L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.
La Guida risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.
A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata.
“La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.
Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione
Inoltre, come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti immobili ad enti pubblici
Ai trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Regioni, Province e Comuni, l’imposta ipotecaria è applicabile nella misura fissa di Euro 200,00, come previsto dall’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 293, ha chiarito che con riferimento all’applicazione dell’imposta catastale, l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale – TUIC) prevede che «Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’articolo 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». L’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200,00 per le «Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali». A seguito delle modifiche alla predetta Tariffa dall’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stato inserito l’articolo 1-bis, in base al quale l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3 per cento per le «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto». L’articolo 35, inoltre, ha previsto al comma 10-ter la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’ articolo 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se assoggettati ad Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi. Sempre in tema di trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, l’articolo 10 del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 23 ha modificato il regime impositivo applicabile ai fini dell’imposta di registro. Tenuto conto di detto quadro normativo, l’Agenzia ritiene che tanto le modiche contenute nell’articolo 35, comma 10-bis, lettera b) del decreto legge n. 223 del 2006 quanto quelle introdotte con l’articolo 10 del d.lgs. n. 23 del 2011, non hanno avuto alcun effetto abrogativo o limitativo in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
IVA ridotta al 5% per i servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 274 del 20 aprile 2021, ha chiarito che l’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, rientra nell’ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5 per cento. La medesima aliquota del 5 per cento trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall’Istante, sostitutiva – a causa dell’emergenza COVID-19 – della modalità c.d. in presenza, richiede l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto. Trattasi di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all’imposta. Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA, infatti, sono attratte alla stessa disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile. Nel caso di specie, la Cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga servizi prettamente sanitari bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Agenzia delle entrate, guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una guida che illustra il meccanismo di integrazione delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Tassazione separata per i compensi incentivanti la produttività
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 223 del 29 marzo 2021, ha chiarito che per i compensi incentivanti la produttività, erogati in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Nel caso di specie, l’ente pubblico istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni, erogati in periodi di imposta successivi a quello di riferimento:
– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge; come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”; – progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
– compensi professionali ai professionisti legali.
Inoltre, ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, l’ente chiede di conoscere le modalità operative per consentire al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare la maggiore imposta versata nell’ultimo decennio in relazione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto). Affinché ossa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
– derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
– oppure, sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’Agenzia rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esente da imposta di bollo le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, chiarisce che, in considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da COVID-19, l’istanza di rimborso al Comune del corrispettivo pagato anticipatamente per il servizio mensa è esente da bollo.
Il Comune istante riferisce di erogare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. L’Ente ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, sospeso per l’emergenza sanitaria, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune. Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia chiarisce che in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione. Inoltre, in deroga al principio di generale applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, note, conti e simili documenti, l’articolo 6 della tabella B, annessa al succitato d.P.R. (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Niente IVA sui contributi Covid a favore delle imprese di trasporto pubblico locale
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del 31.03.2021, chiarisce che i contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, debbano considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972. La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al …[omissis]… rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”. Le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale attuativo dell’11 agosto 2020 n. 340).
L’Agenzia ricorda che le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA. In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. In termini generali, la qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale). Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che ha subito il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della crisi epidemiologica COVID 19. Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, come definito dall’articolo 3 del D. Interm. n. 340/2020, un “contributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società beneficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, meramente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili. Il contributo in parola integra, pertanto, il criterio indicato nel citato paragrafo 1.1, lettera a), della circolare 34/E/2013, in quanto, come si è visto, quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici criteri indicati dal D. Interim. n. 340/2020 senza alcuna discrezionalità, da parte dell’ente erogatore. Inoltre, nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale. Tuttavia l’Agenzia precisa che l’irrilevanza ai fini Iva riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
IFEL, Indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito
Anci ha deciso di avviare, attraverso Ifel, un’indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da Comuni che riferiscono di trovarsi in difficoltà per le richieste avanzate da alcune società di factoring all’indomani dell’acquisto di crediti vantati verso l’ente e ceduti, nella maggior parte dei casi, da società multiservizi, es. fornitori di luce o di gas. Da tali segnalazioni emerge che alcuni factor avrebbero formulato richieste di pagamento riferite, in tutto o in parte, a crediti già saldati prima della cessione o per i quali l’amministrazione “ceduta” aveva tempestivamente notificato il proprio rifiuto alla cessione nei termini di legge.
Viene, inoltre, riferito che, spesso, nonostante i chiarimenti forniti dall’ente locale (inutilmente costretto a una gravosa attività istruttoria) e le evidenze prodotte, il cessionario avrebbe comunque proposto ricorso per decreto ingiuntivo. È stato, inoltre, rappresentato che alcune richieste di pagamento non distinguerebbero le fatture dalle note di credito, e che per quest’ultime sarebbero anche stati richiesti gli interessi di mora, il rimborso dei costi sostenuti, nonché il risarcimento del danno in misura forfetaria.
Sono stati, infine, documentati casi in cui, nonostante il formale e tempestivo rifiuto opposto alla cessione, l’ente ha ricevuto direttamente sul conto di tesoreria piccole somme a fronte di note di credito; versamenti che l’ente sostiene di avere rifiutato al fine di evitare possibili eccezioni di acquiescenza per comportamenti concludenti.
Per tali ragioni è stata attivata la casella di posta elettronica cessionecrediti@fondazioneifel.it presso la quale (indicando l’oggetto “Indagine conoscitiva – Cessione crediti”) ogni ente potrà segnalare la propria esperienza, indicare aree di criticità o formulare proposte.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
DL “Sostegni”, Faq e vademecum sul sito di Entrate-Riscossione
Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono pubblicate le Faq con le novità introdotte, in materia di riscossione, dall’articolo 4 del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021, e il vademecum sui provvedimenti adottati nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in vigore.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Definizione agevolata
Scadenza pagamenti rate 2020
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
Scadenza pagamenti rate 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5 mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il “Decreto Sostegni” – DL n. 41/2021
Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.