IFEL, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali

IFEL ha pubblicato una nota sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di disposizioni non dettate specificatamente per i tributi comunali, ma che riguardano anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La scelta del legislatore, da un lato, può determinare alcuni dubbi interpretativi, ma, dall’altro lato, impone un coordinamento interpretativo tra i vari soggetti destinatari delle disposizioni, sicché si dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, oltre che di quelle dettate dal Dipartimento delle finanze. La nota intende fornire un supporto nella comprensione delle disposizioni normative, fornendo anche uno schema temporale della ripresa degli atti, in conseguenza delle sospensioni finora previste.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In merito ai termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, l’articolo 68 del DL n. 18/2020, sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, e termina al 31 agosto 2021, per un periodo di 542 giorni. Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Parte il 23 novembre 2021 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con Decreto del 26 ottobre 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come previsto dal Dm n. 106/2020, secondo il quale il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al Runts va determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento della direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese.

Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l’Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere,

L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 734 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che il contributo erogato, a titolo di conguaglio, al gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana dall’ATO, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto dai Comuni al soggetto affidatario del servizio e come tale concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione del servizio, laddove direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio medesimo.
A tal proposito, l’Agenzia osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
A tal proposito, si osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nella Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, stabilendo che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 – che nell’ordinamento domestico trova corrispondenza nel predetto articolo 13 – prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
Ai fini dell’inclusione nella base imponibile IVA della sovvenzione, in linea con l’orientamento espresso dai giudici comunitari, occorre, quindi, riscontrare l’ulteriore condizione che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. In altri termini, ai fini dell’assoggettamento ad IVA della sovvenzione, come statuito dai giudici di legittimità, in recepimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE, si deve dunque verificare “se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione”. Pertanto, ne consegue che il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, essendo direttamente connesso con il prezzo praticato dal predetto prestatore del servizio, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Fisco, Agenzia Riscossione: Le Faq su rottamazione, pagamenti e rate

Sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in
materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.
In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis. Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

CINQUE MESI PER PAGARE LE CARTELLE. Il DL n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.

ROTTAMAZIONE, NUOVA CHANCE FINO AL 30 NOVEMBRE. Il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazioneter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

DILAZIONI, DECADENZA ESTESA A 18 RATE. Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

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ANCI, Decreto fiscale: ok a mobilità anche nei piccoli Comuni

Il Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n. 252 del 21-10-2021, accoglie la richiesta dell’ANCI di fare chiarezza sui processi di mobilità nei piccoli comuni e sul mantenimento per questi nulla-osta preventivo dei sindaci (vedi notizia del 17 ottobre 2021)
Il D.L. n. 80/2021 ha riscritto la disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni, eliminando il previo assenso degli enti di appartenenza. L’ANCI ha subito segnalato l’esigenza di mantenere il nulla osta preventivo per i Comuni, che sono a rischio di uno svuotamento degli uffici in considerazione della maggiore attrattività delle altre amministrazioni pubbliche, ed ottenuto utili modifiche in sede di conversione.
Tuttavia, la formulazione finale della norma ha fatto sorgere il dubbio interpretativo che per gli Enti locali con organici fino a cento dipendenti i processi di mobilità volontaria del personale siano in ogni caso preclusi, sia in entrata che in uscita, laddove la ratio originaria della norma intendeva invece escludere, per i Comuni più piccoli, solo la mobilità in uscita senza il previo assenso datore di lavoro.
Il Decreto fiscale, recependo la formulazione dell’emendamento ANCI, chiarisce in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.
Si tratta di un “risultato estremamente importante per Anci e Comuni italiani per due ordini di motivi”, sottolinea Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e delegato Anci a Personale e relazioni sindacali. “Da un lato perché il contratto degli enti locali è meno attrattivo di quello di altri comparti e nel momento in cui i dipendenti sanno di non essere subordinati ad un nullaosta da parte dell’ente di appartenenza si rischierebbe un’emorragia in Comuni e province a vantaggio del comparto regionale. Dall’altro perché l’arrivo delle risorse del PNRR – osserva il delegato Anci – ci fa entrare in una fase delicatissima in cui i Comuni saranno coinvolti maggiormente nella sua attuazione: trovarsi in una fase così delicata senza strumenti di governo dei propri dipendenti rischierebbe di far perdere le opportunità di spesa che l’Europa ha voluto aprire” (fonte Anci).

DL in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, Via libera dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre, ha approvato un decreto legge (vedi Bozza) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 (art. 1).
Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito (art. 2).
Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa (art. 3).
L’art. 6, dopo il deferimento alla Corte di Giustizia Europea e dopo anni dalla procedura di infrazione, notificata dall’Europa all’Italia nel 2014, in merito all’applicazione del bonus prima casa per gli italiani all’estero, cancella la norma di maggior favore che prevede l’applicazione dell’imposta di registro ridotta anche senza il trasferimento della residenza.
Sul fronte lavoro si rinnovano i congedi parentali, e vengono stanziati, dopo una lunga attesa, i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena per Covid. Al riguardo, l’art. 10 prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In materia di mobilità del personale, si segnala l’art. 14 che nel novellare l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 aggiunge dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», le seguenti: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100», con conseguente abrogazione del primo periodo del comma 1.1. (introdotto dall’art. 3 del D.L. 80/2021, c.d. decreto reclutamento), che esclude per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, sia la mobilità volontaria in uscita che quella in ingresso.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 699/2021, ha chiarito che è rilevante IVA (aliquota 10%) il progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione e la gestione di un centro natatorio. Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva e rientrando nell’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune è possibile detrarre l’Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire i criteri che tipizzano la natura commerciale di un’attività che viene intrapresa. Nel caso di specie, si ritiene che l’esercizio dell’attività da parte del Comune oggetto del progetto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, non avvenga in qualità di pubblica autorità, anche in considerazione che la regolazione dell’assetto delle posizioni giuridiche viene disciplinato su base pattizia secondo le regole proprie degli operatori economici privati.
Con riferimento ai rapporti di locazione finanziaria e di gestione è sussistente anche il presupposto oggettivo dell’Iva, considerate le pattuizioni, che fanno emergere la sussistenza, rispettivamente, tra Comune-soggetto finanziatore e tra Comune-soggetto gestore, di rapporti giuridici nell’ambito dei quali “avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (..); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico”.
Considerata anche la sussistenza del presupposto territoriale dell’Iva, è assoggettabile ad Iva l’attività di realizzazione, di locazione finanziaria e di gestione dell’impianto natatorio disciplinata nella bozza di Convenzione, e, conseguentemente, con l’applicabilità dell’Iva ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell’opera, in virtù di un rapporto sinallagmatico.
Per quanto riguarda, invece, alla cessione del diritto di superficie sulle aree su cui sarà realizzato il centro da costruire, e su eventuali immobili, che il Comune intende effettuare al soggetto finanziatore, allo scopo di consentire la stipula del contratto di leasing immobiliare, l’Agenzia ritiene che il contratto di costituzione del diritto di superficie debba essere esaminato, da un punto di vista
economico, nell’ambito delle diverse pattuizioni contrattuali che caratterizzano il complesso dei rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione del progetto PPP. L’assenza di una somma di denaro che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di superficie non comporta la qualifica dell’operazione di cessione come gratuita. La cessione senza corrispettivo trova una legittima giustificazione economica che si traduce in minori canoni di leasing che il Comune è tenuto a pagare. Tale circostanza, unitamente al fatto che la cessione di diritto di superficie viene effettuata “ai fini del perfezionamento della locazione finanziaria”, consente di qualificare tale operazione come onerosa. Pertanto, rientrando nell’ambito applicativo dell’Iva, la costituzione o cessione del diritto di superficie su terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile ai fini Iva con aliquota ordinaria, ed è soggetta ad imposta fissa di registro ai sensi dell’articolo 40 del TUR, e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 2 (con riferimento all’imposta catastale) e della nota all’art. 1 della Tariffa (quanto all’imposta ipotecaria) di cui al d.lgs. n. 347 del 1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UPI, Potenziare le Province per garantire assistenza a piccoli comuni

Potenziare le Province per assicurare presidi adeguati a sostegno degli enti locali su interoperabilità e gestione banche dati. Lo ha detto il rappresentante di UPI Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia e di UPI Lombardia, intervenendo in audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria di Camera e Senato sulle Banche Dati Fiscali.

