Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 24 giugno 2025 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.  Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2025. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un eventuale ulteriore acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2025 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l’occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 

Contributo piccole opere: inserimento CUP in Regis per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025

La Direzione Centrale della Finanza informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art. 3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art. 1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

  • I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025. Per il corretto inserimento dei nuovi CUP occorre fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale utente “Richiesta inserimento nuovo progetto” versione 1.1 del 23 giugno 2025, vedi allegato (Allegato 1).

A seguito dell’implementazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per fascia di popolazione e singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavori stabiliti per singola annualità dall’art. 1, comma 32 della legge 160/2019 pena la revoca del contributo concesso ai sensi del successivo comma 34, come da tabelle sotto riportate.

Al riguardo, viene precisato che:

  • in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità;
  • per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal citato comma 32, laddove sia già intervenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso (articolo 10-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Per le assegnazioni per fascia di importo e i termini di aggiudicazione lavori e di stipula contratto di affidamento dei lavori occorre fare riferimento all’allegato n.2. Preliminarmente alla richiesta di inserimento di un nuovo CUP ciascun Ente è tenuto a verificare i CUP di propria competenza relativi al contributo per investimenti Piccole Opere (art. 1 commi 29 e ss, L. 160/2019) attivi in Regis alla data del 25/06/2025, consultando il file Allegato n. 3.

Per ciascun progetto nell’elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco submisura (es. INV2C1I1.01.01);
  • Descrizione submisura (es. Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020));
  • Codice identificativo procedura di attivazione (PRATT es. 1000000036);
  • CUP;
  • Codice Locale Progetto;
  • Stato CUP (es. concluso);
  • Finanziamento Stato -Bilancio (finanziamento piccole opere/costo ammesso);
  • Finanziamento Totale (quota Stato -Bilancio + altre fonti);
  • Soggetto attuatore.

Nel caso in cui l’ente, per poter inserire un nuovo CUP, abbia necessità di creare disponibilità nella PRATT di riferimento tramite:

  • cancellazione di CUP non pertinenti;
  • modifiche dell’importo del finanziamento Stato-Bilancio e, di conseguenza, del Finanziamento Totale;
  • spostamenti di CUP tra PRATT.

deve inoltrare richiesta alla casella di posta rgs.igepa.uffcio2@mef.gov.it entro il termine massimo del 25 luglio 2025, al fine di consentire le necessarie attività di allineamento dei dati sul sistema ReGiS e l’inserimento dei CUP entro la scadenza del 31 luglio 2025. All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazioni di gestione e monitoraggio. Per i nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS, la rendicontazione unica di progetto deve essere trasmessa entro 6 mesi dal 31 luglio 2025 in caso di opere con collaudo/CRE antecedente al 31 luglio 2025 o entro 6 mesi dal pagamento del saldo se successivo al 31 luglio 2025. Nel caso di collaudo/CRE successivo alla data del 31 luglio 2025 la rendicontazione deve essere presentata entro 6 mesi dal collaudo/CRE o entro 6 mesi dal pagamento saldo se successivo allo stesso.

Ministero interno: determinazione numero massimo di assessori

La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere, di un Sindaco di un Comune con popolazione di 2.185 abitanti, in ordine alla possibilità di aumentare il numero di assessori, senza oneri economici aggiuntivi a quelli attuali.

Il Ministero evidenzia che la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni dell’articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all’articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011. Ai sensi della citata normativa è previsto che, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, “il numero massimo degli assessori è stabilito in due”. Di conseguenza, l’ente dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n. 6508 del 24.04.2014, i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti potranno nominare al massimo due assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Interessi moratori: no al riconoscimento del debito fuori bilancio

La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma1, lett. e Tuel che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 76/2025, nello scrutinare una richiesta di parere afferente alla procedura contabile da seguire in una fattispecie di mancata liquidazione di fatture, relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022, a causa dell’insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza a coprire la maggiore spesa.

La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio, quale il riconoscimento del debito fuori bilancio. Le passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un’elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell’energia elettrica ; in altri termini la procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell’impegno.

In particolare, per le spese relative prestazioni a carattere continuativo come quelle per le utenze, è normale che il loro ammontare non possa essere determinato con assoluta
certezza a priori essendo legato a variabili quali i consumi e le modifiche tariffarie ; pertanto, l’impegno ha carattere presunto, e viene determinato secondo criteri di attendibilità e prudenza che, di regola, nella prassi si identificano nell’adozione come parametro di riferimento del dato storico relativo all’anno o al triennio precedente. In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 tue, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Rimane salva l’eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse in caso di loro insufficienza ( Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021;Sez. Sicilia n 81/2022). Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti. Diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa.

In merito all’eventuale transazione avente ad oggetto la parziale rinuncia agli interessi moratori e la rateizzazione della sorte capitale, la Sezione ribadisce l’esclusione della  riconducibilità della transazione alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, in particolare alla categoria delle sentenze esecutive in considerazione del fatto che la transazione ha l’effetto di costituire un rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata seppure priva di impegno contabile. Ne deriva che a fronte di un accordo transattivo deve essere seguita la regolare procedura di spesa ex art. 191 tuel, con la precisazione che se l’accordo impegna più esercizi finanziari la competenza spetta al consiglio comunale e non alla giunta. Tuttavia, il ricorso alla transazione non deve celare passività sommerse/debiti fuori bilancio concretando una grave violazione delle regole contabili. Diventa, pertanto, imprescindibile accertare la ricorrenza degli elementi essenziali della transazione ex art 1965 c.c., consistenti nella comune volontà delle parti di comporre una lite attuale o futura, nell’esistenza di una res controversa; nelle reciproche concessioni che danno luogo a un nuovo regolamento degli interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION