Servizi sociali: Riparto fondo di 5 milioni di euro per i piccoli comuni in difficoltà finanziaria

Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 135 del 24 giugno 2025, che stabilisce la ripartizione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Il fondo è riservato ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. Popolazione residente: non superiore a 3.000 abitanti, secondo i dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente.

  2. Variazione demografica negativa: riduzione della popolazione residente nel 2023 superiore al 5% rispetto al dato del 2011.

  3. Classificazione geografica: comune totalmente montano, ai sensi della legge n. 991 del 1952.

  4. Situazione finanziaria: stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo gli articoli 244 e 243-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Le risorse saranno ripartite tra i comuni ammessi in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Servizi sociali) nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente. Questo criterio mira a garantire un’equa distribuzione delle risorse, tenendo conto delle effettive necessità di ciascun comune.

I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a:

  • Aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario degli interventi per i quali si richiede il sostegno del fondo.

  • Certificare le spese sostenute per la Missione 12, al fine di giustificare l’ammontare del contributo ricevuto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sport e Periferie 2025. Pubblicato primo elenco Comuni ammessi al contributo – Linea A

A soli 3 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso Sport e Periferie 2025, relativo allo sviluppo di infrastrutture sportive sicure ed accessibili, finalizzate a favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e collettivo nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita ed il contrasto a sedentarietà e degrado, è stato pubblicato oggi per la linea A-riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico– l’elenco dei comuni ammessi al contributo.

Il Dipartimento per lo Sport, su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è riuscito a completare in tempi molto brevi le valutazioni delle proposte progettuali e a pubblicare l’elenco dei 58 comuni ammessi al finanziamento nell’ambito della linea A, per un’attribuzione di risorse pari a circa 65 milioni di euro.

Entro il prossimo mese di settembre, all’esito dei lavori della Commissione di valutazione del Dipartimento, sarà pubblicata anche la graduatoria della Linea B, relativa alla realizzazione di nuovi palazzetti per lo sport multifunzionali e a energia quasi zero, inclusa la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti, con destinazione all’attività agonistica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche: pubblicato il decreto per le istanze della III finestra temporale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 il Decreto direttoriale n. 135, con cui il Ministero delle Infrastrutture ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2024 (III finestra temporale).

Si tratta di un passaggio amministrativo rilevante, che consente a numerose stazioni appaltanti, in particolare enti locali, di accedere a risorse finalizzate a garantire la continuità e il completamento di interventi infrastrutturali già avviati, evitando interruzioni dovute a squilibri economici, imprevisti progettuali o aggiornamenti normativi.

Alla liquidazione delle somme relative alle richieste delle stazioni appaltanti indicate nella tabella 1 di cui all’art. 1 si provvederà con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili. La Ragioneria generale dello Stato provvede per i CUP riferiti ai progetti PNRR e PNC ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse
assegnate. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei
costi.

La redazione PERK SOLUTION

Garanzie finanziarie negli appalti pubblici: la nuova Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS

Con la Comunicazione congiunta del 18 luglio 2025, ANAC, Banca d’Italia e IVASS aggiornano le indicazioni operative in materia di garanzie finanziarie e polizze fideiussorie, rivolgendosi in modo specifico alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti beneficiari nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da un rischio ancora significativo di acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, di garanzie false o rilasciate da operatori non autorizzati, un fenomeno che continua a destare allarme, anche in relazione all’ingente flusso di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il documento fornisce istruzioni aggiornate su come verificare, con rigore e tempestività, la legittimità delle garanzie presentate nei procedimenti di gara. In particolare, le amministrazioni sono invitate a:

  • accertare l’autorizzazione dell’operatore economico al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie, consultando gli elenchi ufficiali (come quelli tenuti da IVASS per le imprese assicurative e da Banca d’Italia per gli intermediari finanziari);
  • porre attenzione ai segnali di contraffazione documentale, inclusi firme false, numerazioni seriali non coerenti, o contenuti standardizzati e anomali;
  • adottare procedure interne di controllo, anche in sede di verifica dei requisiti di ammissione o al momento della stipula contrattuale.

