DL “Sostegni”, Faq e vademecum sul sito di Entrate-Riscossione

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono pubblicate le Faq con le novità introdotte, in materia di riscossione, dall’articolo 4 del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021, e il vademecum sui provvedimenti adottati nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in vigore.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Definizione agevolata
Scadenza pagamenti rate 2020
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Scadenza pagamenti rate 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5 mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il “Decreto Sostegni” – DL n. 41/2021

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Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della CU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 49 del 13 marzo 2021, rende noto che nel decreto “Sostegni”, attualmente in corso di redazione, verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.
In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.
Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.
In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cedolare secca anche in caso di riduzione del canone di locazione per emergenza covid-19

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 165 del 9 marzo 2021, ha chiarito che l’applicazione della riduzione del 10% del canone di locazione, prevista da un nuovo accordo territoriale sottoscritto tra Comune e associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, non preclude il riconoscimento del regime agevolativo della cedolare secca, di cui all’art. 3 comma 11 del d.lgs. 23/2011. Tale soluzione prescinde dalla circostanza che la citata clausola venga inserita direttamente all’interno del contratto ovvero sia prevista in autonoma scrittura privata da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione. Nel caso di specie, l’Accordo territoriale sulle locazioni abitative applicabile nel Comune X e nei Comuni limitrofi, all’articolo 21 detta “Misure dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19”.
In particolare, nel premettere che “l’attuale situazione emergenziale sanitaria ed economica (…) colpisce tutta la comunità” e “che pertanto si rende necessario attuare procedure e misure eccezionali, temporanee ed urgenti rivolte ad agevolare il mantenimento del tessuto economico e sociale” ritiene “opportuno recuperare all’interno del mercato locativo residenziale gli immobili in precedenza destinati ad attività turistico-ricettive sostenendo con ciò il recupero del tessuto urbano e sociale”. Al riguardo, le OO.SS. firmatarie dell’Accordo hanno concordato “che per i contratti stipulati sotto la vigenza del presente accordo e per un periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, (…) verrà operata una riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%. La riduzione perderà automaticamente efficacia dopo sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo salva proroga”.
Lo stesso articolo dell’Accordo ha previsto che laddove venga sottoscritto un contatto con riduzione obbligatoria del canone massimo, verranno riconosciute al locatore le agevolazioni IMU previste per il periodo in cui la riduzione del canone sarà sussistente, a condizione del riconoscimento e mantenimento delle misure fiscali di cedolare secca da parte della Agenzia delle entrate. La citata clausola contrattuale presenta il carattere della temporaneità e della obbligatorietà; le parti contrattuali, quindi, non manifestano alcuna volontà e/o facoltà in ordine alla sua automatica applicazione temporanea all’interno del contratto di locazione immobiliare. In altri termini, al sussistere delle condizioni individuate nell’articolo 21 dell’Accordo la citata disposizione si introduce obbligatoriamente nel contratto di locazione, pena la non conformità del contratto a quanto disposto nell’accordo territoriale.
L’Agenzia ritiene che la descritta previsione contrattuale sia compatibile e non contrasti con la previsione di cui al comma 11, dell’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo cui «Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo (…). L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Ne consegue che il regime agevolativo della “cedolare secca” non sia impedito dall’eventuale efficacia di tale clausola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Superbonus per gli interventi su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti a ERP

Con la risposta n. 162, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, non assume rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, la circostanza che sia stato costituito un Consorzio di Comuni. Nel caso di specie, l’istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale. L’Ente regionale fa presente che svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta da statuto, esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell’ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale. Inoltre, lo stesso gestisce, tra l’altro, immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.
L’Agenzia evidenzia che in questo caso l’Ente, svolgendo le attività tipiche degli ex Iacp, rientra tra i soggetti destinatari del Superbonus (articolo 119, comma 9, lett. c) del decreto “Rilancio”). Pertanto, atteso che il Consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consorzio stesso, è possibile usufruire del Superbonus. In tal caso, l’Istante potrà, altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illuminazione pubblica, IVA al 10% per gli interventi di riqualificazione energetica extra canone

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 144 del 3 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell’ambito di una convenzione con la PA. Nel caso di specie, la Società istante, avente ad oggetto sociale il concorso ad appalti (sia pubblici che privati) relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, ha ricevuto in conferimento da altra Società (Beta) un complesso aziendale operativo nell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione. Il ramo aziendale di conferimento comprende, tra l’altro, diversi contratti che la medesima Società Beta aveva concluso con le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica, il tutto nella misura richiesta dalle P.A. L’esecuzione degli interventi (diversi dalla manutenzione ordinaria), non prevista dal canone è remunerata da parte delle PA con un compenso extra canone. L’istante intende conoscere il parere dell’Agenzia in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall’art. 16, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai predetti interventi, previsti negli accordi vigenti con PA.
L’Agenzia evidenzia che per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 9), facendo riferimento alla classificazione di cui al sopra citato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. L’Agenzia ritiene che gli interventi di riqualificazione energetica descritti nell’istanza di interpello e nella documentazione prodotta non siano ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”.
Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria (consistente, a detta dell’istante, nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell’installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l’Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell’aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce.
Il trattamento IVA agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico, in mancanza di disposizioni che prevedano espressamente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell’aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili (i.e., realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica). Sconteranno l’aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di “riqualificazione energetica” che, come già chiarito, non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo la proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 27 febbraio 2021, rende noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).
Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto. Si ricorda che nell’ambito delle misure introdotte per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti, il Decreto Legge n. 137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha previsto – per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019 – il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

I buoni pasto ai lavoratori agili sono esenti ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 123 del 22 febbraio 2021, ha chiarito che i buoni pasti riconosciuti ai lavoratori agili non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Di conseguenza il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici. La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto (cfr. risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E). In assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, l’Agenzia ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessuno aumento dell’IRAP per le PA nel caso di automatismi fiscali nel settore sanitario

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, chiarisce che l’aliquota “speciale” dell’IRAP dell’8,5% destinata alle amministrazioni pubbliche, non possa essere maggiorata perché non soggetta all’aggiornamento automatico previsto dalla vigente legislazione nel settore sanitario per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. La società istante ha chiesto di conoscere se nelle regioni Calabria e Molise l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP applicabile alle Amministrazioni pubbliche sia quella dell’8,5 per cento, come affermano le regioni interpellate, o se detta aliquota debba essere anch’essa maggiorata di 0,15 punti percentuali, e cioè della misura riportata nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020. Il Dipartimento ricorda che le aliquote dell’IRAP sono individuate dall’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che al comma 1 dispone che l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria – attualmente pari al 3,9 per cento – “salvo quanto previsto dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni pubbliche nella misura dell’8,5 per cento. La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplinata dal comma 3 dello stesso art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Il chiaro tenore letterale dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 rende evidente che agli enti impositori non è consentito incrementare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita per le Amministrazioni pubbliche, che, quindi, a differenza delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente ritenute fiscali negli appalti se i beni strumentali non sono del committente

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 118 del 17 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, di contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, ai rapporti in cui il soggetto committente è un ente pubblico territoriale. Nel caso in esame, il Comune ha stipulato con la società in house un contratto di affidamento di servizi (con divieto assoluto di ogni forma di appalto o sub affidamento, compresi quelli a titolo gratuito) per lo svolgimento di funzioni amministrative e servizi strumentali che sono da considerarsi indispensabili e di pubblico interesse, quali manutenzione di strade ed edifici provinciali, pulizia ed igiene ambientale, accoglienza e centralino, facchinaggio, gestione autoparco, emergenza neve, servizio verde, rischio idrogeologico, rimozione rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti fotovoltaici. La Società istante ritiene di essere esclusa, in relazione ai rapporti intercorrenti con il Comune sulla base del contratto di affidamento di servizi pluriennali in house providing, dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis, in quanto organismo di diritto pubblico che non svolge attività di tipo commerciale, dotato dei necessari beni strumentali per lo svolgimento delle attività affidate dal Comune.
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, c.d. decreto fiscale (L. n. 157/2019), nell’introdurre il comma 17-bis al D.lgs. n. 241/1997, dispone che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi, stazioni appaltanti pubbliche) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (in contesti c.d. labour intensive), presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241.
Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui al menzionato articolo 17-bis del decreto legislativo n. 214 del 1997. In particolare, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione è stato precisato che sono da escludersi «gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Ai fini della disciplina qui in esame, anche per gli enti territoriali di cui al comma 1 dell’articolo 74 del TUIR è necessario discriminare tutte quelle attività diverse dalle commerciali mutuando i principi contenuti nell’articolo 143 del TUIR per gli «enti non commerciali». Per tali enti, in altri termini, a prescindere dalla rilevanza ai fini delle imposte dirette dei componenti di reddito relativi ai contratti qui in esame e dai principi adottati dall’ente ai fini dell’applicazione dell’IVA, la disciplina di cui all’articolo 17-bis trova applicazione esclusivamente in relazione alle attività qualificabili come “commerciali” nel senso sopra descritto. Nel caso di specie, essendo il soggetto committente (i.e. il Comune) un ente pubblico territoriale, la disciplina di cui all’articolo 17-bis si applica esclusivamente in relazione alle attività diverse da quella “istituzionale non commerciale”, nel senso sopra descritto, svolte dall’Ente. Pertanto rientrano nell’ambito della disciplina anche gli affidamenti alla società in house che, in qualità di società per azioni, integra la nozione di impresa così come definita dalle disposizioni e risulta affidataria del compimento di uno o più servizi (di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000) da parte del Comune. Inoltre, l’affidamento avviene tramite il contratto di servizi che, in linea di principio, potrebbe determinare il ricorso al “prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Nel caso di specie, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis rimane comunque esclusa dalla mancata sussistenza, relativamente all’ambito oggettivo di applicazione, poiché i beni strumentali utilizzati dalla società, al fine di eseguire le prestazioni contemplate dal contratto di affidamento di servizi, sono di sua esclusiva proprietà.

 

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