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Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

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