Accrual, Servizio per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio per la fase pilota

Come noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) “adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL)”, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche “disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

A tal riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che è in linea su Area RGS il canale “Riforma della contabilità Accrual”, dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR e, specificamente, al servizio di trasmissione telematica, nell’ambito della fase pilota, degli schemi di bilancio 2025 alla Ragioneria Generale dello Stato. Il canale potrà raccogliere contenuti informativi e indicazioni operative a supporto degli enti coinvolti. Sono stati preventivamente accreditati all’utilizzo del nuovo servizio gli utenti delle amministrazioni che hanno l’obbligo di produrre e trasmettere gli schemi di bilancio per la fase pilota (articolo 10, commi 3-12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 e Determina RGS n. 259 del 26 novembre 2024).

Dopo il login con le credenziali fornite dal MEF o, in alternativa, con lo Spid, gli enti accedono al servizio di “Trasmissione schemi di bilancio”, nell’ambito del canale della Riforma. Attraverso la funzionalità  “Usa il servizio” si può procedere all’invio degli schemi di bilancio in formato XBRL, oppure, qualora non fosse possibile produrre l’XBRL, richiedere l’autorizzazione all’invio degli schemi in formato XLS. Gli enti che, pur tenuti all’invio, non risultino accreditati al servizio possono richiedere l’abilitazione al servizio tramite il sistema di ticketing al seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it/assistenza/supporto . Con le stesse modalità possono chiedere di essere accreditati al servizio anche gli enti non assoggettati agli adempimenti della fase pilota che, su base volontaria, hanno proceduto ad elaborare gli schemi di bilancio e intendono trasmetterli telematicamente alla RGS.
Per problemi relativi alle utenze per la fase pilota si può anche scrivere alla seguente casella di posta utenzepilota.accrual@mef.gov.it    .

Per ogni altra informazione si rinvia alle istruzioni tecniche, di seguito scaricabili, che sono state aggiornate e integrate con le indicazioni per l’accesso e l’utilizzo della nuova interfaccia.  Sono, inoltre, disponibili le versioni definitive delle tassonomie XBRL. AI seguenti link sono scaricabili i due file aggiornati:

– documento di istruzioni tecniche per la trasmissione
 tassonomie XBRL

Regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 392/1941, come modificata ed integrata dai commi 526-530dell’art. 1 della legge 190/2014, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese per uffici giudiziari siti in immobili di proprietà degli enti locali – per i quali cessa il riconoscimento di un corrispettivo per il concesso godimento – sono poste direttamente a carico dello Stato ed attengono a tutti quei servizi ed opere ritenuti necessari a rendere l’immobile di proprietà comunale funzionale alle esigenze dell’Amministrazione della giustizia, ivi incluse quelle di manutenzione straordinaria e/o per interventi strutturali. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2026, in riscontro ad una richiesta di chiarimento da parte di un Comune in merito al regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari.

Nel sistema originario, l’art. 1 della legge del 1941 poneva a carico dei comuni sede di uffici giudiziari una serie ampia di oneri qualificati come “spese obbligatorie”, comprendenti sia i costi di primo impianto sia quelli di gestione e funzionamento degli immobili destinati alla funzione giudiziaria, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, servizi e forniture. A fronte di tale obbligo, lo Stato riconosceva un contributo annuo, inizialmente determinato in misura tabellare e successivamente suscettibile di aggiornamento in presenza di specifiche esigenze, soprattutto in caso di interventi strutturali sugli edifici giudiziari.

Tale assetto, pur oggetto di revisione procedurale nel tempo, è stato ritenuto compatibile con i principi costituzionali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, sulla base dell’assunto secondo cui la distribuzione degli oneri finanziari tra livelli di governo non richiede una perfetta corrispondenza con le funzioni esercitate, ma può rispondere a criteri di ragionevolezza e tendenziale equilibrio. In questa prospettiva, è stato valorizzato anche il beneficio indiretto che la presenza degli uffici giudiziari comporta per le comunità locali.

Il punto di svolta è rappresentato dalla riforma del 2014, che interviene in modo incisivo sul riparto delle competenze finanziarie. A decorrere dal 1° settembre 2015, infatti, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari vengono trasferite integralmente allo Stato, con contestuale cessazione degli obblighi di contribuzione in capo ai comuni e soppressione dei canoni per l’utilizzo degli immobili comunali destinati alla funzione giudiziaria. La norma prevede inoltre il subentro del Ministero della giustizia nei rapporti giuridici in essere, mantenendo tuttavia impregiudicate le posizioni debitorie e creditorie già maturate.

Il decreto attuativo del 2015 e gli atti organizzativi successivi hanno completato il passaggio, inserendo la gestione degli immobili nel sistema accentrato delle manutenzioni e attribuendo al Ministero della giustizia, in coordinamento con l’Agenzia del Demanio, la programmazione e il finanziamento degli interventi, secondo criteri basati su costi standard e priorità tecniche.

Sul piano sistematico, la riforma determina un accentramento delle responsabilità finanziarie e gestionali in capo allo Stato, che diviene unico soggetto tenuto a sostenere integralmente i costi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari, indipendentemente dalla proprietà degli immobili utilizzati. In tale contesto, la messa a disposizione gratuita degli immobili comunali viene ricondotta a una logica di cooperazione istituzionale tra livelli di governo, giustificata dalla rilevanza della funzione giudiziaria e dal beneficio diffuso che essa produce sul territorio.

Particolarmente rilevante è la qualificazione del rapporto tra enti locali e Stato, che il parere tende a ricondurre non a uno schema contrattuale di tipo sinallagmatico, ma a una relazione di natura pubblicistica, caratterizzata dal vincolo di destinazione del bene e dalla funzionalizzazione dello stesso all’esercizio di una funzione statale. In questa prospettiva, il potere dello Stato sull’utilizzo dell’immobile si connota come strettamente collegato alla funzione giurisdizionale cui il bene è strumentale.