Le Province – ha detto il Presidente Poma – sono pienamente disponibili a dare il loro contributo alla realizzazione di un’anagrafe tributaria centralizzata, ma per raggiungere questo obiettivo occorre costruire una rete di collaborazione tra le strutture centrali e gli enti locali, considerato che si tratterà di collegare realtà estremamente differenti, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle professionalità impegnate nelle diverse istituzioni coinvolte.

Le Province – ha sottolineato il rappresentante UPI – hanno tra le funzioni fondamentali quelle di assistenza nella raccolta ed elaborazione dati dei Comuni: possono essere i Centri di Competenza in grado di supportare la transizione digitale sui territori per favorire la condivisione delle banche dati pubbliche valorizzando così a pieno il patrimonio informativo. Ma servono competenze e professionalità o si rischia la babele digitale. Un ostacolo che il nostro Paese non si può permettere, se vuole vincere la sfida dell’attuazione del PNRR.”

Di seguito il documento consegnato da UPI in Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza dell’anagrafe tributaria.

Agenzia delle entrate, trattamento fiscale dell’accordo transattivo del Comune

Le agevolazioni di cui all’art. 20 della legge n. 10 del 1977 ovvero quelle previste dall’art. 32 del d.P.R. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 668 del 6 ottobre 2021, in ordine alla corretta qualificazione di un atto transattivo (rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune) ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Il Comune istante precisa di aver approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un’area fieristica, valutando di interesse pubblico la valorizzazione di tutta l’area circostante un’importante Abbazia. Con determina dirigenziale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, successivamente eseguita, senza mai emanare il relativo decreto di esproprio, con conseguente illegittima sottrazione all’uso da parte della proprietà. Il Consiglio comunale Comune ha deliberato, pertanto, di procedere alla definitiva, completa e legittima trasformazione dell’area mediante stipula di un atto transattivo.
Nel merito, l’Agenzia evidenzia che con la risoluzione n. 80/E del 2018 sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017, precisando che la stessa deve essere comunque coordinata con il contesto normativo alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la legge n. 10 del 1977, cd. ” Legge Bucalossi”), per cui il regime agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla citata legge n. 10 del 1977; in tale sede, è stato peraltro precisato che rientrano, fra gli altri, nell’ambito di tale legge le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti, sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015.
Il riferimento contenuto nella novella agli «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici» induce a ritenere che gli atti “agevolati”, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico.
La stipula di un accordo o di una convenzione attiene, tuttavia, alla fase di regolamentazione del rapporto tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato delle modalità, contenuti di attività e procedure finalizzate alla ‘trasformazione’ del territorio, che può riguardare, tra l’altro, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione (che ad es. possono, sulla base di quanto previsto in convenzione, essere realizzate dal privato a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione) ovvero le caratteristiche degli immobili da realizzare, ed i criteri di fissazione dei prezzi di cessione degli stessi, nel rispetto della disciplina recata dal Testo unico edilizia. Nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dal Comune istata, l’Agenzia non ritiene che possa rientrare nella categoria sopra definita di accordo o convenzione tra le parti l’atto transattivo che, configurandosi in un accordo per il trasferimento della proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Delega per la riforma fiscale, Via libera da Cdm

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale. Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma:
1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;
3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Redditi da lavoro
Per i redditi da lavoro è prevista la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell’Irpef, con l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro, in particolare nelle classi di reddito dove si concentrano i secondi percettori di reddito e i giovani.

IVA
Per quanto riguarda l’Iva, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse. Si mira a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell’imposta.

Catasto
È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non ha tuttavia alcun impatto tributario. Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.

Imposte locali
Si prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con delle rispettive sovraimposte. Il nuovo sistema potrà essere disegnato al fine di garantire comunque che nel loro complesso Regioni e Comuni abbiano un gettito equivalente. Si prevede la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo, al fine, tra l’altro, di rendere l’IMU un’imposta pienamente comunale.

Riscossione
Il testo interviene per riformare il sistema della riscossione superando l’attuale sistema che vede una separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Il potenziamento dell’attività potrà derivare dall’adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati che andranno valutati e definiti in sede di decreti delegati.