L’IRAP sugli incentivi per il recupero IMU e TARI

Con deliberazione n. 103/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ribadisce, in attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, che le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente gli incentivi economici al personale; i correlati oneri previdenziali e assistenziali; restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive. L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

Diverso è il caso per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita. Secondo la Corte va esclusa ogni analogia tra il sistema degli incentivi tecnici e gli incentivi legati al recupero di IMU e TARI, per i quali la disciplina dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 costruisce uno stanziamento già definito e onnicomprensivo, pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso. La stessa norma, peraltro, fa espresso riferimento a una quantificazione “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”.

Arconet: pubblicato il DM 16 marzo 2026 di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato il DM del 16 marzo 2026, decreto correttivo dei principi contabili, in attuazione del comma 659 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), secondo cui entro il 31 marzo la RGS avrebbe dovuto aggiornare il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l’allegato 9 al Dlgs 118/2011.

Il provvedimento introduce correttivi e precisazioni che incidono direttamente sulla programmazione finanziaria, sulla gestione della cassa e sul monitoraggio degli equilibri di bilancio. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della contabilità armonizzata, con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità dei dati e la capacità degli enti di governare i flussi finanziari in un contesto sempre più vincolato.

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), attraverso un approccio che può essere definito “accelerato”. Il decreto, infatti, sollecita una più rigorosa considerazione dei rischi di mancata riscossione già nella fase previsionale, imponendo agli enti una maggiore coerenza tra capacità di incasso e stanziamenti. In questa prospettiva, il FCDE non è più soltanto uno strumento di prudenza contabile, ma diventa un elemento centrale per la veridicità delle previsioni, incidendo direttamente anche sulla costruzione degli equilibri di cassa.

Vengono chiariti alcuni profili applicativi relativi al Fondo pluriennale vincolato (FPV), soprattutto con riferimento alla sua corretta rappresentazione nelle previsioni. Il decreto prende atto delle difficoltà operative ancora presenti nei sistemi contabili degli enti e introduce un periodo transitorio durante il quale è ammesso il ricorso a stime, purché adeguatamente motivate nella nota integrativa. Viene però fissato un orizzonte temporale preciso, non oltre il 2028, entro il quale i sistemi informativi dovranno essere pienamente adeguati alla gestione del FPV secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questo passaggio rappresenta un punto cruciale: la qualità del dato contabile viene espressamente collegata alla capacità tecnologica e organizzativa dell’ente.

Sul versante della gestione della cassa, il decreto introduce indicazioni particolarmente stringenti. Viene ribadito che le previsioni di cassa non possono derivare da una mera sommatoria tra competenza e residui, ma devono riflettere realisticamente i tempi effettivi di riscossione e pagamento. In questo quadro, assumono rilievo determinante sia il FCDE – che sterilizza quote di entrata di incerta esigibilità – sia la valutazione dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti. Le tre condizioni di coerenza introdotte dal decreto rappresentano un vero e proprio sistema di vincoli tecnici finalizzati a evitare squilibri di liquidità e a garantire che il bilancio di previsione sia effettivamente sostenibile anche sotto il profilo finanziario.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i debiti commerciali e, più in generale, i tempi del processo di spesa. Il decreto si muove in linea con le politiche europee di riduzione dei tempi di pagamento, rafforzando il legame tra programmazione finanziaria e tempestività delle obbligazioni passive. La corretta determinazione delle previsioni di cassa delle spese diventa, quindi, funzionale anche al rispetto dei tempi medi di pagamento, con evidenti ricadute sulla credibilità dell’ente nei confronti dei fornitori e sul rispetto degli obblighi normativi in materia.

Infine, il provvedimento valorizza strumenti di programmazione finanziaria già previsti dall’ordinamento, come il piano annuale dei flussi di cassa e il programma dei pagamenti, suggerendone un utilizzo integrato con la costruzione delle previsioni di bilancio. Si tratta di un’indicazione non meramente tecnica, ma strategica: la gestione della liquidità viene elevata a funzione centrale dell’amministrazione finanziaria locale.