Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.

 

Imposta di soggiorno, nota di commento di IFEL su ordinanza della Cassazione

IFEL ha pubblicato una nota di commento all’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concernente la qualificazione dei gestori delle strutture ricettive nell’imposta di soggiorno.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno definitivamente chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La nota illustra le principali ricadute operative per i Comuni, connesse al venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) e ai conseguenti adeguamenti regolamentari.