Nuovo codice dei contratti: il Quaderno operativo Anci sulle funzioni tecniche incentivabili

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni. Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili, oggetto di approfondimento del quaderno operativo dell’ANCI. Obiettivo del documento è quello di fornire una prima disamina dei principali contenuti dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili e cosa cambia rispetto all’articolo 113 del D. Lgs. n.50/2016, nonché per facilitare la prima applicazione della nuova norma, proporre un modello di Regolamento per la definizione degli stessi incentivi.

Con le nuove disposizioni vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. Viene individuato il limite del 2% delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche. Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.

Viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Non c’è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa del personale per l’adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.  Viene innalzato il tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%. È previsto un incremento
ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti mense scolastiche, discriminatorio premiare caratteristiche cucina con punteggio alto

Per assegnare il servizio di mensa scolastica non si può premiare con punteggio troppo elevato le caratteristiche della cucina quali superficie del centro cottura, strumentazione, uso elle energie rinnovabili, dando solo venti giorni di tempo per dimostrarne il possesso. Ciò costituisce un’ingiusta discriminazione tra le imprese che già dispongono di un centro di cottura (come il gestore uscente) e coloro che invece ne siano privi, in contrasto con i principi di massima concorrenza e parità di trattamento. Lo ha stabilito Anac nel parere di precontenzioso n. 156 del 19 aprile 2023.

I rilievi Anac

Nonostante la disponibilità di un centro di cottura sia formalmente prevista come requisito di esecuzione del contratto,  secondo Anac l’assegnazione di un punteggio elevato (pari a 31 punti sugli 80 totali) in ragione del tempo medio per la consegna dei pasti e delle caratteristiche intrinseche del centro fa sì che il possesso del centro diventi sostanzialmente una condizione per la partecipazione alla procedura anziché per la sola esecuzione del servizio, dato che costituisce un elemento che va indicato già al momento dell’offerta.

Inoltre, Anac definisce risibile il tempo concesso all’aggiudicatario per dimostrare il possesso del centro di cottura (dotato, di tutte le certificazioni richieste nel disciplinare di gara): solo venti giorni dall’aggiudicazione. Si tratta, secondo l’Autorità, di una misura restrittiva della concorrenza e volta a premiare chi, all’atto della partecipazione, ne sia già in possesso. In ogni caso, i tempi individuati dalla Stazione appaltante sono anche sproporzionati. La procedura di gara in esame, infatti, è stata bandita a gennaio 2023 mentre l’appalto, riferito alla la refezione scolastica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, verrà avviato nel mese di settembre 2023; sarebbe stato possibile, pertanto, secondo Anac, individuare una tempistica più ampia che garantisse agli operatori economici del settore – non aventi un centro di cottura in prossimità dei plessi scolastici, ma interessati a partecipare – la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, ne erano già in possesso (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, qualificazione Stazioni Appaltanti: le novità del nuovo Codice

Anac ha illustrato le novità del nuovo Codice dei contratti riguardanti le finalità della qualificazione delle stazioni appaltanti, contenute in due articoli (n. 62 e 63) e nell’allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.

Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

I livelli di qualificazione
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, illegittima la proroga della piattaforma depurativa avvenuta senza gara

La proroga della piattaforma depurativa di un comune da parte di un Consorzio Regionale è illegittima, avvenuta senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici stabiliti dalla legge, e in particolare dal Codice degli Appalti. E’ quanto ha accertato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso la propria attività di vigilanza. Ora il Consorzio dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per superare l’illegittimità della proroga, nel rispetto della normativa di settore, fornendo ad Anac tempestive informazioni sugli atti formali che saranno assunti per superare le criticità segnalate.

Il Consorzio ha disposto due proroghe a favore dello stesso operatore economico, nel 2021 e nel 2022; e tuttora la società incaricata gestisce il servizio. Se nella prima proroga si poteva parlare di “eccezionalità ed urgenza” nel far proseguire il rapporto scaduto connessa all’incertezza sul regime giuridico applicabile al consorzio posto in liquidazione – afferma Anac -, diversamente risulta del tutto illegittima l’ulteriore proroga a favore sempre dello stesso soggetto economico.

In sostanza il Consorzio, in vista della scadenza dell’affidamento il 31 dicembre 2022, pur sapendo di aver già fatto proroghe precedenti, non si è attivato per indire la gara, ma ha di fatto lasciato continuare la gestione del servizio al medesimo soggetto, senza porre in atto alcun provvedimento formale per giungere alla gara.

 

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Anac, in consultazione fino al 22 maggio 2023 il Bando Tipo sul nuovo Codice dei Contratti

Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito dell’Autorità lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento è stato predisposto dall’Anac allo scopo di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.

Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso Anac, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL. Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59.

 

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Servizi di supporto al RUP, incarichi esterni solo in assenza di competenze nella Pa

Con il Parere funzione consultiva n..11/2023, Anac ha chiarito le modalità con cui è possibile ricorrere da parte delle stazioni appaltanti a un supporto giuridico-legale per il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), esterno all’amministrazione. La stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Tale incarico va distinto dagli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale. E’ infatti qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione, e va affidato separatamente dagli altri incarichi. Per quanto riguarda le tariffe previste per tali incarichi esterni, per Anac sono applicabili le tariffe per professioni legali, dato che si tratta di un supporto giuridico al Rup, che non dispone di tali competenze, per l’intera procedura di gara o parte di essa.

L’incarico esterno di supporto al Rup “costituisce un’obbligazione nei confronti del committente con oggetto il compimento del servizio, l’organizzazione dei mezzi necessari di tipo imprenditoriale per eseguirlo, e l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione”. Va pertanto intesa come un’attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali, ma che si organizzi anche, con assunzione del rischio, per soddisfare le esigenze dell’ente.

 

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ANCE, Codice dei contratti: norma per norma tutte le principali novità per i lavori pubblici

Come noto, in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”. Il provvedimento costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un documento di analisi delle principali novità e/o criticità contenute nel nuovo codice dei contratti, di interesse per il settore dei lavori pubblici, corredata da una tabella di sintesi, con riserva di effettuare successivi ulteriori approfondimenti di carattere tematico.

Le disposizioni sono analizzate in ordine di numerazione.

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Tabella sintesi

 

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Nota Anci sul nuovo Codice appalti con le principali novità per i Comuni

L’ANCI ha pubblicato una prima nota sul nuovo Codice degli appalti approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023 con le principali novità di interesse per i Comuni. L’entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

I requisiti necessari per la scelta del Rup. Le indicazioni Anac alle stazioni appaltanti

Con il parere a firma del Presidente n. 8/2023, l’ANAC ha chiarito quali sono i requisiti professionali obbligatori per la scelta del RUP.

L’Autorità chiarisce che il Rup debba essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e debba essere in possesso  “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere “in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Per gli appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (esempio dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione.

Pertanto, il RUP deve possedere titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, con l’anzianità di servizio e l’esperienza di almeno cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, maturate “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”. L’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, pertanto, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

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Codice Appalti approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari.

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera (fonte MIT).

L’Entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° di aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023.

 

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