Le tre Autorità sottolineano che la diligenza nella verifica delle garanzie non può essere considerata un adempimento meramente formale. Essa rappresenta una tutela essenziale dell’interesse pubblico, soprattutto in una fase storica in cui i contratti pubblici rappresentano il canale privilegiato per l’attuazione degli investimenti strategici, nazionali ed europei. L’appello è rivolto anche alle imprese partecipanti alle gare, che sono chiamate a garantire l’autenticità e regolarità delle garanzie presentate, evitando il ricorso a operatori non autorizzati o a pratiche elusorie che possono comportare conseguenze gravi, anche in termini di esclusione dalla procedura.

La nuova Comunicazione aggiorna e sostituisce quella del 28 maggio 2020, confermandone l’impianto generale ma rafforzando l’attenzione sugli strumenti di prevenzione e controllo, anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia istituzionale di vigilanza preventiva e integrata, volta a garantire la legalità, la trasparenza e la sicurezza delle operazioni contrattuali nel settore pubblico.

In un periodo di intensa attuazione del PNRR e di progressivo rinnovamento della normativa sugli appalti, la capacità delle stazioni appaltanti di riconoscere e respingere garanzie non valide rappresenta un elemento chiave per la regolarità dell’azione amministrativa e la tutela dell’interesse collettivo. La Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS si configura, pertanto, come uno strumento tecnico e giuridico di riferimento, a supporto della professionalità e della responsabilità degli operatori pubblici e privati coinvolti nelle procedure di gara.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contratti pubblici, da ANAC nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale

Con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’attività di vigilanza dell’Autorità sui contratti pubblici. L’intervento regolamentare dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 222, comma 3, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, attribuendo all’ANAC il potere sanzionatorio in relazione a irregolarità verificatesi nella fase esecutiva dei contratti. Tali irregolarità sono ora esplicitamente individuate e classificate nel nuovo testo regolamentare, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni contrattuali.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità di contestazione delle violazioni, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il relativo procedimento sanzionatorio, condotto in contraddittorio secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, può essere avviato d’ufficio o a seguito di segnalazione. In presenza dei presupposti normativi, il procedimento può concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice.

In allegato al regolamento aggiornato è stato inserito un elenco esemplificativo delle condotte sanzionabili, che comprende omissioni, inadempienze, carenze, ritardi, violazioni di obblighi o divieti, situazioni di inerzia o comportamenti illegittimi. Alcune di queste violazioni si aggiungono a quelle già previste dalla precedente Delibera n. 270 del 20 giugno 2023. L’entità della sanzione sarà determinata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • la gravità dell’infrazione;

  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa);

  • le iniziative assunte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

  • il valore economico del contratto interessato;

  • gli effetti dannosi prodotti;

  • le eventuali giustificazioni fornite;

  • l’eventuale recidiva del comportamento.

È inoltre prevista una riduzione dell’importo sanzionatorio qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione: in tal caso si applica il minimo edittale, o il doppio del minimo se vengono contestate più violazioni. Le sanzioni saranno irrogate nei confronti dei responsabili individuati, ferma restando la responsabilità solidale dell’ente di appartenenza. Infine, le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano esclusivamente ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento aggiornato, incluse quelle mediante affidamento diretto.

Regolamento aggiornato e il relativo Allegato

La redazione PERK SOLUTION

Welfare aziendale assegnato ai dipendenti: non si può effettuare senza accedere a un Codice gara

L’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig). E’ quanto ha precisato Anac con Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, rispondendo a richiesta di parere di un’Autorità portuale.

L’Autorità portuale intende fornire ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di fringe benefit per l’utilizzo della Piattaforma informatica web (Portale web). Il corrispettivo per il servizio è rappresentato da:

  • il canone annuale per l’utilizzo della piattaforma WEB oltre IVA;
  • una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente, oltre IVA.

Secondo l’Autorità portuale, il valore economico erogato sotto forma di fringe benefit a ciascun dipendente, non sarebbe da computare all’interno del valore economico dell’affidamento. Quindi, l’operatore economico che fornisce il servizio dovrebbe emettere una doppia fattura: una avente a oggetto l’importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l’utilizzo della piattaforma, con indicazione del CIG; l’altra avente a oggetto la quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti sotto forma di fringe benefit, senza CIG.

Secondo l’Autorità portuale questo sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di welfare aziendale, cioè nell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. La particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, tali attribuzioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore (e, dunque, la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, quale corrispettivo per l’attività svolta.

Secondo Anac si tratta di un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto. Ne consegue – afferma Anac – che l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION