Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR, il decreto del MEF

È stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04-01-2025, il decreto del Ministero dell’economia 6 dicembre 2024, recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr”. Le indicazioni si rivolgono alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori dei relativi interventi.

In particolare, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS o, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.

Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l’erogazione di anticipi superiori al 30 per cento.

Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 1 al presente decreto «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Ai fini della conclusione dell’intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate.

Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l’amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l’erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso – con atto motivato – e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell’amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: in GU il decreto MEF su assegnazione definitiva risorse Fondo opere indifferibili anno 2022

Anci rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, il decreto del MEF del 2 marzo 2023 recante “Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 nonché dell’art. 6 del DPCM 28 luglio 2022, approva l’elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con conseguente assegnazione delle risorse. Inoltre, il decreto procede anche ad elencare le revoche disposte.

In particolare:

  • l’allegato 1, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, procedura ordinaria (PNRR, PNC)per i quali è stato riscontrato nelle istanze dei ministeri competenti, il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1 al decreto RGS, ed euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel succitato allegato 2 al decreto RGS;
  • l’allegato 2, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.
  • l’allegato 3, (attuativo del DPCM 28 luglio 2022) contiene l’elenco degli interventi, procedura semplificata (PNRR, PNC), per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento RGS n. 37 del 9 novembre 2022 a cui vengono assegnate, in via definitiva, le risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi PNRR degli enti locali nonché euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali PNC.
    Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

In relazione al monitoraggio, la RGS entro il 27 marzo pv aggiornerà il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione. Gli enti locali entro il 6 aprile pv devono aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION