Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Gli enti locali beneficiari potenziali del rimborso statale dell’IVA corrisposta in relazione alla gestione del trasporto pubblico locale hanno tempo fino al 1° marzo 2021 per inviare la dichiarazione sull’importo che presumono di pagare nell’anno in corso a titolo di IVA, e fino al 30 aprile per l’invio della dichiarazione relativa al dato consuntivo, cioè dell’importo effettivamente pagato nell’anno precedente.
Le relative certificazioni corrispondono, rispettivamente, al modello B e al modello B1 contenuti negli allegati al decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.3 del 4 gennaio 2001), che individua le modalità di applicazione della norma istitutiva del contributo (articolo 9, comma 4, della legge n. 472/1999) e le modalità di erogazione.
Con una circolare n. 6/2021 del 4 febbraio, la Direzione centrale della Finanza locale riepiloga gli enti beneficiari, cioè quelli “che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, che sono: unioni di comuni, consorzi, comunità montane, province della regione Sardegna.
Nel documento sono indicati anche le modalità di trasmissione delle certificazioni alle prefetture, le conseguenze della mancata o tardiva trasmissione e i contatti per chiarimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle entrate, niente IVA sui ristori per le imprese esercenti il trasporto scolastico

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che l’importo del contributo (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, si configura come mera movimentazione di denaro e, come tale, esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020), come noto, ha istituito nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente determinazione del contributo sono da correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. Con successivo DM del 4 dicembre 2020 sono stati esplicitati i criteri e le modalità di determinazione del contributo, pari alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica, entro il limite di 200.000 euro. I Comuni interessati, entro il termine del 3 febbraio scorso, avrebbero dovuto raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare al ministero la relativa tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento posta in calce al decreto.
I Comuni beneficiari e gli importi spettanti sono individuati, nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto direttoriale MIT, sentita l’ANCI.
In risposta al Ministero istante, l’Agenzia ha ribadito, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, che al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori. L’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. Nel caso di specie può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale in quanto le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti, al verificarsi di presupposti predefiniti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su fatture elettroniche, calcolo e integrazione dell’Agenzia delle entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4 febbraio 2021, definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle fatture inviate tramite SdI per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sono inoltre definite le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo (DM 4 dicembre 2020).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato – mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre – due distinti elenchi contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B). Il cedente/prestatore può modificare o integrare l’elenco B, con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche potranno essere effettuate, in modalità puntuale o massiva, più volte ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Solo l’ultima modifica elaborata sarà utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Il cedente/prestatore effettuerà il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo come determinato dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il cedente /prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consentirà per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall’Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

 

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Bonus Covid, esentasse per liberi professionisti, autonomi e collaboratori

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 84/2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la disposizione di cui all’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19. Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
L’Agenzia, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto Ristori, ritiene, pertanto, che il bonus previsto dall’Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1. Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.

 

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Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Nella seduta del 29 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L 30 gennaio 2021, n. 7 , pubblicato in G.U. n. 24 del 30-01-2021. Il provvedimento prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Sono sospese fino al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Estensione alle PA del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale

Le procedure telematiche previste dall’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, sono estese, in regime di facoltatività, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto. È quanto previsto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 27427/2021.
L’utilizzo del servizio telematico da parte delle amministrazioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo per l’abilitazione all’esercizio delle professioni tecniche che possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate. I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del catasto. Ai fini dell’abilitazione del servizio, le amministrazioni pubbliche inviano per posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita domanda di accesso al servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipendenti della medesima amministrazione autorizzati all’utilizzo delle procedure telematiche. Con le medesime modalità, la stessa amministrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca delle funzioni del responsabile del servizio o altre modifiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di accesso al servizio telematico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, le FAQ sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ relative alle misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL 3/2021. I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Il “Decreto Ristori” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”. Nel periodo di sospensione, fino al 31 gennaio 2021, le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento,
sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedure di versamento di ritenute, imposte e contributi presso la tesoreria statale

Con la circolare n. 3 del 26 gennaio 2021, la RGS fornisce elementi chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2021, che ha disposto una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, le cui regole sono contenute nei decreti del Ministro del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008. I chiarimenti sono indirizzati in particolare agli enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal citato decreto.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce un principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è considerato tempestivo qualora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. Questo principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24 EP, a prescindere dalla progressiva decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi. Le modifiche procedurali introdotte dal decreto comportano adeguamenti dei sistemi informativi della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate, dedicati alla gestione operativa dei versamenti in questione. Ai pagamenti effettuati tramite modelli F24 EP da addebitare a partire dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati inviati all’Agenzia delle entrate, saranno applicate le modifiche procedurali che l’articolo 1 del D.M. del 28 agosto 2020 ha apportato all’articolo 4 del D.M. del 5 ottobre 2007. In relazione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 febbraio 2021:

  • in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 28 agosto 2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabilità speciale di tesoreria unica non saranno più contabilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le relative disposizioni verranno stralciate;
  • per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno ad applicarsi le disposizioni dei citati DD.MM. del 2007 e 2008, con contabilizzazione in conto sospeso degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, in attesa che siano realizzate le relative procedure informatiche, che consentiranno l’applicazione del D.M. del 28 agosto 2020.

Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che continuano a essere temporaneamente scritturati in conto sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte delle Tesorerie, i titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale sono invitati a voler inserire nella causale dell’ordinativo di pagamento emesso per la sistemazione informazioni standardizzate che riportano gli estremi del modello F24 EP di riferimento, quale ad esempio la data dell’operazione (es. F24 EP del…). Per le stesse finalità si raccomanda inoltre di indicare nella causale se l’ordinativo riguarda la regolazione totale o parziale di un modello F24 EP, ovvero di più modelli F24 EP, qualora sistemati con un unico titolo (es. F24 EP del … parziale sistemazione; F24 EP del … e del …).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Dichiarazioni fiscali 2021, i modelli definitivi di 730, CU, IVA e 770

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito i modelli di 730, Certificazione Unica, Iva e 770 e le relative istruzioni.
Le novità contenute nel modello 730/2021, da presentare entro il 30 settembre 2021, riguardano principalmente: la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente; le detrazioni per ristrutturazione “Superbonus” e Bonus facciate; il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica e per bonus vacanze, nonché le riduzioni in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta.
Per il modello di Certificazione Unica, da trasmettere entro il prossimo 16 marzo, le novità da segnalare sono la clausola di salvaguardia (articolo 128 del decreto legge n. 34 del 2020) per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali, il premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020 come previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18 del 2020.
Il modello IVA, da presentare entro il 30 aprile, reca modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
Il modello 770 contiene le nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 e anche l’aggiornamento delle istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono confermati i nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION