Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

Allegati:

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION