Criteri ambientali minimi per parchi giochi e arredo urbano

Pubblicato nella G.U. n. 69 del 2023 il D.M. 7 febbraio 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”.

I CAM mirano principalmente a promuovere l’uso efficiente della materia e l’allungamento della vita utile di tali
categorie di prodotti, ciò attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

  • realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all’interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell’ambito delle pratiche di simbiosi industriale;
  • fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
  • progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresì a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara
con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: in GU il decreto MEF su assegnazione definitiva risorse Fondo opere indifferibili anno 2022

Anci rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, il decreto del MEF del 2 marzo 2023 recante “Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 nonché dell’art. 6 del DPCM 28 luglio 2022, approva l’elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con conseguente assegnazione delle risorse. Inoltre, il decreto procede anche ad elencare le revoche disposte.

In particolare:

  • l’allegato 1, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, procedura ordinaria (PNRR, PNC)per i quali è stato riscontrato nelle istanze dei ministeri competenti, il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1 al decreto RGS, ed euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel succitato allegato 2 al decreto RGS;
  • l’allegato 2, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.
  • l’allegato 3, (attuativo del DPCM 28 luglio 2022) contiene l’elenco degli interventi, procedura semplificata (PNRR, PNC), per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento RGS n. 37 del 9 novembre 2022 a cui vengono assegnate, in via definitiva, le risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi PNRR degli enti locali nonché euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali PNC.
    Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

In relazione al monitoraggio, la RGS entro il 27 marzo pv aggiornerà il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione. Gli enti locali entro il 6 aprile pv devono aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2016: Per 228 scuole sbloccato il piano per la ricostruzione

Sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal terremoto del 2016. Imprese e i professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al collaudo. Per le scuole si rende possibile ora la partenza delle progettazioni mentre, per quelle che erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori.

La notizia è stata data oggi durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e i 72 soggetti attuatori, tra cui molti sindaci in rappresentanza dei Comuni, oltre ai referenti di Invitalia.

“Le scuole e il grande servizio che garantiscono per le famiglie e le comunità locali svolgono una funzione fondamentale anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento, che contraddistingue le aree interne e in particolare i territori dell’Appennino centrale. Per questo interventi di questo tipo hanno un valore ulteriore nell’area colpita dal sisma – ha detto il Commissario Castelli, salutando i partecipanti alla riunione. L’obiettivo di tutti noi è fare presto e bene e questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione”.

In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 milioni per i lavori. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici non vincolati sono 181. Gli Accordi Quadro aggiudicati sono due, su 43 aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533 (227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 offerte economiche.
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi interventi, che consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per ciascun edificio scolastico. I soggetti attuatori avranno a disposizione il supporto della Struttura commissariale in tutte le fasi della procedura.

Il Programma di ricostruzione delle scuole, che comprende anche i 228 interventi ora in partenza, è stato il frutto di un importante lavoro che ha coinvolto anche i ministeri competenti, il Dipartimento Casa Italia, l’Anac, le Regioni e i loro Uffici Speciali della Ricostruzione, il Gse e la Sose.

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro materiali, in GU il decreto del MIT di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per lavori eseguiti nel 2023

È stato pubblicato in G.U. n. 55 del 06-03-2023 il decreto del MIT del 1 febbraio 2023 concernente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/ 2022.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate per via telematica tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.

Nella domanda devono essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto tra cui il «calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e visto dal responsabile unico del procedimento» e «l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure». Oltre, ovviamente «l’entità del contributo richiesto».

Il Ministero esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:
– entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: Le nuove tariffe in vigore dal 2023

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.
Con la delibera, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.
Va ricordato che nel bilancio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.
Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025 (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro prezzo materiali, firmato il decreto ministeriale

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato il decreto con il quale si individuano le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici.
Il decreto consentirà di ripartire le risorse assegnate per il 2023 al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, al fine di garantire misure compensative per i maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.
Al fine di agevolare gli operatori e garantire una rapida erogazione delle risorse, il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande di accesso al Fondo ricevute relativamente a ciascuna finestra temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: scheda nuovo codice appalti

Anci ha pubblicato una scheda sintetica sullo schema di decreto legislativo inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, attuativo della legge delega 78/2022, che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023. Il provvedimento, come da PNRR, costituisce una delle riforme rappresentate in sede Europea ed è stato trasmesso sia alla Camera dei Deputati che al Senato (AG n. 19) per acquisire i previsti pareri.

Lo schema di decreto legislativo ha un corpo normativo composto da 229 articoli (a fronte dei 220 del Codice degli Appalti del 2016) e 36 allegati tecnici aventi natura regolamentare (nel d.lgs. 50/16 sono 25).

ANAC: Aumento prezzi e costi più alti, si può fare una variante in corso d’opera

Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi. La variante non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell’opera. Lo chiarisce l’Anac con il Parere di Funzione consultiva n .67 dell’11 gennaio 2023.

Il decreto legge 36/2022 sull’attuazione del Pnrr, ricorda Anac, prevede che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso l’aumento considerevole dei prezzi dei materiali. La norma del decreto richiamata da Anac è espressamente riferita agli appalti relativi all’attuazione del Pnrr. Tuttavia, come già sottolineato dall’Autorità in tre diversi pareri nel 2022, le può essere assegnata una valenza generale, e può essere invocata anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr. La norma, sottolinea Anac, non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d’opera è incluso l’aumento significativo del costo dei materiali.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rischio infiltrazioni mafiose: l’imprenditore è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list

Nel caso in cui bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista. Lo chiarisce ANAC, con il Comunicato del presidente del 17 gennaio 2023.

Nel corso dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, sono infatti emerse delle criticità riguardo all’obbligo dell’iscrizione alla cosiddetta white list, ossia l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nei casi in cui le attività maggiormente esposte non siano l’oggetto principale della gara ma costituiscano attività secondarie o accessorie alla prestazione oggetto dell’appalto.

Anac ricorda che il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Si tratta di un requisito a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, come la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.