Società partecipate in liquidazione: il Comune non può pagare il compenso del liquidatore

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 160/2026, interviene sul tema del soccorso finanziario alle società partecipate in liquidazione, chiarendo che il Comune socio non può farsi carico del compenso del liquidatore quando il patrimonio sociale sia incapiente. Il principio viene affermato in risposta ad un quesito formulato da un Comune, concernente una società a responsabilità limitata partecipata già posta in liquidazione e priva di risorse sufficienti per remunerare un nuovo liquidatore.

La vicenda prende origine dalla necessità di sostituire il liquidatore in carica, ritenuto inadempiente per la mancata predisposizione degli atti necessari alla chiusura della procedura liquidatoria e alla cancellazione della società dal registro delle imprese. L’ente locale chiedeva quindi se fosse possibile sostenere direttamente, con risorse del proprio bilancio, il compenso del nuovo professionista, al fine di evitare l’aggravamento delle perdite e il rischio di future responsabilità in capo al socio pubblico.

Nel merito, il parere ricostruisce in modo sistematico il rapporto tra disciplina civilistica delle società di capitali e normativa speciale dettata dal d.lgs. n. 175/2016 (TUSP). Il punto di partenza è il principio di autonomia patrimoniale perfetta della società a responsabilità limitata, sancito dall’articolo 2462 del codice civile: delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, anche quando il socio sia un ente pubblico.

Secondo la Corte, tale principio conserva piena efficacia anche nella fase liquidatoria. Il liquidatore agisce infatti quale organo della società e i costi della liquidazione, compreso il relativo compenso, restano debiti della società stessa. L’eventuale incapienza del patrimonio sociale non determina alcun automatico trasferimento dell’onere sul socio pubblico.

A rafforzare tale conclusione interviene l’articolo 14, comma 5, del TUSP, che introduce il divieto di soccorso finanziario in favore delle società partecipate in perdita. La disposizione impedisce agli enti pubblici, salvo tassative eccezioni, di effettuare trasferimenti straordinari, aumenti di capitale, aperture di credito o altre forme di sostegno economico a favore di società strutturalmente deficitarie.

La Corte chiarisce che il pagamento diretto del compenso del liquidatore da parte del Comune costituisce, nella sostanza, proprio un trasferimento straordinario di risorse pubbliche alla società partecipata. Non assume rilievo la circostanza che il pagamento venga effettuato direttamente al professionista anziché transitare formalmente per la società: sul piano economico e funzionale, l’operazione equivale comunque all’assunzione di una passività sociale da parte dell’ente pubblico.

La Sezione esclude inoltre che possano giustificare l’esborso pubblico il rischio di aggravamento delle perdite, l’eventuale apertura di procedure giudiziali o la prospettata responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile. Tali elementi, osserva la Corte, non trasformano una spesa vietata in un onere legittimamente imputabile al bilancio comunale. Si tratta infatti di valutazioni prognostiche e gestionali che non incidono sulla natura giuridica dell’operazione.

Il parere richiama infine i rimedi già previsti dall’ordinamento societario per fronteggiare l’inerzia del liquidatore, tra cui la revoca, l’azione di responsabilità e persino la cancellazione d’ufficio della società dopo tre anni di mancato deposito dei bilanci di liquidazione. Viene inoltre ricordata la possibilità, rimessa all’autonomia organizzativa dell’ente, di nominare liquidatori che svolgano l’incarico a titolo gratuito, evitando così qualsiasi trasferimento finanziario incompatibile con il TUSP.

Cassazione: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225/2026, intervengono su una delle questioni più controverse sorte dopo l’introduzione del canone unico patrimoniale, chiarendo definitivamente che il CUP possiede natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Il giudizio trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza nell’ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava il corretto riparto di giurisdizione: se le controversie sul canone unico dovessero essere devolute al giudice ordinario, al giudice tributario oppure ripartite caso per caso in relazione alla concreta natura della pretesa azionata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l’occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Sul piano processuale, la sentenza produce effetti immediati di grande importanza operativa. D’ora in avanti, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari relativamente al canone unico dovranno essere impugnati davanti al giudice tributario. Viene così meno il rischio di conflitti di giurisdizione e di pronunce contrastanti che aveva caratterizzato i primi anni di applicazione del CUP. La decisione incide anche sul regime processuale applicabile. La riconduzione del canone unico nell’alveo tributario comporta infatti l’applicazione delle regole proprie del processo tributario, comprese quelle relative ai termini di impugnazione, all’onere probatorio, alla sospensione dell’atto e al sistema delle tutele cautelari.

La sentenza presenta inoltre implicazioni rilevanti per gli enti locali sotto il profilo regolamentare e gestionale. Il riconoscimento della natura tributaria del CUP rafforza infatti l’esigenza di conformare regolamenti comunali, attività accertativa e procedure di riscossione ai principi tipici dell’ordinamento tributario, inclusi quelli di legalità, capacità contributiva, motivazione degli atti e tutela del contribuente.

Non meno importante è il riflesso sul sistema della riscossione affidata ai concessionari esterni. La pronuncia consolida la qualificazione pubblicistica dell’attività di accertamento e riscossione del CUP, con possibili ricadute anche sul contenzioso pendente e sulla validità degli atti già notificati.

Anci, Rinnovo CCNL: Nota applicativa e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3

Anci ha pubblicato la nota applic06ativa -Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3” sottoscritta dalle scriventi Associazioni in data 30 gennaio 2026. Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 9 dicembre 2025, ha dovuto recepire le dinamiche inflattive relative agli anni 2022 e 2023 non intercettati con il precedente rinnovo del CCNL del maggio 2022.

Gli orientamenti riportati nella nota mirano a fornire una lettura condivisa delle scriventi rispetto a tutti gli affidamenti in corso e intendono costituire uno strumento applicativo al fine di coordinare la normativa regolatoria relativa al Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029 ed i maggiori oneri economici rinvenienti dal citato rinnovo del CCNL al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario.

Proprio a tal fine alla nota applicativa sono state allegate le tabelle retributive sottoscritte con le organizzazioni sindacali stipulanti dalla cui analisi emergono i rilevanti aumenti che sono stati sinteticamente riportati nella prima pagina dell’allegato alla nota.