L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo. L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
DL Lavoro, le misure in materia di riscossione e pagamenti della PA
L’Agenzia delle entrate-Riscossione illustra le novità introdotte dal DL n. 99/2021 (“Decreto Lavoro”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
È differito al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sono sospese fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti della PA
Infine, sono sospese fino al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Iva ridotta al 5% per le prestazioni rese da cooperativa sociale in una RSA di proprietà comunale
L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 400 del 10 giugno 2021, nel fornire riscontro ad una istanza di interpello di un Comune (in qualità di proprietario della RSA) in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile alla prestazioni dalla Cooperativa Sociale (gestore del global service nella medesima RSA), ritiene che al corrispettivo versato alla Cooperativa Sociale debba applicarsi l’IVA nella misura del 5 per cento, dal momento che nel caso di specie sussistono i presupposti richiamati dalla citata parte II-bis) della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia lo svolgimento di prestazioni proprie di una casa di riposo. Come già precisato dalla citata risoluzione n. 74/E del 2018, affinché possa trovare applicazione l’aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti». Tale circostanza risulta soddisfatta nella fattispecie prospettata in cui il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale la gestione globale (comprensiva quindi dell’alloggio e di tutte le altre prestazioni necessarie) della struttura RSA.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Agenzia delle Entrate, recupero maggiore IVA versata mediante il meccanismo dello split payment
In tema di recupero della maggiore IVA split versata da parte degli enti locali, l’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 424/2021, ha evidenziato che l’Ente committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d’imposta, non ha facoltà di variare autonomamente l’imposta addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa al cedente e/o prestatore nel presupposto che sarebbe quest’ultimo a rispondere dell’errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote. Nel caso di specie, l’Ente istante nel rappresenta che per le fatture ricevute negli anni 2018-2019, per l’esecuzione di alcuni lavori, poteva applicarsi l’IVA al 10% anziché al 22%, ha chiesto come recuperare la maggiore imposta versata con riferimento alle fatture ricevute per le quali non è più possibile fare ricorso all’articolo 26 del DPR 633/1972 per l’emissione di note di variazione. L’Agenzia osserva che spetta al solo cedente/prestatore la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l’IVA erroneamente addebitata. Tale assioma, peraltro, non è inciso dalla circostanza che, nel caso di specie, l’operazione è regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto IVA. Con riferimento alle fatture per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le note di variazione, essendo ormai decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione il medesimo, laddove intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA. Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello split payment, l’Agenzia è dell’avviso che il fornitore debba indicare nell’istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’Ente committente, l’istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esentasse i contributi straordinari per l’emergenza da Covid-19
Ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, si applica il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate con la risposta n. 411 del 16 giugno 2021. In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia osserva che l’articolo 10-bis del “decreto Ristori”, ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di specie, l’Ente istante, Teatro Stabile, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo straordinario ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT), al quale è stata applicata la ritenuta del 4 per cento. Nella fattispecie in esame per l’Agenzia non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti
Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Fatturazione elettronica con operatori di San Marino, al via la fase transitoria
Con comunicato del 26 maggio u.s. il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto lo scambio di lettere fra il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, Marco Gatti, con il quale viene superato il precedente scambio di lettere del 1993, introducendo nelle operazioni commerciali fra i due Paesi le più recenti modalità di fatturazione elettronica. Lo scambio di lettere, avvenuto oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale, rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto fra Italia e San Marino. Nel dettaglio, dal primo ottobre prenderà il via un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Il sistema entrerà a regime dal primo luglio 2022.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Regole tecniche relative alla gestione delle fatture europee
L’Agenzia delle entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, ha pubblicato l’aggiornamento (versione 2.0) delle “Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018” conformi allo standard europeo nell’ambito degli appalti pubblici, in vigore dal prossimo 1° luglio 2021.
Il D.lgs. n.148/2018 ha recepito la Direttiva europea 55/2014, la quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici (a decorrere dal 18 aprile 2019 per le centrali di committenza del governo centrale e dal 18 aprile 2020 per tutte le centrali di committenza senza distinzione).
Il decreto recepisce le regole tecniche dello standard europeo EN16931, previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, e le integra con la disciplina tecnica nazionale.
Il Sistema di Interscambio supporta il formato europeo e fornisce un servizio di traduzione che consente alle stazioni appaltanti (ed enti aggiudicatori) di ricevere le fatture europee insieme alla loro traduzione nel formato nazionale FatturaPA, attraverso i canali di trasmissione già in uso, in modo totalmente trasparente.
L’aggiornamento delle suddette Regole tecniche introduce gli elementi per gestire secondo lo standard europeo alcune informazioni specifiche del contesto fiscale italiano come: split-payment, imposta di bollo, ritenuta d’acconto, cassa previdenziale.
Le nuove Regole tecniche sono il frutto del lavoro del gruppo di lavoro partecipato da Agenzia delle entrate, MEF Dipartimento Finance e AgID con la collaborazione di UNINFO che grazie alla Commissione tecnica UNI 522 “eBusiness e servizi finanziari” ha raccolto i contributi di operatori pubblici e di mercato.
Autore: La redazione PERKS SOLUTION
Agenzia delle entrate, le novità contenute nel DL Sostegni bis
L’Agenzia delle entrate-Riscossione illustra le novità del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. DI seguito le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Per conoscere tutti i provvedimenti normativi ancora vigenti in materia di riscossione introdotti nel periodo di emergenza COVID-19, consulta il Vademecum e le FAQ.
Niente IVA sui contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990
L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021, chiarisce che il contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l’attuazione di un progetto ex art. 12, L. 241/1990, non è soggetto a IVA. La Cooperativa sociale istante riferisce di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici e di essere partner del Comune per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). A seguito di indizione di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento IVA di tali somme. L’Agenzia ricorda che il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano “corrispettivi” per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto. Nel caso di specie, le elargizioni appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto “ABC”, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono
ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.









