Con il parere n. 2726 del 27 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno è tornato ad affrontare un tema che continua a generare rilevanti criticità applicative negli enti locali: il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.
La questione trae origine dalla richiesta formulata dal segretario di un Comune con popolazione pari a circa 14.600 abitanti, nel quale la giunta, originariamente composta dal sindaco e da cinque assessori nel rispetto della quota minima di rappresentanza femminile prevista dalla legge, si è successivamente ridotta a quattro assessori a seguito delle dimissioni di una componente donna. La nuova composizione dell’organo esecutivo determina così una presenza femminile inferiore alla soglia del 40 per cento stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.
La norma, ormai consolidata nel sistema ordinamentale degli enti locali, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Si tratta di una disposizione che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente qualificato non come mero criterio programmatico, ma quale parametro cogente di legittimità dell’azione amministrativa.
Il Ministero richiama, in primo luogo, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015, secondo cui il principio di equilibrio di genere deve trovare applicazione non soltanto al momento della formazione iniziale della giunta successivamente alle elezioni, ma anche in occasione delle nomine effettuate nel corso della consiliatura. Una diversa interpretazione consentirebbe infatti un agevole aggiramento della disciplina mediante sostituzioni assessorili idonee ad alterare gli equilibri previsti dalla legge.
Il parere ministeriale assume particolare rilievo perché chiarisce che l’eventuale deroga al principio di rappresentanza di genere costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale. L’effettiva impossibilità di reperire soggetti appartenenti al genere sottorappresentato disponibili ad assumere l’incarico assessorile deve infatti essere dimostrata in modo rigoroso attraverso un’adeguata istruttoria amministrativa.
Sul punto il Ministero richiama numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno progressivamente innalzato il livello di approfondimento richiesto agli enti locali. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 406 del 2016, aveva già evidenziato come l’impossibilità di garantire la presenza dei due generi dovesse essere “adeguatamente provata”. Successivamente, il TAR Molise, con la sentenza n. 243 del 2023, ha individuato nell’avviso pubblico uno strumento idoneo a garantire trasparenza e massima apertura nella ricerca delle candidature disponibili. Ancora più significativa appare la recente sentenza del TAR Campania n. 1087 del 10 febbraio 2025, richiamata dal Ministero, nella quale si afferma che la natura fiduciaria della carica assessorile non consente di limitare la ricerca alle sole persone appartenenti alla medesima lista o coalizione politica del sindaco.
Quest’ultimo passaggio assume una portata particolarmente incisiva sul piano operativo. La giurisprudenza amministrativa sembra infatti orientata a ritenere insufficiente una mera verifica interna agli equilibri politici originari della maggioranza, imponendo invece al sindaco un’attività istruttoria ampia e concretamente verificabile. Non basta dunque affermare genericamente l’assenza di disponibilità femminili; occorre documentare le iniziative effettivamente intraprese per individuare possibili candidate e motivare puntualmente le ragioni che impediscono il raggiungimento della quota prevista dalla legge.
Il Ministero ribadisce quindi che la permanenza di una composizione non conforme alla normativa può trovare giustificazione solo in presenza di una comprovata impossibilità oggettiva e temporanea, adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina o negli atti correlati. In assenza di tale dimostrazione, la mancata ricostituzione dell’equilibrio di genere espone l’ente a possibili impugnative davanti al giudice amministrativo.
Particolarmente delicata è poi la questione relativa alla validità delle deliberazioni adottate dalla giunta nelle more della sostituzione dell’assessore dimissionario. Sul punto il parere ministeriale richiama il precedente parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015, che distingue due differenti situazioni.
Nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso la composizione della giunta, l’organo continua a ritenersi validamente costituito sino all’eventuale pronuncia che ne accerti l’illegittimità. Trova infatti applicazione il principio di continuità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che gli atti adottati nel frattempo conservano efficacia.
Diversa è invece l’ipotesi in cui la composizione irregolare non venga impugnata nei termini di legge. In tale situazione gli atti deliberativi, se non contestati, divengono inoppugnabili e acquisiscono stabilità definitiva.
Applicando tali principi al caso concreto, il Ministero conclude che le deliberazioni adottate dalla giunta composta dal sindaco e da quattro assessori, pur in presenza di una temporanea violazione dell’equilibrio di genere determinata dalle dimissioni dell’assessore donna, devono ritenersi valide ove non impugnate.
Il parere conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il principio di parità di genere nelle giunte comunali rappresenta un vincolo sostanziale dell’organizzazione amministrativa locale e non un adempimento meramente formale limitato al momento genetico dell’organo. Allo stesso tempo, tuttavia, viene salvaguardata la continuità dell’azione amministrativa, evitando che la temporanea irregolarità compositiva determini automaticamente l’invalidità degli atti adottati dall’esecutivo comunale.






