ANAC: Contestazioni dell’Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall’affidamento di servizi

Con il Parere di Precontenzioso delibera n.234 del 15 maggio 2024 l’Anac nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in ordine alla legittimità dell’esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante in quanto «ai sensi dell’art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, inadempiente agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tanto da costituire grave violazione definitivamente accertata come indicato all’art 1, 2 e 4 dell’Allegato II.10 del citato D. Lgs. 36/2023», ha evidenziato che non basta aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrateper essere esclusi da una gara d’appalto. Per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

Nel caso di specie, l’unica violazione imputata e imputabile alla società istante riguarda una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata in esito ad un controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi. Il riferimento è al mancato (o comunque inesatto) versamento dell’Ires per il periodo di imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale già in data 2.11.2023, ovvero entro la prevista scadenza del termine di 30 giorni indicato nella contestazione stessa, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuove modalità di versamento del contributo ANAC

Con avviso 9 maggio 2024, Anac comunica le nuove modalità di versamento del contributo. In particolare:

  • per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 tramite la nuova Piattaforma contratti pubblici, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire mediante il sistema di pagamento pagoPA; pertanto, per le suddette gare, non saranno elaborati i relativi bollettini MAV. La modalità di versamento del contributo tramite pagoPA sarà resa disponibile nell’ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell’ANAC. Con successivo comunicato verrà data notizia della disponibilità del nuovo servizio;
  • per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 tramite il precedente sistema SIMOG, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire, come di consueto, mediante il bollettino MAV, il quale è attualmente in elaborazione sul servizio Gestione Contributi Gara dell’ANAC.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifiche ai documenti di gara: Occorre ripubblicare gli atti e riaprire i termini di partecipazione

ANAC, con il parere di precontenzioso n. 147 del 20 marzo 2024, intervenendo in merito ad una procedura negoziata senza bando per l’affidamento da parte della Scuola Superiore Meridionale dell’ideazione di una campagna pubblicitaria con produzione audio-visiva social, ha rilevato che in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.

L’Autorità, con delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023, sebbene relativa alla normativa previgente ma ancora attuale rispetto al nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. n. 36/2023, ha precisato che: «in presenza di modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. […] In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del ‘‘contrarius actus’’, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo)» (cfr. Tar Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata; ANAC. Delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023);

Inoltre, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara. I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto “conseguentemente che la proposta di aggiudicazione disposta sulla base della formula emendata dai chiarimenti non sia legittima e che la stazione appaltante, con riferimento alla gara in essere e alla lex specialis pubblicata, sia tenuta all’applicazione della formula di aggiudicazione indicata dal capitolato; diversamente, qualora ritenga tale formula non coerente con le proprie esigenze e con il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente, è tenuta all’annullamento della procedura e alla indizione di una nuova gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi Anac: attivato l’accesso anche tramite SPID per uso professionale

On line nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali Spid, CIE e eIDAS, anche tramite SPID per uso professionale.

Attualmente i servizi erogati da Anac già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

•    Certificati esecuzione lavori 
•    Attestazioni SOA (nuova versione) 
•    Gestione Contributi Gara
•    Portale dei Pagamenti di ANAC
•    Qualificazione delle stazioni appaltanti
•    Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione
•    Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
•    Piattaforma Contratti Pubblici
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all’Operatore economico
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo piccoli comuni: pubblicato l’avviso, istanze dal 14 marzo

Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture informa che è online l’Avviso pubblico recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

In base alle indicazioni dell’Avviso Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://stradepiccolicomuni.mit.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del 14 marzo 2024 e fino alla stessa ora del 29 Marzo 2024.
Le istanze dovranno essere presentate con le modalità e con i criteri individuati dal decreto ministeriale n. 6/2024 e dovranno indicare:

  • gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto;
  • l’importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
  • l’entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro;
  • il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell’intervento;
  • l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo;
  • eventuali forme di cofinanziamento relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

La graduatoria per l’annualità 2023 sarà elaborata, per ciascuna area territoriale, tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile.
Nel caso di parimerito si terrà conto del maggior livello di progettazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le risorse relative all’anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni transitorie sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi informatici Anac

In seguito all’acquisto di efficacia delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione sono state rappresentate dalle stazioni appaltanti alcune difficoltà operative riguardo alla profilazione dei responsabili di fase delle procedure di affidamento nei sistemi informativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per evitare il rallentamento delle procedure, in attesa dei necessari interventi sui sistemi, l’Autorità, con il Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024, ha approntato una soluzione transitoria che consente l’accesso ai sistemi da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (RUP).

A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Se il direttore lavori lascia l’incarico, gara da rifare, non si può solo scorrere la graduatoria

Con Nota del Presidente approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2024, Anac ha evidenziato che se, durante un appalto, il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara.

La norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto, in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Gestione degli appalti: al via l’indagine RUP 2024

È stata avviata indagine Rup 2024, promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ifel-Fondazione Anci, Sna, Itaca, in collaborazione con Anac, Consip e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ondotta nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale RUP, istituito all’interno del Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy.

Gli interrogativi alla base dell’indagine Rup 2024: Cosa non funziona nella gestione degli appalti? Come migliorarli? Quali sono le criticità che vengono avvertite di più dagli addetti ai lavori, in particolare i Rup, responsabili unici del progetto? Quali competenze vanno migliorate, anche alla luce del nuovo Codice appalti?

Per partecipare alla rilevazione si può rispondere dal 4 al 18 marzo 2024 al questionario anonimo on line.

I risultati della rilevazione, trattati in forma aggregata, confluiranno nella seconda edizione del rapporto di ricerca “Osservatorio RUP” di cui verrà data ampia diffusione e contribuiranno alla definizione dei percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla Pnrr Academy in materia di contratti pubblici, anche in attuazione della strategia professionalizzante.

In caso di problemi o difficoltà nella compilazione del questionario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail specificando sempre il nome del proprio ente di appartenenza:
•    per questioni contenutistiche relative alla compilazione del questionario scrivere a: aggiornamentorup@fondazionefel.it
•    per problemi di natura esclusivamente tecnica scrivere a: aggiornamentorup@itaca.org.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche: non è necessaria l’adozione di un apposito regolamento

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere 2393 del 26.02.2024, nel fornisce riscontro ad un quesito in materia di incentivi per funzioni tecniche, volto ad appurare se sia ancora necessario adottare un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.

Il Ministero ricorda che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”. Resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto: clausola penale solo in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione

L’ANAC, con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha rilevato che nella gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatti in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, la società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

 

La redazione PERK SOLUTION