L’art. 114 della bozza di DL Rilancio prevede il reintegro del fondo di solidarietà comunale per 400 milioni, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà alimentare tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare
1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.