PNRR, Asili nido: Differito al 30 aprile 2025 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Con la nota dello scordo 2 aprile, il Ministero dell’istruzione e del merito, con riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 41142 del 17 marzo 2025 per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, comunica che, a seguito dell’approvazione del decreto-legge nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025 che contiene una norma specifica sull’investimento in questione e nelle more della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse è differito alle ore 15.00 del giorno 30 aprile 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

È costituzionalmente illegittima l’abrogata addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province». È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 43/2025,  decidendo la questione sollevata dal Tribunale di Udine, nella quale ha precisato che «tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)».

La Corte ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.

Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.

Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità della suddetta addizionale i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte.

 

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PNRR, Rigenerazione Urbana: sottoscrizione di un nuovo atto di adesione e d’obbligo

Con comunicato del 15 aprile 2025, la Direzione della Finanza Locale informa che è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 3 marzo 2025, corredato degli allegati 1, 2, e 3, finalizzato all’individuazione degli interventi di rigenerazione urbana concorrenti al Target – UE e finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte PNRR, degli interventi esclusi dal concorso al Target – UE e finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all’articolo 1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160, ed, infine, degli interventi di rigenerazione urbana per i quali è pervenuta comunicazione di rinuncia al contributo.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente per la realizzazione delle opere, gli Enti beneficiari degli interventi indicati all’interno dell’Allegato n. 2 sono tenuti alla sottoscrizione di un nuovo atto di adesione e d’obbligo, in sostituzione del precedente, nonché al monitoraggio ed alla rendicontazione dei relativi progetti mediante il sistema unico di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

L’atto di adesione dovrà essere compilato e trasmesso con metodologia informatica entro il termine di 30 giorni dall’avviso di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell’“AREA CERTIFICATI”. Il medesimo atto dovrà inoltre essere caricato a sistema RegiS, Sezione “Anagrafica di Progetto”, sub-sezione “Allegati”.

 

 

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Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

L’ANAC ha pubblicato il nuovo regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta oggi 11 aprile 2025, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

 

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Anac: Chi dirige un organismo comunale non può amministrare una partecipata regionale

Il ruolo di direttore di un organismo strumentale di un Comune non è compatibile con quello di amministratore con deleghe gestionali di una società privata in controllo pubblico regionale. Lo precisa il parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025, con il quale l’Autorità si è espressa sulla richiesta relativa alla possibilità che il direttore di un centro di servizi sociali in favore delle persone anziane, costituito da un Comune capoluogo regionale del Centro Italia, assuma anche l’incarico di amministratore di una società totalmente partecipata dalla Regione e attiva, nel caso di specie, nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

La fattispecie di incompatibilità da considerare (secondo il dettato dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013) risulta applicabile all’ipotesi esaminata, spiega il parere, quale che sia la qualificazione attribuibile al centro servizi, ente pubblico o pubblica amministrazione in quanto istituzione riferibile a mera articolazione dell’ente locale che lo ha istituito.

Il ruolo di direttore del centro, poi, rileva per la normativa sulle incompatibilità sia che sia qualificabile come incarico di tipo dirigenziale, con esercizio quindi in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, sia che sia qualificabile come incarico amministrativo di vertice (venendo comunque in rilievo, in questo secondo caso, la speculare causa di incompatibilità prevista all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013).

Rispetto all’incarico ulteriore previsto di amministratore unico della società partecipata, va considerata la disposizione del decreto legislativo che fa riferimento, per l’incompatibilità, alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione: l’Anac, ricorda il parere, ha sempre interpretato tale nozione – a tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema – richiamando la definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (di cui all’art. 1, co. 2 lett. I), del d.lgs. 39/2013), che si caratterizzano per il possesso di deleghe gestionali dirette.

Per cui, “laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria” e l’incarico di amministratore unico della società regionale è da considerare quindi non compatibile con quello ricoperto di direttore del centro servizi comunale per anziani (Fonte Anac).

 

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