Con la FAQ n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia.
Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi. La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.
Parallelamente, la ASL diviene il soggetto che esercita il controllo economico del bene e, pertanto, è tenuta ad iscrivere l’immobile nel proprio Stato patrimoniale. L’azienda sanitaria dovrà fornire adeguata informativa nella nota integrativa e registrare il cespite nel proprio inventario come bene di terzi ricevuto in uso gratuito.
Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sostenute successivamente dalla Provincia, il chiarimento esclude in modo netto qualsiasi possibilità di capitalizzazione da parte dell’ente proprietario. Sebbene l’ITAS 4 preveda che i costi di manutenzione straordinaria incrementino il valore dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, tale regola presuppone che il bene sia iscritto nello Stato patrimoniale del soggetto che sostiene la spesa. Nel caso in esame tale presupposto viene meno, poiché la Provincia ha già eliminato il cespite dai propri attivi patrimoniali.
Le spese straordinarie sostenute dalla Provincia non possono essere considerate investimenti e devono essere trattate come costi dell’esercizio, con integrale imputazione al conto economico. Solo nel caso in cui esista una convenzione che imponga alla ASL il rimborso delle somme anticipate, la Provincia potrà rilevare un credito nei confronti dell’azienda sanitaria. In assenza di tale obbligo di restituzione, l’intervento manutentivo assume la natura di un onere corrente.
La posizione della ASL è specularmente opposta. Essendo il soggetto che controlla il bene, l’azienda sanitaria deve applicare integralmente le regole dell’ITAS 4 relative alle immobilizzazioni materiali. Le manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile, indipendentemente da chi abbia sostenuto materialmente il pagamento, determinano un incremento del valore del cespite iscritto nello Stato patrimoniale della ASL. Il principio contabile, infatti, non collega la capitalizzazione al soggetto che finanzia l’intervento, ma al soggetto che controlla il bene e beneficia dell’incremento di utilità economica o di capacità di servizio derivante dall’intervento stesso.
La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere: Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.
Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.
Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”
La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.
Sintesi dei ruoli:
- Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
- ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.





