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Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico, chiarendo in modo netto il riparto di giurisdizione in materia di mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. Nel caso di specie, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva convenuto in giudizio una società alberghiera e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna per danno erariale pari all’imposta di soggiorno incassata dai clienti e non riversata al Comune di Montegrotto Terme per gli anni 2022 e 2023.

L’amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla giurisdizione contabile. La Procura contabile e la Procura generale presso la Cassazione avevano invece difeso la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

La Suprema Corte afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e riconduce la controversia nell’alveo della giurisdizione tributaria, valorizzando il mutato assetto normativo introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla successiva interpretazione autentica del 2021.

Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. A rafforzare tale impostazione è intervenuto l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova qualificazione, estendendola anche ai rapporti sorti prima del 19 maggio 2020.

La Corte sottolinea che:

  • il gestore non è più un ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo;
  • egli è debitore in proprio dell’imposta, seppur solidalmente e con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (il turista);
  • l’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, partecipando della stessa natura dell’obbligo fiscale del cliente.

Ne discende che il mancato versamento dell’imposta non può più essere qualificato come maneggio di denaro pubblico, né può fondare un obbligo di resa del conto tipico degli agenti contabili.

In tale contesto, la pretesa comunale per l’omesso versamento dell’imposta non integra automaticamente un danno erariale; coincide con l’oggetto stesso dell’obbligazione tributaria; deve essere fatta valere secondo gli strumenti e davanti al giudice propri del sistema fiscale.

La Corte respinge inoltre l’ipotesi di una coesistenza tra giurisdizione tributaria e contabile, ritenendola foriera di duplicazioni sanzionatorie e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto.

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