In G.U. la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 la conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, collegato fiscale alla legge di bilancio 2022.

Il provvedimento apporta modifiche alla normativa della riscossione tra cui il differimento al 9 dicembre 2021 del termine entro cui effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), attualmente scaduto il 30 novembre 2021. Per questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

È prevista la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Anche nel 2021 il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto. Si interviene, altresì, sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi; ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi. In materia di riscossione locale, viene semplificata la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente.

Si dispone l’esenzione TARI per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929. L’esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. Viene inserita una norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi. Sempre con norma di interpretazione autentica si attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con applicazione della disciplina sanzionatoria ivi prevista.

In favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, è previsto un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021. Ulteriore differimento, di ulteriori 12 mesi, è concesso alla durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

In materia di personale, si chiarisce, inoltre, in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute

Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute. In base a tale principio la CTR per la Lombardia, con sentenza n. 4084 del 11/11/2021, ha respinto l’appello del Comune che aveva impugnato la sentenza della CTP in cui era risultato soccombente. Nel caso in esame, con riferimento alla TARSU, alla TARES ed alla TARI, il contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, aveva provveduto a versare al Comune i tributi determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall’Ente. Solo successivamente all’intervenuto pagamento delle prefate somme il contribuente ha avuto modo di avvedersi che i versamenti eseguiti erano parzialmente indebiti, atteso che, nella determinazione della entità del tributo indicato, il Comune aveva attribuito alla superficie complessiva dell’immobile la medesima categoria di utenza non domestica (quella di “supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”), senza distinzione tra spazi adibiti ad attività commerciale (pari a 90 mq, effettivamente da ricondurre alla categoria applicata) e restanti locali invece adibiti ad attività di lavorazione e stoccaggio.
I giudici tributari ricordano come ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione. Come evidenziato dal giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 5519/2009), i termini dal legislatore assegnati al contribuente per la presentazione della richiesta di rimborso presuppongono, comunque, che il pagamento del non dovuto (di cui si chiede la restituzione) sia avvenuto spontaneamente. In altri termini, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo.
Pertanto, nel caso di versamenti effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, nulla osta, in aderenza alle disposizioni normative, alla richiesta ed al riconoscimento alla restituzione delle maggiori somme non dovute invece versate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal 1° gennaio 2022 interessi legali all’1,25%

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1,25% (per il 2021 era stata fissata allo 0,01%). Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15-12-2021.

L’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cartelle di pagamento: notifica tramite operatore di posta privato

Gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. È quanto evidenziato dalla CTR per la Toscana, sentenza del 12/11/2021, n. 1309/6, richiamando la nota del 6/12/2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato, sin dal 2011. Ciò in quanto dubbi circa la legittimità della notifica a mezzo operatore privato, che potevano sussistere sino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, il quale ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano, non trovano fondamento per le operazioni postali compiute da privati successivamente a tale entrata in vigore.

Sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 299/2020 nella quale è stabilito che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 14 del 2017”. La motivazione chiarisce in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane, nell’intervallo temporale compreso tra l’emanazione della direttiva e l’entrata in vigore della legge 14/2017, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Biblioteche: il trattamento IVA dei servizi offerti nel caso di appalto a terzi

Con la risposta ad interpello n. 763 dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una biblioteca, delineando le situazioni in cui è applicabile l’esenzione e viceversa.
L’istante Complesso Monumentale ha rappresentato che il Ministero della Cultura ha avviato un’indagine conoscitiva di mercato, al fine dell’individuazione di due bibliotecari per l’affidamento di un’attività di carattere professionale, della durata di un anno, nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale della Biblioteca Beta, ubicata presso lo stesso Complesso. Il servizio sarà affidato mediante ricorso al mercato elettronico. L’istante, nel precisare che il personale prescelto dovrà occuparsi dell’iter delle nuove acquisizioni e della gestione delle risorse informative e documentarie della Biblioteca con procedure di inventariazione, collocazione e catalogazione dei fondi della Biblioteca, chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile all’importo da porre a base d’asta per l’affidamento della predetta attività professionale.
Secondo l’Agenzia, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio offerti non rientranti tra le attività proprie della Biblioteca non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’art. 10 prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”, a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime.
Le prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni n.135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008). Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, numero 22), unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007). È necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità, quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008). In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca sarebbero da assoggettare ad IVA nella misura loro propria (cfr. risoluzioni n. 131/E del 2007 e n. 148/E del 2008).
Nel caso di specie, è emerso che il complesso delle attività descritte dall’istante include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo del citato numero 22), con conseguente esclusione della possibilità di applicare al corrispettivo unico la norma di esenzione dall’IVA.

 

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Trattamento fiscale applicabile alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 767/2021 all’interpello in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha evidenziato che la Società costituita per la gestione della manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – anche con l’utilizzo di finanziamenti regionali/statali/comunali che riceve direttamente – ha, normalmente, diritto alla detrazione sugli acquisti ed in particolare, nel caso di specie, dell’IVA addebitata in rivalsa dalle ditte appaltatrici per l’esercizio delle attività delegate, a condizione che tali servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate. Al riguardo, infatti, l’articolo 168 della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

Con riferimento al mandato senza rappresentanza, in virtù del quale i Comuni, proprietari degli immobili, singolarmente o in forma associata, danno mandato alla società di effettuare in nome proprio, ma per conto degli enti territoriali finanziatori degli interventi, l’attività di manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ne discende che ai fini IVA trovi applicazione l’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Da questo tipo di mandato discendono due distinti rapporti giuridici, entrambi rilevanti agli effetti dell’IVA ed entrambi soggetti ad autonoma fatturazione, l’uno avente ad oggetto “la prestazione di servizio tra mandatario e terzo” e l’altro avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandante e mandatario”.

Nel caso di specie, quindi, la Società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione. Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all’articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Essendo la società oggetto passivo IVA destinataria della disciplina della scissione dei pagamenti, i fornitori pertanto sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall’Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scissione dei pagamenti 2022, elenchi aggiornati al 20 ottobre 2021

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

IFEL, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali

IFEL ha pubblicato una nota sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di disposizioni non dettate specificatamente per i tributi comunali, ma che riguardano anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La scelta del legislatore, da un lato, può determinare alcuni dubbi interpretativi, ma, dall’altro lato, impone un coordinamento interpretativo tra i vari soggetti destinatari delle disposizioni, sicché si dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, oltre che di quelle dettate dal Dipartimento delle finanze. La nota intende fornire un supporto nella comprensione delle disposizioni normative, fornendo anche uno schema temporale della ripresa degli atti, in conseguenza delle sospensioni finora previste.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In merito ai termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, l’articolo 68 del DL n. 18/2020, sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, e termina al 31 agosto 2021, per un periodo di 542 giorni. Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Parte il 23 novembre 2021 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con Decreto del 26 ottobre 2021 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come previsto dal Dm n. 106/2020, secondo il quale il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al Runts va determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento della direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese.

Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l’Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere,

L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 734 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che il contributo erogato, a titolo di conguaglio, al gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana dall’ATO, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto dai Comuni al soggetto affidatario del servizio e come tale concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione del servizio, laddove direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio medesimo.
A tal proposito, l’Agenzia osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
A tal proposito, si osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nella Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, stabilendo che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 – che nell’ordinamento domestico trova corrispondenza nel predetto articolo 13 – prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
Ai fini dell’inclusione nella base imponibile IVA della sovvenzione, in linea con l’orientamento espresso dai giudici comunitari, occorre, quindi, riscontrare l’ulteriore condizione che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. In altri termini, ai fini dell’assoggettamento ad IVA della sovvenzione, come statuito dai giudici di legittimità, in recepimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE, si deve dunque verificare “se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione”. Pertanto, ne consegue che il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, essendo direttamente connesso con il prezzo praticato dal predetto prestatore del servizio, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION