Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022

È stato licenziato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti), redatto da un ampio gruppo di lavoro formato da personale di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale e ha visto il contributo di molte amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane.
Il nuovo documento di indirizzo strategico, che accompagna la trasformazione digitale del Paese, rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani precedenti: laddove la prima edizione poneva l’accento sull’introduzione del Modello strategico dell’informatica nella PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello. Il nuovo Piano Triennale si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, avendo – nell’ultimo triennio – condiviso con le amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e gli stessi riferimenti progettuali.
Pur nella continuità con quello precedente, l’elemento innovativo del Piano 2020-2022 introduce un’importante innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati – nell’arco del triennio sono state definite circa 200 azioni nei vari ambiti di pertinenza e per soggetti coinvolti – con un forte accento sulla misurazione dei risultati, presentando così uno spunto di riflessione e una guida operativa per tutte le amministrazioni: la cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo approccio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, referto sullo stato di attuazione del Piano triennale per l’informatica 2017-2019 negli enti territoriali

Con deliberazione n. 15 del 14 luglio 2020, la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – ha approvato la relazione con la quale riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del piano triennale per l’informatica 2017-2019 negli enti territoriali. La finalità della rilevazione è quella di fornire una fotografia della situazione attuale di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, delineando il quadro informativo/statistico del livello di informatizzazione delle Amministrazioni territoriali coinvolte e richiamando, al contempo, l’attenzione di queste ultime sulla necessità di portare a compimento le attività operative indicate dal Piano per migliorare la qualità e quantità dei servizi resi al cittadino, con maggior efficienza e risparmi di spesa. La relazione è articolata in due volumi. Nel primo viene fornito un quadro della situazione a livello nazionale. Nel secondo volume sono riportate le analisi di maggior dettaglio per ogni tema affrontato nel questionario e un’Appendice, contenente il questionario, il glossario che lo corredava, le FAQ pubblicate a supporto della compilazione, i link ai Piani Triennali per l’Informatica 2017-2019 e 2019- 2021.
Diversi sono i profili di rilievo emersi delle risultanze istruttorie. Il primo riguarda la nomina del Responsabile per la transizione al digitale (RTD), a cui, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, d.lgs. n. 82/2005), è affidata l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione dell’amministrazione in senso digitale. La mancata nomina del RTD è stata riscontrata in 4.605 enti, pari al 63,3% del totale delle amministrazioni. Nel 67,9% delle nomine effettuate, il Responsabile per la transizione al digitale è privo di competenze specifiche nel campo IT e tale fenomeno è stato riscontrato soprattutto negli enti di minori dimensioni. Altro profilo che merita particolare attenzione riguarda le modalità di identificazione degli utenti in rete per l’accesso all’erogazione dei servizi: oltre il 70% delle Province e Città metropolitane, infatti, ed ancor più i Comuni – con una percentuale che supera l’80% – non consente ancora l’accesso al proprio portale e servizi on line attraverso tale sistema di autenticazione (con la sola eccezione dei Comuni con più di 60.000 abitanti e dei 12 Comuni più popolosi). Delle 27 Province e Città metropolitane (su 98) e dei 1.373 Comuni (su 7.153) che hanno attivato la piattaforma abilitante SPID, meno della metà richiede SPID come forma preferenziale rispetto ad altri sistemi di autenticazione. Le richieste di assistenza alla compilazione del Questionario, inviate al Servizio di supporto da parte degli enti, hanno rivelato, spesso, una conoscenza molto elementare, o in diversi casi addirittura assente, delle modalità di funzionamento dei principali sistemi tecnologici per la digitalizzazione dei servizi, come, ad esempio, le piattaforme abilitanti o l’identità digitale SPID.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Enti locali: il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è assoluto e illimitato

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. Tale modalità di esercizio del diritto di accesso, oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano (sono transitati o transiteranno) per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l’espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle “notizie” e alle “informazioni” in possesso dell’ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell’organo consiliare. Molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ult. periodo, TUEL nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il vademecum Anci per le amministrazioni coinvolte nelle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre

L’ANCI, al fine di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate nella prossima tornata elettorale (20 e 21 settembre il primo turno e 4 e 5 ottobre gli eventuali ballottaggi), ha predisposto il un vademecum di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.
Il vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l’eleggibilità dei candidati. È Presente anche un quadro riepilogativo delle fonti normative citate nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: le concessioni balneari sono un’occasione di guadagno e vanno messe a gara

“In punto di diritto va rammentato che, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza nazionale aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si è del resto espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi, in particolare, che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394), segnalando l’esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte (cfr., in epoca ancora antecedente ed in via generale, Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2002 n. 934)”.
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4610/2020 del 17 luglio 2020, pronunciandosi rispetto all’appello contro una sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, Sez.  III, 9 luglio 2015 n. 992, che aveva già respinto un ricorso per ottenere l’annullamento di una determina dirigenziale del Comune di Bari, emessa dal direttore della Ripartizione sviluppo economico, con la quale si disponeva di dare corso alla procedura di rinnovo di due concessioni demaniali (già avviata dalla Capitaneria di Porto di Bari), in relazione ad un locale in muratura sito nell’area demaniale prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, mediante licitazione privata. Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR, ha ritenuto corretta la procedura comparativa per la selezione pubblica avviata prima dalla Capitaneria di Porto di Bari e poi dal Comune di Bari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Spese consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, le istruzioni del Ministero dell’Interno

Con circolare F.L. n. 15/2020, la Direzione Centrale della Finanza locale fornisce le istruzioni operative allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da espletare il 20 e 21 settembre 2020. La Direzione ricorda che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Per la programmazione della spesa, l’importo stimato delle assegnazioni agli enti, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 27 luglio 2020, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura. Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazioni per la frequenza di asili nido: recupero ISEE difforme

Dal 2020 il rimborso spettante al richiedente il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all’ ISEE minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.
L’Istituto, con il messaggio 16 luglio 2020, n. 2839, fornisce ulteriori informazioni sul processo di recupero nei casi di ISEE difformi o non trovati.
Il messaggio, inoltre, illustra le modalità di gestione dell’ISEE con interventi manuali da parte dell’operatore della struttura territoriale e la procedura di consultazione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento autovetture di servizio prorogato al 30 settembre 2020

Le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un’apposita sezione del proprio sito.
Sono escluse dal censimento:
Le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 24 settembre 2014 Non devono essere pertanto inserite:

  • Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • Auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
  • Auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…)
  • Auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali
  • Auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
  • I veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Se presenti nel sistema veicoli erroneamente censiti negli anni precedenti questi devono essere eliminati.
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria covid – 19 il censimento è prorogato fino al 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Individuate le date per lo svolgimento del referendum popolare confermativo e delle elezioni suppletive

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.
La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION