Skip to content

Appalti, anticipazione del prezzo: il termine di 15 giorni ha natura ordinaria

Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 125 del decreto legislativo 36/2023 per l’erogazione dell’anticipazione negli appalti di lavori non ha natura perentoria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, in risposta a un quesito relativo alla possibilità di liquidare l’anticipazione anche dopo un significativo lasso di tempo dalla consegna dei lavori.

Il caso prospettato riguarda un operatore economico che, a oltre tre mesi dall’avvio del cantiere e senza aver richiesto stati di avanzamento, ha depositato soltanto in quel momento la polizza fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipazione. Il dubbio era se, superato il termine dei quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il diritto all’anticipazione dovesse considerarsi definitivamente perso.

L’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche quando l’esecuzione sia avviata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Il legislatore, dunque, collega espressamente il pagamento dell’anticipazione a un momento preciso: l’effettivo avvio dell’esecuzione. Il Ministero richiama proprio questo collegamento funzionale tra anticipazione e inizio della prestazione. L’anticipazione non è una somma svincolata dall’andamento dell’appalto, ma uno strumento finanziario pensato per sostenere l’avvio del cantiere, garantendo liquidità iniziale all’appaltatore affinché possa far fronte ai costi di organizzazione, mobilitazione e prime lavorazioni. In altre parole, l’anticipazione vive in rapporto diretto con l’effettivo inizio dell’intervento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Senza la polizza, la stazione appaltante non può procedere al pagamento. Se la garanzia viene depositata tardivamente, si crea uno scostamento rispetto alla scansione temporale ordinaria, ma non per questo si determina automaticamente la perdita del diritto.

L’anticipazione può essere erogata anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali. Occorre verificare il tempo effettivamente trascorso dall’avvio dell’appalto, l’articolazione del cronoprogramma, il concreto sviluppo delle attività di cantiere e, soprattutto, le ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia. Se il cantiere è effettivamente avviato, le lavorazioni procedono in linea con i tempi contrattuali e il ritardo non è indice di inerzia o di inadempimento imputabile all’appaltatore, l’erogazione può ritenersi compatibile con la ratio della norma.

La risposta ministeriale, quindi, non introduce una deroga al sistema, ma ne chiarisce la logica applicativa. Il termine dei quindici giorni resta la regola ordinaria; tuttavia, non assume carattere decadenziale automatico. L’elemento decisivo non è il mero dato cronologico, ma la coerenza tra anticipazione e fase di effettivo avvio dell’esecuzione. Se tale nesso funzionale permane, l’anticipazione conserva la sua giustificazione.

 

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli