PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: pubblicate le graduatorie

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. Ciascun ente riceverà, direttamente sulla piattaforma SIF la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa.

Il MIUR, vista la grande partecipazione degli Enti locali, ha indetto una ulteriore procedura selettiva per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura entro il termine del 24 giugno.

Gli enti locali interessati, già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali non ancora accreditati avranno tempo fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020 per avanzare richiesta di accreditamento al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali” tramite il portale del Sistema informativo del Ministero dell’istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 piccoli Comuni

In attuazione dell’articolo 30 comma 14 –bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020.
In particolare, sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile.
Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del contributo.
Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid19 – Prime indicazioni operative

Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020,   le “Linee di indirizzo sulla sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19”, elaborate nell’ambito di ITACA. Il documento, in particolare, è stato elaborato e condiviso nell’ambito di diversi tavoli tecnici: GdL “Sicurezza appalti”, GdL “Capitolati e Prezzari”, e GdL “Contratti pubblici”. Si tratta di un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19. Le linee d’indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-operativo destinate al Responsabile dei Lavori (RUP) ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), contemplano l’individuazione dei costi della sicurezza, che devono essere riconosciuti agli operatori economici e degli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene un elenco voci di misure antiCovid-19.
Il documento non si candida certamente a risolvere tutti i problemi che questa difficile emergenza sanitaria ha provocato nella gestione in sicurezza dei cantieri. E’ evidente, infatti, che la drammaticità e la portata di tale situazione eccezionale, imporrebbe l’adozione di misure più incisive volte a garantire la sostenibilità degli appalti – ma, sicuramente, pone un ordine di chiarezza in merito alla normativa da applicare e agli strumenti da utilizzare da parte delle amministrazioni per favorire quella giusta remunerazione agli operatori economici, a fronte delle misure che dovranno mettere in campo al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali

La Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 130/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del D.L. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, concernente la sospensione dei servizi educativi e scolastici, come sostituito dall’articolo 109 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che autorizza le pubbliche amministrazioni – durante il periodo della sospensione dei predetti servizi – al pagamento dei gestori privati sulla base delle risorse disponibili.

L’art. 48, comma 1 del DL 18/2020, come riscritto dall’art. 109 del DL 34/2020 stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tali finalità. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le pubbliche amministrazioni procedano al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità stabilite dal comma 1, nonché di un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.
I magistrati contabili hanno precisato che nelle ipotesi in cui le prestazioni siano effettuate in altra modalità, in deroga alla normativa vigente ai sensi del d.lgs. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:

a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;

b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;

c) è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica: Pubblicato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento spazi scuole

È stato pubblicato dal ministero dell’istruzione l’allegato avviso pubblico per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Salva Opere, ammessi importi per 130 mln

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020 recante gli “Importi ammessi al Fondo salva opere e primo piano di riparto – annualità 2019 e 2020”, che ammette al fondo quasi 130 mln di euro (129.763.374,81 euro), disponibili per 522 beneficiari (V. piano di riparto).
Si tratta di un importante provvedimento, molto atteso dagli operatori economici: il Fondo salva opere, infatti, è una misura contenuta nel decreto Crescita ed é stato istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori.
L’importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, è pari al 70% del credito certificato dai soggetti che hanno presentato domanda (di cui all’art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 144, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all’articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019).
Il decreto, inoltre, approva anche il piano di riparto della prima tranche delle risorse, effettuato in maniera proporzionale all’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili.
Di queste spese si erogano immediatamente 45,5 milioni, dei quali 12 mln dell’annualità 2019 in conto residui e 33,5 mln di annualità 2020 in conto competenza. Entro settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziate dal Dl Rilancio, in sede di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, UPI e BEI siglano accordo per sospensione mutuo BEI

È stato siglato un protocollo tra ANCI, UPI e Banca Europea degli investimenti per la sospensione, per Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione del Decreto Rilancio, delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti BEI in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino al 31 dicembre 2021.
“Uno strumento – dichiarano il segretario generale di ANCI Veronica Nicotra e il direttore generale di UPI Piero Antonelli che hanno siglato l’accordo – per dare respiro ai Comuni e alle Province i cui bilanci sono in condizioni critiche a causa dell’emergenza finanziaria dovuta al Covid19.
I finanziamenti BEI – aggiungono – sono molto importanti per gli Enti locali, perché interessano principalmente investimenti per l’edilizia scolastica, per le politiche ambientali, per la mobilità e le energie rinnovabili.
Si tratta quindi di permettere a Comuni, Province e Città metropolitane di proseguire con più tempo in opere essenziali per le comunità e i territori. Come tutte le misure in campo sul debito, si tratta di una soluzione tecnica, per cui dobbiamo ringraziare la BEI per la sensibilità e la disponibilità, per cercare di mitigare una condizione finanziaria dei bilanci di grande criticità. Per avere soluzioni strutturali, servono misure e fondi adeguati del Governo sia per quanto riguarda la copertura delle entrate che Comuni, Province e Città metropolitane stanno perdendo a causa del Covid19, sia per garantire una stagione di investimenti in opere pubbliche”. Le richieste di sospensione da parte degli Enti locali dovranno pervenire alla BEI entro il 30 settembre 2020.

Edilizia Scolastica: approfondimento e infografica MIUR sui nuovi poteri dei sindaci

Il MIUR ha pubblicato un documento e un’infografica sui poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane in materia e alle deroghe al Codice Appalti, derivanti anche dalla recente conversione in legge n.41/2020 del DL 22/2020, c.d. decreto scuola. Il documento evidenzia le norme di riferimento come di seguito riportato:

Incarichi di progettazione e connessi – pareri, visti e autorizzazioni sui progetti (L. n. 160/2019, c. 259-260);

Semplificazioni per emergenza Covid-19 (DL 34/2020):

  • Contributo ANAC (art. 65);
  • Credito d’imposta per le imprese (art. 125, comma 1);
  • Pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) (art. 234, comma 4);

Poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane (art. 7-ter, comma 1 e 4 del DL 22/2020 convertito dalla legge 41/2020 – DL Scuola);

Occupazioni d’urgenza ed espropriazioni (art. 7-ter comma 3 del DL 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 – DL Scuola).

L’infografica riassume le disposizioni volte a rendere più semplice e veloci la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION