L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

IFEL: La nuova definizione agevolata delle entrate locali. Approfondimento normativo e schema di regolamento

IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento che affronta la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199) circa la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale tuttora in corso di esame, diventa ora immediatamente operante.

Si tratta di uno strumento che arricchisce le possibilità di intervento sulla gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario e coerente con la concreta situazione territoriale e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrata ed annualità definibili. Inoltre, IFEL ha pubblicato uno Schema di Regolamento, suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono essere formalizzati mediante un atto scritto idoneo a disciplinare in modo chiaro e puntuale le prestazioni delle parti, la ripartizione dei compiti e gli oneri economici assunti. La mancanza di un valido accordo formalizzato non è sanabile ex post mediante la successiva sottoscrizione di una convenzione. Inoltre, tali rapporti devono rispettare rigorosamente la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi i principi ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale – un Premio destinato a reporter statunitensi – promosso da un Comune capoluogo.

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto all’ANAC, nel quale si segnalava una condotta ritenuta poco trasparente da parte dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. In particolare, il Comune avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra un soggetto privato offerente (una banca), impossibilitato a erogare contributi a favore di associazioni non riconosciute, e l’organizzatore dell’evento, costituito proprio da un’associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’amministrazione avrebbe pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di uno sponsor per la manifestazione, consentendo in tal modo all’associazione organizzatrice di beneficiare indirettamente del contributo del soggetto privato, attraverso il coinvolgimento del Comune quale soggetto “ponte”.

ANAC ha evidenziato una serie di profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa e della trasparenza dell’azione pubblica. In primo luogo, è stata rilevata l’omessa osservanza della forma scritta in relazione all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento. La mancanza di un atto formalizzato ha impedito di definire in modo chiaro il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti coinvolte, i rispettivi ruoli organizzativi e la gestione delle risorse economiche.

L’Autorità ha chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante una successiva sottoscrizione di una convenzione, poiché la formalizzazione dell’accordo costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale o posticipabile.

In secondo luogo, ANAC ha riscontrato la mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, evidenziando come l’assenza di un corretto inquadramento giuridico dell’operazione abbia inciso negativamente anche sul rispetto degli obblighi di tracciabilità, presidio fondamentale in funzione di prevenzione della corruzione e di controllo sull’impiego delle risorse.

Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara

La dichiarazione resa in sede di gara in ordine al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica e vincola l’operatore economico anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che l’aggiudicatario non può, dopo l’affidamento e l’avvio dell’esecuzione, modificare unilateralmente il CCNL dichiarato, invocando un presunto errore. Una simile condotta è illegittima e può integrare un grave illecito professionale.

È questo il principio affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 11, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenuta in relazione alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche. Il Comune ha sottoposto ad ANAC diversi quesiti concernenti l’applicazione del CCNL da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, con particolare riferimento alla successiva richiesta di autorizzazione al subappalto, poi negata dalla Stazione appaltante.

In fase di gara, l’operatore economico aveva dichiarato di applicare il medesimo CCNL individuato dalla lex specialis e di aver formulato l’offerta economica nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale contratto. Tuttavia, dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione appaltante, il Consorzio ha sostenuto di aver commesso un errore, affermando di applicare in realtà CCNL diversi e proponendo un’armonizzazione dei trattamenti economici solo in un momento successivo.

Secondo ANAC, tale comportamento non può ritenersi legittimo. Un operatore economico che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può successivamente modificare la dichiarazione resa, incidendo su un elemento che ha concorso alla formazione dell’offerta economica e, potenzialmente, all’esito della procedura.

L’Autorità ha chiarito che spetta alla Stazione appaltante valutare se la condotta dell’operatore integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, nonché valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti, incluso l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.

ANAC precisa che il Comune, previo contraddittorio con l’operatore economico, può valutare l’incidenza concreta della dichiarazione resa in gara sull’aggiudicazione e la sua idoneità ad influenzarne l’esito. A tal fine, rileva che la dichiarazione circa l’applicazione di un unico CCNL ha comportato l’omissione delle verifiche di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele previste dall’art. 110 del Codice, verifiche che il RUP avrebbe dovuto effettuare qualora fosse stata dichiarata l’applicazione di CCNL differenti.

L’eventuale esito negativo di una verifica di equivalenza può costituire ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che la decisione finale è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e deve essere assunta alla luce dei parametri fissati dall’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.

Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo

La qualificazione dell’amministrazione non è richiesta in assenza di una selezione comparativa strutturata. Il principio vale anche per le concessioni quando l’ordinamento consente l’affidamento diretto. Come chiarito dall’ANAC con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, tale requisito non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affidamento presupponga lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.

Ne consegue che, laddove l’ordinamento consenta il ricorso all’affidamento diretto, la qualificazione dell’amministrazione non è richiesta, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Il principio assume portata generale e risulta applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, nelle ipotesi in cui il legislatore consenta l’individuazione dell’affidatario senza l’espletamento di una procedura competitiva.

Il chiarimento dell’Autorità trae origine da una richiesta di parere avanzata da un ente locale in relazione all’affidamento diretto della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei contratti pubblici. ANAC ha confermato la possibilità per l’ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto, anche in assenza della qualificazione come stazione appaltante, ribadendo che il requisito della qualificazione non è richiesto quando non si realizza una “gara” in senso proprio.

L’Autorità ha tuttavia puntualizzato con attenzione i presupposti applicativi della disciplina, circoscrivendone l’ambito operativo. In particolare:

  • sotto il profilo soggettivo, la disposizione è applicabile esclusivamente nel caso in cui una associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti all’ente locale una proposta di intervento;
  • unicità della proposta: all’ente deve pervenire una sola proposta riferita allo specifico impianto sportivo;
  • contenuto della proposta: la stessa deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
  • oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere suscettibile di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, risultando non più adeguato sotto il profilo funzionale;
  • finalità sociali: l’utilizzo dell’impianto deve essere orientato alla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile;limite economico: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del Codice.

Solo in presenza congiunta di tali condizioni l’ente locale può procedere all’affidamento diretto senza necessità di qualificazione.

Il parere ANAC si inserisce coerentemente nel nuovo assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. n. 209/2024). In particolare, l’articolo 62, come novellato, richiede la qualificazione della stazione appaltante per lo svolgimento delle “gare” di importo superiore alle soglie di autonomia individuate dal comma 1.

Il passaggio terminologico dal concetto di “procedure” a quello più circoscritto di “gare” assume rilievo interpretativo decisivo. Tale scelta lessicale rafforza l’orientamento secondo cui il legislatore ha inteso subordinare l’obbligo di qualificazione esclusivamente allo svolgimento di procedure comparative strutturate, escludendolo nei casi di affidamento diretto legittimamente consentiti.