 17/7/2024.

Il nuovo provvedimento, in sintesi, prevede:

  1. introduzione di un nuovo procedimento unificato – facoltativo – con formulazione contestuale, da parte dell’Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche:
  • accesso facoltativo consentito alle stazioni appaltanti indipendentemente dallo stato dei procedimenti che le riguardino, ad esclusione delle stazioni appaltanti per le quali l’Autorità abbia già completato il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori e delle stazioni appaltanti che abbiano già pubblicato il bando di gara alla data di adozione della presente deliberazione;
  • trasmissione della documentazione all’Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un’unica soluzione;
  • conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione completa da parte dell’Autorità, con eventuale sospensione del procedimento, in relazione alle eventuali esigenze istruttorie dell’Autorità; o valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all’anno t-2, ove t è l’anno di pubblicazione del bando di gara;

2. introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR- RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato da:

  • verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull’insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità;
  • un’unica comunicazione all’Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell’ambito oggetto di valutazione, introducendo l’obbligo per l’Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;

3. introduzione di un ulteriore step in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, con le specifiche indicate nella deliberazione in questione
4. sia per i procedimenti in corso alla data del 17/7/2024, che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test “Analisi per indici” secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, prevedendo di rendere disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l’effettuazione di tali test;
5. introduzione di semplificazioni per l’accesso al regime semplificato per l’analisi della documentazione relativa al bando di gara.

Con successivi provvedimenti l’ARERA metterà a disposizione delle stazioni appaltanti gli applicativi per la trasmissione da parte di queste ultime delle informazioni relative ai procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

È stato pubblicato in G.U. n. 9 del 12.01.2024 il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Il decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227. Tale legge ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. il provvedimento concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità – ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità –. Si ricorda, in via di sintesi, che gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega concernono: la definizione della condizione di disabilità e la revisione, il riordino e la semplificazione della normativa di settore; l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei relativi processi valutativi di base; la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità; la definizione di norme finali e transitorie.

Riguardo all’oggetto del decreto – costituito, come detto, dalla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità –, i princìpi e i criteri direttivi della disciplina di delega contemplano (articolo 2, comma 2, lettera e), della citata L. n. 227):
– la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Tale programmazione strategica è in ogni caso operata (come già richiesto dalla disciplina vigente) nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della disciplina generale vigente);
– la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione;
– l’introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
– l’inserimento, tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale pubblico, di quelli derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
– la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento (anche ai sensi della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio) dei lavoratori con disabilità nell’ambiente di lavoro, anche al fine dell’attuazione del principio dell’accomodamento ragionevole, inteso a garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;
– l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni; tali indicazioni devono specificare quali siano i livelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
– l’estensione della vigente categoria del “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” alla mancata attuazione o alla violazione: dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’erogazione dei servizi pubblici non può essere a titolo gratuito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 283/2023/PAR, in riscontro ad un quesito di un Comune, ha rilevato che gli enti non possano stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto Comune se sia legittimo disporre in via eccezionale e per la durata di un anno, l’esenzione generalizzata dal pagamento del servizio di illuminazione votiva, in favore di tutti gli utenti residenti, compensando il concessionario del corrispondente mancato gettito tariffario…”, tenuto conto che non vi sarebbe alcun aggravio sul bilancio dell’ente in quanto verrebbe, a tal fine, utilizzata un’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato.

I giudici ricordano come l’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale rispetto all’art. 117, comma 1, del Tuel (oggetto di abrogazione da parte dell’art. 37, comma 1, lettera b cit. e il cui contenuto in gran parte confluisce nel comma 3) preveda che il principio dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione – che deve indirizzare gli enti affidanti nella determinazione delle tariffe dei servizi – non sia disgiunto dal perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Il comma 3 del medesimo articolo 26 prevede espressamente: “… Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori…”. Ad avviso del Collegio, l’art. 26, comma 3 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio, disposta, tra l’altro, come prospetta il comune istante, in relazione a logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge quali, per l’appunto, la sussistenza di una reale e verificata “…condizione di disagio economico o sociale…”; l’applicazione di tariffe cd. agevolate, presuppone, in ogni caso, che l’ente disciplini la soggetta materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata.

Né, a diverse conclusioni può giungersi, in considerazione di quanto affermato dal comune in relazione alla circostanza per cui non vi sarebbe alcun ulteriore esborso gravante sul bilancio dell’ente, attesa l’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato, per tale specifico fine.

 

La redazione PERK SOLUTION

SPL a rilevanza economica, Le indicazioni di ANAC per la compilazione delle relazioni annuali

ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per la predisposizione e l’invio delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Le indicazioni sono rivolte ai comuni o alle loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle città metropolitane, alle province, agli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Compilazione della relazione annuale
Per la compilazione della relazione annuale non è previsto uno specifico modello; è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI. Tale schema può essere altresì utilizzato, nelle parti compatibili e applicabili, anche dalle altre tipologie di enti indicati nell’art. 30, comma 1.
Per i servizi affidati a società in house, la relazione annuale in oggetto costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, solo tale appendice deve essere oggetto di invio ad ANAC secondo le modalità qui indicate.
La relazione deve essere necessariamente contenuta in un singolo file in formato pdf.
È richiesto, contestualmente, la compilazione di una tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull’ente e sugli affidamenti da esso disposti, disponibile al seguente link.

Modalità e tempistica per l’invio dei documenti
In sede di prima applicazione, i due documenti – relazione e tabella di sintesi in formato pdf – devono essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it entro la data del 31/12/2023.
Nell’oggetto della PEC, occorre specificare “Relazione annuale SPL” seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell’ente (ad es. “Relazione annuale SPL, Comune di ________, c.f”).

Consultazione delle relazioni annuali
Le relazioni annuali saranno pubblicate sul sito ANAC, all’interno della sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” in una pagina dedicata raggiungibile al seguente link.

 

 

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Il Quaderno operativo Anci sulla gestione dei servizi pubblici locali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo sulla “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”, che approfondisce gli aspetti legati all’adempimento, previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023.

Il Quaderno operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento de quo e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

La rilevazione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Secondo ANCI, l’orientamento interpretativo che può essere dato sull’inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, è quello di considerare nella ricognizione tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione, con esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale.

Per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del TUSPL, l’opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi  di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell’affidamento tramite appalto pubblico”.

Non è possibile, ancora secondo ANCI, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell’art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell’art. 8 TUSPL.

La competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la
norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

 

La redazione PERK SOLUTION