La Corte dei conti, Sezione Veneto, con la deliberazione n. 136/2026/PAR, ha ribadito che gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente spmp esclusi dal limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75,
L’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 consente agli enti locali di destinare una quota del maggior gettito derivante dal recupero dell’evasione IMU e TARI al trattamento accessorio del personale, prevedendo espressamente una deroga al limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tuttavia, tale disposizione non introduce alcuna deroga al diverso vincolo previsto dall’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, che impone agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale e che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza contabile, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che tale limite continua a trovare applicazione, salvo espresse esclusioni previste dal legislatore.
In base al principio di stretta interpretazione delle deroghe legislative (ubi lex voluit dixit), possono essere escluse dal computo della spesa di personale solo le fattispecie espressamente previste dalla legge o riconosciute in via giurisprudenziale in presenza di specifiche condizioni, quali il finanziamento integrale mediante risorse esterne (fondi europei o trasferimenti vincolati da altri soggetti), secondo il principio della neutralità finanziaria.
Gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI non rientrano in tali ipotesi, in quanto finanziati con risorse proprie dell’ente, ossia mediante una quota del maggiore gettito accertato e riscosso. Pertanto, in assenza di una deroga espressa al limite di cui all’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, tali somme devono essere considerate nel computo della spesa di personale.






