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Affidamento attività di progettazione di opere con disponibilità finanziaria limitata

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 270/2021, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 4, del D.L. n. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019), di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione di opere, anche qualora sia presente una disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell’intera opera, ha ricordato che gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione.

L’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 32/2019 (decreto Crescita) prevede, infatti, che “Per gli anni dal 2019 al 2023 soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”. La finalità del legislatore è chiaramente quella di dare la possibilità agli enti attuatori di disporre – pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione più avanti evidenziati – di un “parco progetti” che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l’assenza anche di un livello minimo di progettazione cantierabile. La strategicità che assume, nella volontà legislativa, tale norma derogatoria, nell’ottica dell’accelerazione degli appalti, della crescita del sistema Paese e, sicuramente, al fine di far fronte alle notevoli sfide del PNRR, trova conferma nella previsione dell’art.52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con D.L.n.183/2020), la disposizione di cui all’art.1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, originariamente valida solamente per il biennio 2019-2020.

Per la Sezione, la possibilità di avviare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza, deve comunque avvenire nel rispetto di alcune regole di carattere generale:

  1. l’affidamento degli incarichi di progettazione deve trovare apposita copertura nei documenti contabili dell’Ente, stante, tra l’altro, la previsione dell’articolo 24, comma 8 bis, del D.lgs. n. 50/2016;
  2. il conferimento degli incarichi di progettazione deve ritenersi giuridicamente ammissibili, ove, motivatamente, la Pubblica amministrazione dimostri l’assenza e/o l’insufficienza di personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione, strumentale alla realizzazione dell’opera pubblica;
  3. l’incarico di progettazione, pur dotato dell’adeguata copertura finanziaria, non sia fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare, ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION