Tassazione separata per i compensi incentivanti la produttività

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 223 del 29 marzo 2021, ha chiarito che per i compensi incentivanti la produttività, erogati in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Nel caso di specie, l’ente pubblico istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni, erogati in periodi di imposta successivi a quello di riferimento:
– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge; come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”; – progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
– compensi professionali ai professionisti legali.
Inoltre, ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, l’ente chiede di conoscere le modalità operative per consentire al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare la maggiore imposta versata nell’ultimo decennio in relazione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto). Affinché ossa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
– derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
– oppure, sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’Agenzia rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION